Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 06 del 30/03/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. 158/CGF del 19 gennaio 2011 Parti: Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile all’Alta Corte, per la sussistenza del requisito della “notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” per le questioni di fatto e diritto sottoposte all’esame di questa Alta Corte, il ricorso avverso la decisione della CGF confermativa della decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla società la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3), per avere la medesima società fatto partecipare alla gara del Campionato Nazionale dilettanti Serie D un calciatore in posizione irregolare, per essere sceso il numero di “giovani” nati dal 1° gennaio 1991 in poi al di sotto di 2 nell’ambito della presenza prescritta di almeno 4 giocatori “giovani” (regola di cui al Comunicato Uff. n. 1 del 1° luglio 2010 del Comitato interregionale, Campionato Serie D). L’eccezione della FIGC è priva di fondamento, in quanto non può condurre al difetto di notevole rilevanza la semplice circostanza che si verte in una controversia riguardante una gara del campionato dilettantistico della serie D, ma occorre fare riferimento anche alle questioni dedotte in giudizio. Infatti quello che, nella concreta fattispecie, assume particolare rilievo è l’interpretazione della norma relativa alla presenza ed impiego obbligatorio di almeno 4 “giovani” calciatori, distinti per fasce di età (regola di cui al Comunicato Uff. n. 1 del 1° luglio 2010 del Comitato interregionale), nel corso di partita di campionato di Serie D e la conseguente sanzione applicata, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con assegnazione della vittoria per 3 a 0 a tavolino a favore dell’altra squadra. La particolare rilevanza deve essere considerata anche per la mancata esatta valutazione del comportamento della squadra cui è stata inflitta la sanzione alla stregua dei principi fondamentali nell’ordinamento sportivo di lealtà e correttezza nell’attività sportiva e sotto il profilo del raggiungimento dello scopo della predetta norma sulla presenza dei giovani. Inoltre, nei riguardi di detti ultimi aspetti risulta la novità dei profili prospettati in questa sede e portati per la prima volta all’attenzione di questa Alta Corte. Ad una ulteriore conferma della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo vi è anche il rilevante interesse che assume la effettiva presenza ed utilizzazione di giovani nuove leve nello sport, problema non esclusivo nel settore calcio, ma avvertito e regolamentato anche in altre discipline sportive come quelle della pallacanestro o della pallavolo. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 09 del 10/03/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2 dicembre 2010 Parti: A.S.D. Forza e Coraggio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e S.S.D. Sapri Calcio Massima: E’ inammissibile il ricorso all’Alta Corte avverso la decisione della CGF - che ha omologato il risultato conseguito sul campo dalle società non ritenendo sussistente la posizione irregolare di squalifica dei calciatori - finalizzato ad ottenere la vittoria a tavolino della gara del Campionato Nazionale dilettanti di Serie D. Il ricorso va dichiarato inammissibile non lasciandosi ricondurre tra quelli che “per le questioni di fatto” o “di diritto” proposte possono venire iscritte tra i gravami di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. Il punto di diritto che ha condotto la Corte Federale a Sezioni Unite all’accoglimento del ricorso, è l’affermazione – ripetutamente conclamata nella giurisprudenza sportiva – del principio secondo cui la sanzione va espiata in occasione di una competizione della stessa natura di quella nella quale ha trovato luogo la sua irrogazione nei riguardi della squadra o del giocatore. Risultando nella specie la sanzione dei due giocatori inflitta in occasione di una competizione di Coppa Italia, è in una gara della stessa natura che la detta sanzione deve essere espiata. La detta regola – sempre secondo la decisione impugnata – risulta pienamente capace di conciliarsi con la parallela regola che richiede la “effettività” della sanzione, non risultando - come si legge nella motivazione - la presenza di elementi che escludano, in avvenire, l’espiazione della sanzione all’interno di una competizione di Coppa Italia. Non sembrano, perciò, sussistere le condizioni per una discesa in campo, con ruolo nomofilattico, di questa Alta Corte di giustizia sportiva. Il caso di specie: La CGF ha decretato la regolarità della e, per l’effetto, annullata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale - che non aveva omologato il risultato della suddetta gara ed aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara a danno della società avversaria per la posizione irregolare di due calciatori che avrebbero preso parte alla gara ancorché squalificati – ed omologato il risultato conseguito sul campo di 2-2, Il calciatore M., tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 con la società professionistica, appartenente alla Lega Italiana Calcio Professionistico (LegaPro), disputò, per tale società, la gara di Coppa Italia.Nel corso della detta partita il M. fu squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per atteggiamenti irriguardosi tenuti nei confronti del Direttore di Gara. La partita si concluse negativamente per la società (3-0): la squadra fu, pertanto, eliminata dalla Coppa Italia e il calciatore M. non potè espiare nella Coppa Italia dello stesso anno sportivo, la sanzione che gli era stata irrogata. Nel campionato 2010/2011 il calciatore M. è stato ingaggiato dalla società dilettantistica ma solo successivamente all’esclusione della società dalla Coppa Italia. Pertanto il giocatore non ha potuto espiare anche questa volta la squalifica a suo tempo applicatagli. Altro calciatore, I., tesserato per la società dilettantistica, ha partecipato alla gara di Coppa Italia Dilettanti del 20 agosto 2010, venendo squalificato per due giornate. Essendosi la partita conclusa con la sconfitta della propria società, con conseguente esclusione della stessa dalla Coppa Italia, si è verificata l’impossibilità per il calciatore I. di espiare la squalifica per due giornate che gli era stata irrogata in occasione della partita sopra ricordata. In data 5 settembre 2010 ha preso avvio il Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D con un incontro tra la società dilettantistica (della quale fanno parte sia il M. che I.) e la società ricorrente. Al detto incontro (conclusosi con il risultato di pareggio: 2-2) hanno partecipato i suddetti calciatori, senza avere ancora espiato la sanzione. La società ha impugnato dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale l’esito dell’incontro, sostenendo l’illegittimità della partecipazione alla gara dei due giocatori, in quanto non avevano ancora espiato la sanzione loro irrogata. Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo, sostituendo al risultato di pareggio la vittoria a tavolino per 3-0 a favore della società. La decisione veniva impugnata dalla società avversaria dinanzi alla Corte Federale, la quale accoglieva il ricorso restituendo alla gara l’originario esito di pareggio conseguito sul campo. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 03 del 20/01/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. FIGC n. 107/CGF del 26/11/2010 Parti: A.S.D. Real Nocera Superiore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.D. Casertana Calcio Massima: E’ inammissibile all’Alta Corte il ricorso avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società finalizzato all’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale con cui è stato rigettato il reclamo avanzato dalla società in merito alla regolarità della gara valida per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D – Girone I – per la posizione irregolare di tesseramento nelle fila della Casertana del calciatore. Prescrive l'art.1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale valutata dall'Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame e l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla Giustizia Sportiva Federale (esperimenti effettuati). Per contro, nel caso in esame oggetto della controversia è l'omologazione di una gara del Campionato Dilettante Serie D, Girone I. In relazione a detta gara la società censura la decisione della Corte di Giustizia Federale (che ha confermato quella del Giudice Sportivo), ne chiede l'annullamento, e invoca, nei confronti della squadra avversaria, la sanzione sportiva della perdita della gara (a tavolino per 3 - 0) sul presupposto di fatto che il giocatore si sarebbe trovato in posizione irregolare per aver giocato da dilettante prima che fossero trascorsi almeno 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista. Osserva il collegio che nella specie non è certamente riscontrabile la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale di cui al surriferito art. 1, comma 3, vertendosi nella mera ipotesi fattuale della richiesta - non accolta - di una sanzione sportiva da comminarsi eventualmente alla squadra avversaria per la pretesa posizione irregolare di un suo giocatore. Come questa Alta Corte ha più volte chiarito, la notevole rilevanza dev'essere valutata con riferimento all'ordinamento sportivo nazionale. Per contro nel caso di specie trattasi, come accennato, di una controversia ricadente nel limitato ambito della mera omologa di una partita fra due squadre dilettantistiche in dipendenza della pretesa mancata applicazione di una sanzione sportiva. Risulta dunque evidente, in ragione della questione di fatto in esame, il ben modesto rilievo della questione (sollevata, peraltro, nell'ambito di un Campionato dilettantistico di Serie D, girone I) cui necessariamente consegue l'assoluta carenza della notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo, tassativamente richiesta, come già precisato, quale condizione di ammissibilità del giudizio avanti a questa Alta Corte. Questa Corte ha più volte ribadito invero che la mancanza di rilevanza può essere desunta anche soltanto in ragione delle questioni di fatto dedotte. Non sembra superfluo peraltro rilevare ad abundantiam che neppure risulta in alcun modo dimostrata la pretesa incongruenza fra la normativa emessa dalla FIGC e quella statuita dalla FIFA. Anche sotto questo profilo (di diritto), sarebbe evidente pertanto la carenza della necessaria rilevanza. Il caso di specie: Il calciatore nato il 4 Aprile 1991, era stato tesserato, all'inizio della stagione sportiva 2010 / 2011, con qualifica di "giovane di serie" (avendo stipulato un contratto di addestramento e formazione tecnica) nella società professionistica, “squadra militante nel campionato di Seconda Divisione della Lega - Pro ". Successivamente, stipulato il contratto da professionista, detto calciatore aveva preso parte alla partita del tornneo D. Berretti (19 settembre 2010). Intervenuta (1°ottobre 2011) la risoluzione di detto rapporto con la società professionistica, il calciatore, in data 7 ottobre 2010, era stato tesserato con la società dilettantistica e, in data 10 ottobre 2010, aveva preso parte alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, girone I. Avverso il risultato di detta gara, la società ha proposto reclamo al Giudice Sportivo sostenendo " la posizione irregolare di tesseramento " del calciatore Esposito che aveva preso parte alla gara prima che fossero trascorsi " almeno 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista ". Ad avviso del reclamante - nei confronti della società avversaria - si sarebbe dovuta irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio a tavolino di 3 - 0 (con 3 punti in più in classifica). Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo osservando: che il giocatore, alla data del 19 settembre 2010 (allorquando aveva preso parte alla gara valevole per il Campionato Nazionale " Dante Berretti ") era tesserato con la Società con il medesimo status iniziale (giovane di serie ex art. 33 NOIF); che il predetto aveva assunto lo status di calciatore professionista soltanto in data 4 ottobre 2010, prendendo poi parte alla suindicata gara; che, pertanto, non si era verificata l'ipotesi di cui all'art. 114 NOIF che riguarda il calciatore già professionista tesserato come dilettante prima del decorso del lasso di tempo di 30 giorni: il calciatore, alla data in cui aveva partecipato alla gara, rivestiva la qualifica di giovane di serie e non era ancora in possesso dello status di professionista, raggiunto solo successivamente (4 ottobre 2010): non avrebbe dovuto rispettare alcun decorso del termine. La decisione del Giudice Sportivo è stata, su appello della società, confermata dalla Corte di Giustizia Federale.
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