LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27CIt DEL 13 SETTEMBRE 2007 “ C O P P A I T A L I A S E R I E C “ DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA CASTROVILLARI – TARANTO DEL 22 AGOSTO 2007 E RECLAMO SOCIETA’ TARANTO (Com. Uff. n. 12/CIt del 23 Agosto 2007)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27CIt DEL 13 SETTEMBRE 2007 “ C O P P A I T A L I A S E R I E C “ DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA CASTROVILLARI – TARANTO DEL 22 AGOSTO 2007 E RECLAMO SOCIETA’ TARANTO (Com. Uff. n. 12/CIt del 23 Agosto 2007) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Taranto in ordine alla regolarità della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze. o s s e r v a - Che con il reclamo innanzi proposto la società Taranto chiedeva a questo Giudice Sportivo che la gara in oggetto venisse definita con la sanzione della punizione sportiva di cui all’art. 17/5 a) C.G.S. da infliggere alla società Castrovillari. - Che la reclamante ha motivato la sua richiesta sostenendo che la società Castrovillari aveva schierato al 18° del 2° tempo di gara il calciatore IERVASI LUIGI in posizione irregolare, in quanto il tesseramento dello stesso era avvenuto nella medesima giornata della disputa della gara. - Che il Giudice Sportivo preso atto delle argomentazioni della reclamante rileva che facendo seguito a specifica richiesta l’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale ha comunicato in data 5.9.2007 che il calciatore IERVASI LUIGI risulta regolarmente tesserato per la società Castrovillari dal 22.8.2007. Dall’esame dell’art. 39 punto 5 delle N.O.I.F. risulta testualmente che “il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la divisione o il Comitato competente” ma precisa in seguito che “l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo” a quello in cui si perfeziona il tesseramento. Tutto ciò premesso accertata l’irregolare utilizzazione del calciatore IERVASI LUIGI da parte della società Castrovillari nella gara in oggetto d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla società Taranto infliggendo alla società Castrovillari la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Taranto. La tassa va accreditata.
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