Www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. APPIA BRINDISI – A.S. STRUDA’ del 29 ottobre 2006 (Reclamo dell’ASD Appia Brindisi in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore FIUME FRANCESCO, squalificato fino al 31 dicembre 2007(Com. Uff. n. 21 del 2 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. APPIA BRINDISI – A.S. STRUDA’ del 29 ottobre 2006 (Reclamo dell’ASD Appia Brindisi in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore FIUME FRANCESCO, squalificato fino al 31 dicembre 2007(Com. Uff. n. 21 del 2 novembre 2006). La Società Appia Brindisi ha proposto reclamo avverso la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore FIUME FRANCESCO, chiedendo una riduzione della stessa. All’udienza è intervenuto il legale rappresentante della Società reclamante. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, confermando quanto già esposto nel proprio referto. Considerato che la sanzione, seppure mitigata dal Giudice Sportivo, è da ritenersi equa per quanto accaduto; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ASD Appia Brindisi, disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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