Pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 10/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. Orazio Giuseppe Romano (Dirigente Segretario A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) 2) Sig. Pietro Orazio Romano (Cassiere A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) 3) Sig. Orazio Simone Tropea (Calciatore tesserato A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) 4) A.S.D. Russo Sebastiano Calcio)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 10/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. Orazio Giuseppe Romano (Dirigente Segretario A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) 2) Sig. Pietro Orazio Romano (Cassiere A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) 3) Sig. Orazio Simone Tropea (Calciatore tesserato A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) 4) A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) Proc. N. 257/A Considerato che la Procura Federale con nota 5893/1439 del 23 Giugno 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento all’art.61 comma 1) e Art. 39 NOIF e dell’art. 46 comma 6 C.G.S. ; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 02 Settembre 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente. Preso atto che è stata prodotta una memoria difensiva; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili quanti rinviati a giudizio, degli addebiti loro ascritti; infliggendo al Sig. Orazio Giuseppe Romano l’inibizione per mesi 4 (quattro), al Sig. Pietro Orazio Romano l’inibizione per mesi 4 (quattro), al sig. Orazio Simone Tropea la squalifica per 2 gare (due), alla A.S.D. Russo Sebastiano Calcio l’ammenda di € 500,00 Rilevato che gli argomenti sostenuti a difesa nella memorie difensiva esulano dal contesto degli addebiti, risultando non esimenti della responsabilità contestata che trova conferma in atti documentali certi, circa il non tesseramento del calciatore interessato alla data della gara 06 Aprile 2008 stante che il lamentato disservizio postale non può interessare né essere influente sugli obblighi sanciti in materia dalle Carte Federali P.Q.M. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Orazio Giuseppe Romano (Dirigente A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo19 lettera H C.G.S. per mesi 2 (due) al sig. Pietro Orazio Romano ( Cassiere A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo19 lettera H C.G.S. per mesi 2 (due) al Sig. Orazio Simone Tropea (Calciatore A.S.D. Russo Sebastiano Calcio) la squalifica per 2 gare (due) a tutti gli effetti alla società A.S.D. Russo Sebastiano Calcio l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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