Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 19 del 21/09/10 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 29 luglio 2010 con la quale è stata ritenuta non valida la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2010/2011, in caso di ulteriore disponibilità di posti Parti: A.S.D. Real Nocera Superiore (già A.S.D. Baronissi Calcio) contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale FIGC / LND Massima: E’ ammissibile il ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva avverso la Delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 29 luglio 2010 con la quale è stata ritenuta non valida la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D presentata dalla società proveniente dal campionato di eccellenza per la stagione sportiva 2010/2011, in caso di ulteriore disponibilità di posti. Sul profilo della competenza dell’Alta Corte è sufficiente il richiamo alla contestuale decisione di questa Alta Corte su analoga controversia attinente a iscrizione a Campionato e profili di ripescaggio (decisione n. 18/2010, ricorrente Vipiteno). Secondo detta decisione è indubitabile che le relative questioni proposte, indipendentemente dal tenore lessicale (ammissione o iscrizione o partecipazione) e dalle ragioni della richiesta formulata e dal carattere di iscrizione di diritto ovvero in deroga a campionato o per effetto di ripescaggio (sia esso regolamentato o meno), attengono, sulla base delle attuali previsioni, alla complessiva materia della “iscrizione ai Campionati”, quando vi sia una determinazione finale ed in ultimo grado riconducibile anche per affidamento o delega (come nella specie alla Lega Dilettanti in base a delega) a Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI. Di qui anche la presenza in giudizio della Federazione non solo perché previsto espressamente dalle norme del Codice dell’Alta Corte (art. 4, comma 1), ma anche quale organo delegante per le funzioni di determinazione delle regole di ammissione a Campionato. Resta ferma in ogni caso la esigenza che siano stati esauriti gli eventuali rimedi della Giustizia federale e che sussista l’ulteriore requisito della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 6, nonché art. 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, conformemente, del resto, al principio del riparto di competenze sui diritti indisponibili e disponibili secondo la previsione dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, del Codice dell’Alta Corte (art. 1, comma 2) e del Codice TNAS (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1). Naturalmente la competenza su dette controversie può coinvolgere incidentalmente anche gli atti del complesso procedimento (sia preparatorio con determinazione delle regole, sia attinente alla singola iscrizione e/o ammissione e per gli effetti, necessariamente consequenziali, alla determinazione finale delle squadre partecipanti in ciascuna stagione al singolo Campionato) fermo il carattere di ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie aventi per oggetto diritti considerati indisponibili nell’ambito dell’ordinamento sportivo e salvi gli effetti delle preclusioni di ordine processuale relative ad atti suscettibili di specifiche forme o regole di tutela. Sussiste, nella fattispecie in esame, la notevole rilevanza delle questioni sollevate e quindi l’ammissibilità del ricorso, in relazione al duplice elemento di questioni, di fatto e di diritto, che coinvolgono la ammissione al campionato della disciplina sportiva del calcio dilettanti serie D (di grande rilevanza per il settore dilettantistico) e nel contempo sono destinate a risolvere, per la prima volta nell’ambito della giustizia sportiva nel campo del gioco calcio, profili circa le regole da applicare nella procedura di ammissione ai Campionati anche sotto diversi profili logico-giuridici e sulla fondamentale esigenza di trattamenti non discriminatori nei casi in cui si proceda a “ripescaggi”. Il caso di specie: La società, proveniente da Campionato di Eccellenza, ha presentato domanda di partecipazione al Campionato nazionale di serie D con richiesta di iscrizione ai fini del ripescaggio con registrazione elettronica della richiesta con trentanove minuti di ritardo rispetto al termine stabilito delle ore 12, malgrado asserito tempestivo arrivo negli uffici, e la mancata effettuazione dell’incarico alla banca di un bonifico tempestivamente disposto e la successiva ripetizione ed effettuazione del bonifico appena scoperto l’errore di trascrizione dell’ IBAN da parte della banca incaricata. La domanda veniva rigettata con determinazione del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 29 luglio 2010 in quanto, con la relativa documentazione, era pervenuta oltre il termine perentorio delle ore 12, essendo stata depositata alle ore 12.39 del 9 luglio 2010, mentre il bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione e quello della garanzia erano stati effettuati il 12 luglio 2010. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione del 04/08/09  – www.coni.it Decisione impugnata: Declaratoria di mancata ammissione della S.S. Formia Calcio ASD al Campionato di Eccellenza 2009/2010, assunta dal Comitato di Presidenza del C.R. Lazio della L.N.D. e riportata sul Comunicato Ufficiale n. 4/LND del 15.07.2009 Parti: S.S. Formia Calcio Asd contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti Massima: L’Alta Corte non è competente a decidere in merito al ricorso avanzato dalla società avverso la declaratoria di mancata ammissione al Campionato di Eccellenza 2009/2010, assunta con decisione dal Comitato di Presidenza del Comitato Regionale, perché la questione è carente delle caratteristiche di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in relazione all’oggetto, alla posizione soggettiva della ricorrente e ai motivi edotti. Resta salva la cognizione, in applicazione dei generali principi in tema di traslatio iudicii, dell’organo contenzione competente (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport). Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 3 del 23/07/09  – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione del Consiglio Federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 15/A del 14 luglio 2009 relativa alla non ammissione al campionato di Seconda divisione. Parti: A.C. Pistoiese spa Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: L’Alta Corte di Giustizia Sportiva è competente a decidere in merito al ricorso proposto dalla società avverso la decisione del Consiglio Federale della FIGC con la quale è stata deliberata la non ammissione al campionato di Seconda divisione Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 6 del 16/10/09  – www.coni.it Decisione impugnata: Provvedimento in data 4 agosto 2009 del Comitato Regionale Lazio della LND di esclusione della stessa società dal Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010 Parti: S.S. Romulea. contro Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Massima: E’ inammissibile il ricorso all’ACGS avanzato dalla società avverso il provvedimento del Comitato Regionale della LND di esclusione della stessa società dal Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010 per la mancanza della condizione di ammissibilità costituita dalla notevole rilevanza ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte. A parte che nel ricorso non sono contenute “indicazioni in ordine alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale” - come, invece, prescritto dall’art. 4, comma 2 lett. d), in relazione all’art. 1, comma 3, del Codice anzidetto, senza alcun dubbio difetta la anzidetta rilevanza. Ciò discende da un plurimo ordine di considerazioni: in riferimento al livello regionale del campionato, per cui si discute, e alle dimensioni di ambito prettamente locale con una limitata importanza delle questioni di fatto sollevate e dei motivi di diritto dedotti, tenuto anche conto che la contestazione non investe (ed anzi la ricorrente lo precisa lealmente) l’avvenuto superamento della soglia consentita del c.d. premio disciplina nel corso del Campionato regionale allievi Eccellenza (per gravi fatti di tafferugli tra giocatori nel campo e successiva minaccia con arma da fuoco di un genitore contro i genitori di squadra avversaria, cui ha fatto seguito sentenza di condanna penale). In realtà i motivi di ricorso si incentrano sull’ambito degli effetti di tale superamento, in quanto applicati in tutto l’ambito della categoria contraddistinta dall’età (ragazzi tra i quattordici e i sedici anni: allievi, artt. 23, comma 1, lett. d, - art. 28, comma 1, regolamento del settore dell’attività giovanile e scolastica), indipendentemente dal tipo di campionato, in cui si era verificato il superamento.
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