Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro del 22 febbraio 2010 Parti: Rovigo Calcio Srl contro Sig. C.A. Massima: E’ inammissibile al TNAS il ricorso proposto dalla società avverso il Lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro. Ritiene il Collegio di non poter condividere l’affermazione dell’istante secondo la quale il combinato disposto degli artt. 12 ter Statuto CONI e 30, comma 3°, Statuto FIGC consente di devolvere al TNAS qualsiasi controversia sportiva. Occorre premettere al riguardo che l’art. 2 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, al comma 1, rubricato «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», stabilisce che «le Federazioni sportive nazionali … possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale», al comma 2, poi, che «all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni … va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale» e al comma 3, infine, che «anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti da rapporti con le Federazioni … possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale» L’articolo 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente al TNAS, a sua volta, nel comma 1, prevede che detto Tribunale «ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati …», e, al comma 3, che «al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati». Il delineato quadro normativo conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS, in continuità con la disciolta Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI. Inducono a tale conclusione non solo il tenore letterale delle norme richiamate, che qualificano espressamente, più volte, la competenza del TNAS come arbitrale e che fanno esplicito riferimento agli accordi delle parti interessate, ma anche il dato sistematico e quello finalistico. Il Codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede, infatti, espressamente che «la procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato» (ved. Art. 4, comma 2); così per quanto riguarda il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. Art. 25); così, infine, per quanto concerne la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile” (ved. Art. 28). Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell’ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c. Deve, d’altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacché, come è stato già condivisibilmente affermato da questo Tribunale, «l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS “amministra gli arbitrati” (art. 1, comma primo Codice TNAS), inducono a ritenere che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice» (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 Spa/FIGC del 15.12.2009). Si deve pertanto concludere che presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l’esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un’apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Orbene, l’unica clausola compromissoria esistente nello statuto FIGC, cui sono legate entrambe le parti del presente giudizio in quanto affiliate o tesserate, è contenuta nell’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC. Tale norma prevede sì che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale, ma prevede pure che non tutte tali controversie siano soggette ad arbitrato, e tra queste in primo luogo proprio quelle «decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi e di categoria o da regolamenti federali». Il fatto che l’art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo istituto TNAS, non sposta i termini della questione. Come è stato già condivisibilmente affermato in precedenti pronunce di questo Tribunale, infatti, o le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, nel senso che a questo organo siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l’ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale; oppure, se non si ritiene consentita l’interpretazione siffatta, allora quest’ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI perché le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 SpA/FIGC del 15.12.12009; Lodo Giacomense/FIGC del 19.2.2010). In conclusione, deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio a giudicare della controversia. Non appare infine superfluo sottolineare che il rapporto di lavoro degli atleti, in base all’art. 4 della legge 91/81, è soggetto alle regole generali in materia di lavoro subordinato e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 806, comma 2°, c.p.c., le relative controversie possono essere devolute solo al giudice ordinario oppure ad arbitri secondo espresse previsioni di legge o di accordi collettivi. Nel caso dei calciatori la facoltà di compromettere le controversie in arbitri è prevista dagli accordi collettivi tra i sindacati e le associazioni che raccolgono le società di calcio professionistiche, e viene recepita nei contratti individuali, dando poi origine a procedimenti arbitrali irrituali, la cui impugnabilità è disciplinata dall’art. 412 quater c.p.c. (cfr. Tribunale Milano 28.2.2006, in Giur. It. 2007, 961). In nessun caso, pertanto, in difetto di una valida clausola compromissoria, potrebbe essere riconosciuta la competenza del TNAS in ordine a tali rapporti di lavoro, tantomeno in sede di impugnazione di un lodo emesso in ottemperanza alle regole imposte da un accordo collettivo. Resta, infine, irrilevante la qualificazione data, nelle memorie dell’istante, alla odierna azione, nel senso che essa non rappresenterebbe un’impugnativa del lodo emesso in sede endofederale, ma sarebbe diretta alla “censura” della situazione creatasi. In disparte ogni altra considerazione sul fatto che tale affermazione contrasta con il tenore delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso (ove si chiede la declaratoria di «nullità del lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro del 22 febbraio 2010»), manca nella fattispecie il presupposto stesso della competenza arbitrale sulla specifica controversia,e ciò sia se intesa come diretta ad un’azione autonoma di accertamento e condanna, sia se diretta al gravame del ridetto lodo. Il caso di specie: In data 15.5.2008, nel corso di un allenamento, il calciatore, tesserato con la società istante, lamentava un dolore al ginocchio sinistro a seguito di un’anomala torsione dello stesso; il medesimo si recava, all’insaputa della società istante, presso una struttura di cura privata dove veniva sottoposto ad una risonanza che evidenziava esiti di una ricostruzione del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo; successivamente il calciatore si ricoverava presso una clinica per sottoporsi ad artroscopia chirurgica del ginocchio destro; subiva poi un secondo intervento. La Società istante denunciava il sinistro alla propria compagnia di assicurazione e all’INAIL, ma la compagnia non riconosceva alcun risarcimento ritenendo il sinistro quale semplice concausa del danno, dovuto alle patologie pregresse. In data 30.6.2008 il calciatore avrebbe sottoscritto quietanza liberatoria con espressa rinuncia a promuovere vertenze economiche di sorta. Successivamente il calciatore, cessato il rapporto con la società istante, avanzava richieste risarcitorie che sfociavano in un procedimento arbitrale articolato nelle forme previste dagli accordi collettivi vigenti. All’esito del procedimento, il collegio arbitrale emetteva il lodo del 22.12.2010 con il quale la società veniva condannata alla refusione delle spese mediche sostenute dal calciatore, oltre al pagamento di una somma pari ad € 103.291 per risarcimento danni. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro del 22 febbraio 2010 Parti: ROVIGO CALCIO Srl/ SIG. C.A. Massima TNAS: (1) Il quadro normativo vigente conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS in continuità con la disciolta CCAS presso il CONI. Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell'ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c.. Massima TNAS: (2) Deve, d’altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacchè, come è stato già condivisibilmente affermato dal TNAS, < Massima TNAS: (3) Presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l'esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un'apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Massima TNAS: (4) Deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio arbitrale a giudicare della controversia. Massima TNAS: (5) Il rapporto di lavoro degli atleti, in base all’art. 4 della L. 91/81, è soggetto alle regole generali in materia di lavoro subordinato e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 806, comma 2°, c.p.c., le relative controversie possono essere devolute solo al giudice ordinario oppure ad arbitri, secondo espresse previsioni di legge o di accordi collettivi. Nel caso dei calciatori la facoltà di compromettere le controversie in arbitri è prevista dagli accordi collettivi tra i sindacati e le associazioni che raccolgono le società di calcio professionistiche, e viene recepita nei contratti individuali, dando poi origine a procedimenti arbitrali irrituali, la cui impugnabilità è disciplinata dall’art. 412 quater c.p.c.. In nessun caso, pertanto, in difetto di una valida clausola compromissoria, potrebbe essere riconosciuta la competenza del TNAS in ordine a tali rapporti di lavoro, tantomeno in sede di impugnazione di un lodo emesso in ottemperanza alle regole imposte da un accordo collettivo. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 novembre 2010 – www.coni.it Parti: ROVIGO CALCIO Srl/SIG. D.G. Massima TNAS: (1) Il quadro normativo vigente conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS in continuità con la disciolta CCAS presso il CONI. Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell'ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c.. Massima TNAS: (2) Deve, d’altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacchè, come è stato già condivisibilmente affermato dal TNAS, <<l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte e il TNAS, l'espressa qualificazione soltanto dell'Alta Corte come "l'ultimo grado della giustizia sportiva" (art. 1, comma secondo, Codice AC), l'affermazione che il TNAS "amministra gli arbitrati" (art. 1, comma primo Codice TNAS), inducono a ritenere che l'alternatività della "competenza arbitrale" del TNAS rispetto a quella dell'Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l'alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l'Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice» (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 Spa/FIGC del 15 dicembre 2009). Massima TNAS: (3) Presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l'esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un'apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Massima TNAS: (4) Deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio arbitrale a giudicare della controversia.
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