Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 28 del 12/09/2014 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 23 Aprile 2014 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 322/CGF del 13 Giugno 2014

Parti: ASD Torrecuso calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La mancanza del requisito della “notevole rilevanza” non deriva “dalla tipologia di competizione alla quale si riferisce la gara in esame” (come ha osservato la Associazione ricorrente, richiamando un precedente di questa Alta Corte e ricordando che questioni di notevole rilevanza possono prospettarsi anche in relazione a gare rientranti in un campionato dilettantistico), bensì dalle domande proposte dalla Associazione ricorrente: esse si risolvono in questioni di puro fatto, che riguardano la sola ricorrente, attengono a una semplice valutazione di congruità delle sanzioni irrogate e non coinvolgono in alcun modo l’ordinamento sportivo nazionale, né toccano interessi generali o collettivi. Né può dirsi che il ricorso, a parte le questioni di fatto, sollevi ulteriori questioni di diritto, munite di notevole rilevanza, sotto il profilo della piena efficacia probatoria riconosciuta ai rapporti dell’Arbitro e dei suoi Assistenti (cfr. art. 35, sub 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva) e della ammissibilità di una prova contraria.

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 5 del 03/05/10  – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale in data 13 novembre 2009 Parti: A.S.D. Hinterreggio Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile il ricorso all’Alta Corte quando proposto dalla società ed inerente la sanzione dell’inibizione comminata al suo presidente. Difetta nel caso di specie la legittimazione ad agire, in quanto la società  (unica ricorrente) non è legittimata a richiedere il riesame della posizione del dirigente-presidente. Il diritto ad invocare il riesame della decisione che riguarda detto dirigente non può infatti che spettare unicamente a quest’ultimo (ex art. 81 c.p.c.).

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