Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale FIGC - LND Molise, resa con dispositivo sul C.U. n. 42 del 4 novembre 2019, e pedissequa sentenza depositata in segreteria in data 13 novembre 2019 (e resa nota con Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Molise n. 47 del 14 Novembre 2019 – S.S. 2019/2020 pag. 1148), con la quale è stato respinto il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Giudice Sportivo territoriale presso lo stesso Comitato (pubblicata sul C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019).
Parti: SSD Roccasicura "Fernando Piscitelli"/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Molise FIGC-LND/Comprensorio Vairano
Massima: Confermata la decisione della CSAT che non ha sanzionato con la perdita della gara del Campionato di Eccellenza la società che ha inserito in distinta il calciatore squalificato…L’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, al comma 6, recita: “La sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi”. Il medesimo art. 10, al comma 7, recita: “La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara, o risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a 5”. Acclarato in punto di fatto che il giocatore S. è stato meramente inserito nella distinta, ma non è stato utilizzato nella gara in questione, questo Collegio ritiene di aderire alla tesi di cui alla decisione della Corte d’Appello. In base al combinato disposto delle due suindicate norme, deve, infatti, ritenersi che la posizione irregolare di un calciatore, che determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara, si verifica solo allorquando il calciatore medesimo sia stato effettivamente utilizzato, cioè sia sceso in campo ed abbia partecipato attivamente alla gara. Nel caso in cui, come in quello oggetto della presente controversia, la società si sia limitata ad inserire il giocatore in distinta, senza realmente schierarlo in campo neppure per un secondo, non si può dire che si sia realizzata la condizione prevista del citato comma 6 e, cioè, la “partecipazione alla gara”, così come invece assume parte ricorrente in tutti gli atti relativi ai vari gradi di giudizio. Ad ulteriore conferma che l’interpretazione corretta è quella fornita dalla Corte d’Appello, soccorre il citato comma 7, che prevede espressamente, per un verso, che la posizione irregolare determini la sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui i calciatori “vengono effettivamente utilizzati nella gara” e, per altro verso, in maniera ancora più chiara, che, solo per le gare di calcio a cinque, il mero inserimento in distinta di un giocatore squalificato comporti la suddetta sanzione. L’aver cioè espressamente considerato che per le sole gare di calcio a 5 il mero inserimento in distinta equivale alla partecipazione alla gara, sta ovviamente a significare che per le gare di calcio a undici la posizione irregolare non si realizza con il mero inserimento in distinta al quale non fa seguito il concreto utilizzo. Acclarata, pertanto, la corretta interpretazione, da parte della Corte Sportiva di Appello, dei commi 6 e 7 dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, deve rilevarsi che anche l’ulteriore richiamo, operato dalla società Roccasicura nel ricorso introduttivo del giudizio, all’art. 21, comma 2, del CGS, di cui si assume la violazione, non appare idoneo a modificare l’interpretazione normativa sin qui fornita. Tale comma recita infatti: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Il successivo comma 3 prevede: “Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto in gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9”. Orbene, il suddetto articolo 21, al comma 2, stabilisce che restano ferme le previsioni normative di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 10 del CGS, e poi regolamenta una fattispecie diversa da quella oggetto della presente controversia, determinando quando debba considerarsi scontata la squalifica, ed al comma 3 prevede che la presenza di un giocatore squalificato all’interno del campo e negli spogliatoi vada sanzionato con un provvedimento disciplinare rientrante tra quelli previsti dall’art. 9 CGS. Ebbene, così come correttamente evidenziato anche dalla impugnata decisione della Corte Sportiva di Appello, la sanzione della perdita della gara non è ricompresa tra le sanzioni indicate al citato art. 9. La mancanza, quindi, nell’ambito dell’art. 21, di una norma regolamentare che prevede la sanzione della perdita della gara, comporta che il riferimento operato dalla ricorrente a tale norma risulti essere del tutto fuorviante ed infondato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 31 Gennaio 2005 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 7.1.2005
Impugnazione - istanza:Appello della S.S.D. S. Agata Li Battiati avverso decisioni merito gara Atletico San Focà ’97/S. Agata Li Battiati del 28.11.2004 e le sanzioni dell’ammenda di € 130,00 inflitta ad essa reclamante e dell’inibizione del sig. G.S. fino al 31.1.2005
Massima: Quando il calciatore, inserito nella distinta con il n. 16, non ha effettivamente preso parte alla gara, deve trovare applicazione la previsione dell’art. 12, comma 5, C.G.S., secondo cui la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Sporting Mascalucia avverso decisioni merito gara Giarre/Mascalucia del 25.1.2004
Massima: Non sconta la squalifica il calciatore quando viene inserito in distinta anche se non prende parte alla gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 32 del20.11.2003.
Impugnazione - istanza: Appello del presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Montemurro/F.C. Marsico 2002 del 26.10.2003
Massima: In base all’art. 12, comma 5, ultima parte C.G.S., la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello del Time Out avverso decisioni merito gara Time Out/Valtournenche dell’1.12.2003
Massima: Ai sensi dell’art. 17 comma 3 C.G.S., nell’ambito delle gare di calcio a 5 è in posizione irregolare il calciatore, che non può prendere parte alla gara perché squalificato, anche se viene solamente inserito in distinta di gara. Consegue la perdita della gara a tavolino.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della S.S. Scordia avverso decisioni merito gara Palazzolo/Scordia del 5.10.2003
Massima: L’art. 17, comma 3, C.G.S. prevede che, fermo quanto previsto dall’art. 12, comma 5, dello stesso C.G.S. (ai limitati fini della perdita della gara in relazione all’impiego del calciatore di riserva in posizione irregolare), la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Folignanese avverso decisioni merito gara Spinetolese/Folignanese dell’1.2.2003
Massima: La semplice indicazione di un calciatore squalificato in distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non influisce in alcun modo sulla regolarità della gara, restando però operante la squalifica precedentemente inflitta al calciatore, che potrà quindi partecipare a gare solo dopo aver effettivamente scontato la sanzione inflittagli. Stante l’attuale versione delle norme federali (e salvo dunque il doveroso distinguo per il Calcio a Cinque, dove la presenza in distinta riveste comunque effetto costitutivo: cfr. art. 12, comma 5, C.G.S.), la semplice indicazione in distinta non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto quello soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore, che non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l’ordinamento sportivo (cfr. Com. Uff. n. 14/C del 4 gennaio 2001).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Foggia Calcio avverso decisioni merito gara campionato Regionale Giovanissimi Foggia/Cosmano del 6.2.2003.
Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore se non prende parte alla gara ovvero non scende in campo, ma rimane soltanto incluso in distinta di gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.01.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Sortino Calcio avverso decisioni merito gara Libertas Rari Nantes/Sortino del 15.12.2001
Massima: La posizione irregolare del calciatore, può essere fatta valere solo quando quest’ultimo partecipi effettivamente alla gara e non quando rimane tra i calciatori inseriti in distinta.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’1 giugno 2001 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 27.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Atletico Lacco Ameno avverso decisioni merito gara Club Playground Calcio a Cinque/Atletico Lacco Ameno del 3.3.2001.
Massima: Per le gare dell’attività di Calcio a Cinque, la posizione irregolare del calciatore inserito nella distinta presentata all’arbitro determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dello stesso, secondo il disposto dell’art. 7 comma 5 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 4 gennaio 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 16.11.2000
Impugnazione - istanza:Appello della S.C. N.P.C. ’93 avverso decisioni merito gara San Giacomo/N.P.C. ’93 dell’1.11.2000
Massima: La semplice indicazione del calciatore nella distinta presentata all’Arbitro, non seguita da una effettiva utilizzazione, non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto il profilo soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore. Questi, non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l’Ordinamento sportivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitatore Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Profiamma avverso decisioni merito gara Pontenuovo/ Profiamma del 30.9.2000.
Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che, pur essendo indicato nella “distinta” quale riserva, non è stato impiegato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Grutti S. Terenziano avverso decisioni merito gara Grutti S. Terenziano/Pontenuovo del 24.9.2000.
Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore, che pur essendo indicato nella “distinta” quale riserva, non è stato impiegato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n.1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudico Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 23.12.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Lucca Sette avverso decisioni merito gara Giovanissimi S.p.A. 83 Valdiserchio/Lucca Sette dell’1.12.1999
Massima: Non sono idonee a confutare il referto arbitrale le argomentazioni della ricorrente in base alle quali il calciatore squalificato, non prese parte alla gara suindicata, pur figurando nella relativa distinta dei giocatori al n. 8 della stessa e pur risultando subentrato al 38' del secondo tempo al posto del compagno di squadra.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 13.1.2000
Impugnazione - istanza:Appello dello Sport Club Rovellasca 1910 avverso decisioni merito gara Campionato Juniores Rovellasca 1910/Lora Lipomo del 20.11.1999
Massima: In base alla costante giurisprudenza di questa C.A.F., la presenza di un calciatore in campo senza titolo a prendere parte alla gara influisce sulla regolarità di questa solo se egli vi partecipa agonisticamente, mentre la sua presenza passiva non ha alcun effetto, non avendo apportato alcun contributo allo svolgimento della competizione. Pertanto la semplice indicazione di tale calciatore sulla distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non ha alcuna incidenza ai fini della regolarità della partita. Massima: Il calciatore squalificato che viene inserito in distinta di gara e non partecipa alla gara stessa, non ha scontato la squalifica.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C - Riunione del 19 Febbraio 1998 - n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 16 del 25.11.1997 all'esito della gara Viaggi Criptaliae/Villa Castelli Calcio a 5, disputata il 25.10.1997
Impugnazione - istanza: Impugnazione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti avverso decisioni merito gara di calcio a cinque Ciaggi Criptaliae/Villa Castelli Calcio a 5 del 25.10.1997
Massima: L'ultimo paragrafo del comma 5 dall'art. 7 C.G.S. prevede espressamente che "la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui ..., ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di Calcio a Cinque". (Nel caso in esame ricorrono i presupposti della posizione irregolare del calciatore atteso l'inserimento del medesimo nella distinta presentata all'arbitro).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C - Riunione del 22 gennaio 1998 - n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia - Com. Uff. n. 21 del 17.12.1997
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. San Giovanni avverso decisioni merito gara Ruda/San Giovanni del 9.11.1997
Massima: Il comma 13 dall'art. 12 C.G.S. prevede, che "la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C. per il periodo di incidenza ...". Per potersi considerare scontata una squalifica appare, quindi, necessario che il tesserato si astenga dal porre in essere qualsiasi attività che assuma una rilevanza per l'ordinamento sportivo, anche se essa risulta ininfluente rispetto all'esito della gara. La previsione contenuta nell'ultimo paragrafo del comma 5 dell'art.7 C.G.S. (secondo la quale "la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa...") salvaguarda il risultato conseguito sul campo nell'ipotesi che il giocatore in posizione irregolare non abbia giocato e, quindi, influito sul risultato stesso. Si tratta di una limitazione degli effetti della irregolarità avvenuta rispetto alla previsione dello stesso comma 5 dall'art. 7 C.G.S. per il quale "la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;...". Tale limitazione non può estendersi alla situazione soggettiva del giocatore squalificato. (Nella specie il calciatore non ha scontato, la squalifica poiché risulta iscritto nella "distinta dei giocatori partecipanti alla gara", anche se poi non ha giocato).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 29 maggio 1997 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Comunicato Ufficiale n. 86 del 15.4.1997
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Martelletto avverso decisioni merito gara Martelletto/Scandale del 22.2.1997
Massima: Quando un calciatore in posizione irregolare, pur essendo stato incluso nella distinta, non è stato schierato in campo, la sua irregolarità non ha nessun effetto, poiché egli non portato alcun contributo allo svolgimento della gara, e quindi non vi è nessuna sanzione a carico della società e del calciatore.