Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 34 del 02/12/2013 www.coni.it

Decisione impugnata: Annullamento e/o disapplicazione di tutte le norme dell’ordinamento sportivo del C.O.N.I. e della F.I.G.C., nei limiti in cui riconoscono la natura arbitrale e non amministrativa del T.N.A.S. e delle relative decisioni, con conseguente appellabilità delle stesse in Corte di Appello per vizi di nullità, anziché innanzi al giudice amministrativo per vizi di legittimità e, in particolare, tutto il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri e gli art. 12 bis e 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.

Parti: U.S. Lecce S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto all’Alta  Corte finalizzato all’annullamento e/o disapplicazione di tutte le norme dell’ordinamento sportivo del C.O.N.I. e della F.I.G.C., nei limiti in cui riconoscono la natura arbitrale e non amministrativa del T.N.A.S. e delle relative decisioni, con conseguente appellabilità delle stesse solo in Corte d’Appello per vizi di nullità, anziché innanzi al giudice amministrativo per vizi di legittimità e, in particolare, di tutto il Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli Arbitri e degli artt. 12 bis e 12 ter dello Statuto del C.O.N.I... Occorre innanzitutto mettere in rilievo che sostanzialmente il ricorso contesta la natura sia di lodo della decisione arbitrale (dispositivo pubblicato il 31 maggio 2013 e motivazioni il 7 luglio 2013), che ha definito il precedente giudizio (dalla stessa società ricorrente proposto) davanti al T.N.A.S. - si noti, nettamente alternativo a quello avanti all’Alta Corte -, sia della pretesa fatta valere in origine, da qualificarsi invece – secondo la società ricorrente - come interesse legittimo e posizione non disponibile. Inoltre, il ricorso tende a risolvere una questione di competenza giurisdizionale, relativamente a quale organo della giustizia ordinaria possano essere proposte le impugnazioni della decisione arbitrale, se avanti al TAR (soluzione sostenuta) o alla Corte di appello, con azione di nullità del lodo ex art. 828 c.p.c., secondo l’indicazione dell’art. 12 ter, comma 3, Statuto C.O.N.I. (impugnato).L’Alta Corte di giustizia sportiva, anche se organo dell’ordinamento sportivo dotato di autonomia, è tenuta a rispettare le leggi dello Stato, come ogni altro organismo con sede o operante in Italia. Pertanto, la stessa Alta Corte, considerata la normativa vigente, non è legittimata né a eliminare in radice la facoltà nell’ambito sportivo di ricorso ad una tutela arbitrale, né a contestare e disapplicare una legge dello Stato, che consenta (facendola “in ogni caso” salva), nell’ambito della stessa giustizia sportiva, la tutela, utilizzando un procedimento di vero e proprio arbitrato rituale, come del resto articolato dalle norme dell’ordinamento sportivo, secondo il più recente indirizzo interpretativo del Tar Lazio, 10 ottobre 2013, n. 8730.

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 09 del 19/07/2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Lodo arbitrale TNAS del 22 febbraio 2010. Nomina commissario ad acta Parti: Mantova A.C. s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2,comma. 7, lett. b) e art. 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva è competente ad assumere ogni decisione necessaria per l’adempimento dell’obbligo della intimata di conformarsi al lodo arbitrale del TNAS attraverso la nomina del Commissario ad acta. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 04 del 22/02/2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Lodo arbitrale TNAS del 7 giugno 2010. Nomina commissario ad acta Parti: Stefano Pace contro A.C. Ancona SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2,comma. 7, lett. b) e art. 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva è competente ad assumere ogni decisione necessaria per l’adempimento dell’obbligo della intimata di conformarsi al lodo arbitrale del TNAS attraverso la nomina del Commissario ad acta.
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