LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144/C DEL 5 MARZO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA CITTADELLA – CREMONESE DEL 24 FEBBRAIO 2008 (DELIBERA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Com. Uff. n. 131/CGF del 28.2.2008)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 144/C
DEL 5 MARZO 2008
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA CITTADELLA – CREMONESE DEL 24 FEBBRAIO 2008 (DELIBERA CORTE
DI GIUSTIZIA FEDERALE Com. Uff. n. 131/CGF del 28.2.2008)
- Il Giudice Sportivo,
- letta la decisione della Corte di Giustizia Federale adottata in data 28.2.2008 con cui
si revoca l’ammonizione al calciatore Brioschi Emanuele della società Cremonese e di
conseguenza la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV
INFR);
- rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35
comma 1. 4) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Brioschi
Emanuele (Cremonese) in riferimento all’ammonizione al 9’ del 1° tempo, mentre
viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 10 Fietta Giovanni
della medesima società;
- ritenuto, pertanto che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti
provvedimenti disciplinari;
- tutto ciò premesso
d e l i b e r a
- di ammonire il calciatore Fietta Giovanni (Cremonese) per condotta non
regolamentare (I INFR)
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