LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38/C DEL 2 OTTOBRE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DAL 29 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2007 GARA FOGGIA – CITTADELLA DEL 30 SETTEMBRE 2007

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38/C DEL 2 OTTOBRE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARE DAL 29 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2007 GARA FOGGIA – CITTADELLA DEL 30 SETTEMBRE 2007 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - dal 25’ del 1° tempo sostenitori locali, posizionati nella gradinata, lanciavano sul terreno di gioco sette bottiglie di plastica da mezzo litro piene d’acqua e chiuse con il tappo, una delle quali colpiva sulla testa un assistente arbitrale procurandogli una dolorosa tumefazione, che richiedeva l’intervento dei sanitari, causando la sospensione della gara per circa due minuti fino al recupero fisico dell’assistente arbitrale, che riprendeva regolarmente le sue funzioni fino la termine della gara; - al 14’ del 2° tempo il lancio veniva ripetuto da sostenitori posizionati in curva, senza conseguenze; - al 35’ del 2° tempo veniva ripetuto il lancio di bottigliette in numero cospicuo, dal settore curva, indirizzate verso il portiere della società Cittadella che veniva colpito alla spalla sinistra, senza conseguenze, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; - al 45’ del 2° tempo ulteriore lancio di bottigliette dal settore distinti, una delle quali sfiorava l’arbitro alla spalla ed un’altra colpiva alla coscia un calciatore del Cittadella, senza conseguenze. - Appare, pertanto, accertata la responsabilità oggettiva della società Foggia per i fatti innanzi descritti la cui intrinseca gravità va valutata in funzione della loro reiterazione nel medesimo contesto ed alla possibilità che gli stessi possano essere ripetuti in occasione di successive gare; - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere alla società Foggia la sanzione dell’obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 5.000,00. - di rimettere gli atti alla Lega Professionisti Serie C per quanto di competenza
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