Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 6 del 16/10/09 – www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento in data 4 agosto 2009 del Comitato Regionale Lazio della LND di esclusione della stessa società dal Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010
Parti: S.S. Romulea. contro Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.),
Massima: E’ inammissibile il ricorso all’ACGS avanzato dalla società avverso il provvedimento del Comitato Regionale della LND di esclusione della stessa società dal Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010 allorquando il ricorso non è stato notificato alla FIGC. La anzidetta notificazione o trasmissione è prevista – come onere a carico del ricorrente -, a pena di decadenza, dalle norme ordinarie (art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte) richiamate dall’art. 21, comma 14, dello stesso Codice). D’altro canto non è più possibile una integrazione, in quanto ai fini della tempestività occorre tenere anche conto della disposta abbreviazione dei termini, ormai ampiamente decorsi. Da tenere presente che la Federazione di appartenenza è considerata nel Codice contraddittore necessario, oltre per la sua posizione istituzionale nell’ordinamento sportivo, anche ai fini di verifica dell’ ”avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale”.