Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 29 del 3.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Alleniamo.Com avverso decisioni merito gara Alleniamo.Com/Palau del 16.1.2005 Massima: Su reclamo per posizione irregolare del calciatore perché squalificato in precedente gara, la Commissione Disciplinare può prendere visione di quel referto arbitrale e chiedere chiarimenti all’arbitro di quella gara. Qualora non risulti che il calciatore aveva riportato alcun provvedimento disciplinare è legittima la sua partecipazione alla gara successiva. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.200 4Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Casamarciano avverso decisioni merito gara Casamarciano/Nuova Ottaviano del 17.1.2004 Massima: Il Comunicato Ufficiale che successivamente alla disputa della gara – in riferimento alla quale è stato proposto reclamo per posizione irregolare del calciatore sul presupposto che fosse stato espulso in precedente gara – riporta erroneamente che il calciatore è stato espulso in precedenza e, pertanto, squalificato, non viene preso in considerazione se dal referto della gara in cui sarebbe maturata l’espulsione, tale provvedimento non è stato adottato dall’arbitro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 26.2.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Puri e Forti avverso decisioni merito gara Puri e Forti/Atletico Nuoro dell’1.2.2004 Massima: Il provvedimento di squalifica anche se malamente irrogato, conserva tutta la sua efficacia quando sia stato pubblicato su un Comunicato Ufficiale, salvo espressa revoca contenuta in altro Comunicato, poiché i diritti dei terzi devono in ogni caso essere tutelati (es. CAF - C.U. n. 32/C, anno 1994/95, App. A.S. Panormus). I Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione con presunzione di natura assoluta e non è consentito opporre prova contraria. Per cui qualora al calciatore sia comminata una immeritata squalifica per errore, la società avrebbe dovuto attivarsi presso il Comitato per far revocare la squalifica, in mancanza essa non può schierare in campo il calciatore che risulterebbe in posizione irregolare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.C. Castelcovati avverso decisioni merito gara Castelcovati/Darfo Boario del 18.3.2001 Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore, quando il suo nominativo solo per mero errore tipografico è stato inserito nella lista dei giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 16 dicembre 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 dell’11 .11.1999 Impugnazione - istanza:Appello del Real Tuscolano Club avverso decisioni merito gara Nuova S. Maria Mole/Real Tuscolano del 31.10.1999 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore il cui nome, sebbene indicato tra i calciatori squalificati, non lo era perché effettivamente in 3a ammonizione, allorquando sebbene la rettifica sia stata pubblicata successivamente alla disputa della gara, l’errore è stato rilevato prima dal Giudice Sportivo il quale aveva provveduto alla correzione che però non poteva che essere inserita in un Comunicato Ufficiale successivo.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 4 marzo 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello della A.S. Alfanese avverso decisioni merito gara Alfanese/Casalbuono del 22.11.1998. Massima: Quando ad essere espulso dal campo è un determinato calciatore, ma sul Comunicato Ufficiale viene erroneamente riportato il nome di un altro e la società rappresenta tale circostanza al Comitato competente, il calciatore erroneamente indicato nel comunicato può prendere parte alla successiva gara. Infatti, la C.A.F. ha già avuto modo di affermare in precedenti pronunce relative a casi del tutto identici, la reale situazione di fatto che deve prevalere sull'elemento meramente formale del comunicato ufficiale, nei casi in cui l'errore è certo e talmente evidente da far ritenere sicuro un successivo intervento correttivo da parte dell'autorità competente ad ovviarvi. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 29 del 18.12.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castellammare Calcio 94 avverso decisioni merito gara Castellammare Calcio 94/Cinisi del 5.11.1997 Massima: Quando il Direttore di gara ha espulso un determinato calciatore, ma nel suo referto è incorso in un errore materiale di trascrizione non del numero (due volte riportato) ma del nome, il calciatore erroneamente indicato come espulso può prendere parte alla successiva gara, mentre non vi può partecipare il calciatore individuato con il numero. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 23 maggio 1996 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 18.4.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Talamonese avverso decisioni merito gara Under 21 Talamonese/Merone del 24.3.1996 Massima: La C.A.F. annulla la decisione della Commissione Disciplinare che aveva dichiarato la posizione irregolare del calciatore per non aver scontato la squalifica, quando da un attento esame degli stessi atti si evince che il calciatore aveva, invece, regolarmente scontato la squalifica.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 28.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Vis Stella avverso decisioni merito gara Juniores Regionali Vis Stella/Truentina Castel di Lama del 16.3.1996 Massima: Il calciatore, il cui nominativo è stato erroneamente inserito nel Comunicato Ufficiale tra gli squalificati al posto di altro compagno di squadra che doveva essere effettivamente squalificato, la cui detta situazione è stata tempestivamente comunicata al giudice sportivo, a mezzo fax, può legittimamente prendere parte alla gara.
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