Www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatore Saraniti Giuseppe per 3 gare; inibizione Sig. Plumari Antonino fino al 31.1.2007; ammenda € 1.000,00 – GARA TROINA/GRAVINA del 29.10.2006 – CAMPIONATO PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 22 del 2.11.2006) – Proc. n° 50/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatore Saraniti Giuseppe per 3 gare; inibizione Sig. Plumari Antonino fino al 31.1.2007; ammenda € 1.000,00 – GARA TROINA/GRAVINA del 29.10.2006 – CAMPIONATO PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 22 del 2.11.2006) – Proc. n° 50/A L’arbitro della gara a margine al 30’ del secondo tempo allontanava il dirigente accompagnatore della Società Troina Sig. Plumari Antonino per avere lo stesso, dopo vibrate proteste, tentato di colpire con uno schiaffo e di attingerlo con uno sputo; Al 1° del secondo tempo espelleva il calciatore Saraniti Giuseppe della Società Troina per avere lo stesso colpito intenzionalmente con una gomitata al volto del calciatore avversario; Il Giudice Sportivo Regionale infliggeva al dirigente Plumari Antonino l’inibizione fino al 31.1.2007; al calciatore Saraniti Giuseppe la squalifica per 3 gare; alla Società A.S.D. Troina l’ammenda di € 1.000,00 con diffida per avere propri dirigenti, a fine gara, aperto i cancelli permettendo ai sostenitori locali di introdursi sul terreno di giuoco assumendo contegno aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara, nonché per averli attinti con sputi; Avverso i succitati provvedimenti ha presentato appello la Società Troina; Ritiene la ricorrente che i fatti descritti dal direttore di gara siano distorti rispetto alla realtà facendo apprezzamenti meramente soggettivi e censurabili nei confronti dello stesso; Sostiene che le pene inflitte siano sproporzionate rispetto ai fatti accaduti chiedendone una consistente riduzione; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: Avuto riguardo al dirigente Plumari Antonino, gli atti ufficiali evidenziano senza possibilità di dubbio alcuno le proteste espresse in maniera vivace fuori dai limiti di comportamento sancito dalle norme regolamentari, accompagnando le stesse proteste con manifestazioni minacciose, non consumate, e con uno sputo interpretato anch’esso come protesta inqualificabile e più che censurabile; Avuto riguardo al calciatore Saraniti Giuseppe, c’è da dire che la condotta posta in essere in danno di un avversario, per il suo contenuto ed estrinsecazione, non merita la richiesta riduzione; l’ammenda di € 1.000 sanzionata alla Società Troina è consequenziale delle manifestazioni poste in essere, a fine gara, dei sostenitori dell’odierna ricorrente. La loro condotta ha assunto reiterato carattere minaccioso, introducendosi sul terreno di giuoco grazie all’apertura dei cancelli del settore tribuna, nonché negli spazi adiacenti lo spogliatoio della terna arbitrale con manifestazioni di tentata aggressione accompagnata da sputi, impedendo l’ingresso della terna arbitrale nello stesso spogliatoio loro adibito; P.Q.M. DELIBERA: di confermare l’inibizione fino al 31.1.2007 al dirigente Plumari Antonino; la squalifica per 3 gare al calciatore Saraniti Giuseppe; l’ammenda di € 1.000,00 alla Società Troina; di addebitare la tassa reclamo di € 130,00, alla Società ricorrente.
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