LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CIt DEL 20 AGOSTO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO “ C O P P A I T A L I A S E R I E C “ GARA MEZZOCORONA – BASSANO VIRTUS

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CIt DEL 20 AGOSTO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO “ C O P P A I T A L I A S E R I E C “ GARA MEZZOCORONA – BASSANO VIRTUS - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che la gara indicata in oggetto non è stata disputata per l’inaccessibilità dello stadio comunale di Mezzocorona da parte delle squadre e degli ufficiali di gara tutti puntualmente sopraggiunti; che a norma dell’art.53/1 delle N.O.I.F. le Società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono; - che il venir meno di tale obbligo con conseguente mancata effettuazione di una gara, costituisce evento la cui responsabilità ricade inevitabilmente sulla società ospitante. - che dagli atti ufficiali emerge l’inadempimento da parte della società Mezzocorona del citato obbligo. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere alla società Mezzocorona la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Bassano Virtus.
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