Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 21 Marzo 2005 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 57 del 23 febbraio 2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S.D. Rinascita Leonzio avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia Massima: E’ sanzionato con la squalifica per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il calciatore che tenta di partecipare alla gara sotto falso nome e mediante il tesserino alterato di altro calciatore sul quale aveva apposto la sua fotografia. La responsabilità della società sussiste indipendentemente dalla conoscenza dei fatti e va sanzionata con l’ammenda. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 25 novembre 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 1 B del 15.9.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Leontina avverso la sanzione della penalizzazione di punti 9 nella classifica del campionato 1999/20001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S. Massima: Il calciatore ha illegittimamente preso parte a ben sedici gare del Campionato di 2' Categoria, partecipandovi sotto il falso nome di altri calciatori, con il consenso e su esplicita richiesta dei responsabili della Società, venendo in pratica ad inficiare il regolare svolgimento dell'intero Campionato. I fatti, per la loro reiterazione, por la incontestabile intenzionalità e per le conseguenze che hanno avuto sulla regolarità delle gare disputate dalla società, integrano una grave violazione di quei principi di lealtà, correttezza o rettitudine che devono improntare il comportamento di tutti gli appartenenti all'Ordinamento federale. Consegue a carico della società la penalizzazione di punti (nove) in classifica, nonché la squalifica nei confronti del calciatore e l’inibizione per il Vice-Presidente e dirigente. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 29 luglio 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 10.6.1999 Impugnazione - istanza:Appello della F.C. Juve Scala Marina avverso decisioni merito gara Juve Scala Marina/PozzoGottese Idria 76 del 9.5.1999 Massima: L'arbitro, una volta sollecitato dalla società avversaria ad accertare la reale identità di due calciatori che partecipavano alla gara in questione, durante l'intervallo, avrebbe potuto e dovuto procedere ad immediata verifica. In ogni caso, quanto avvenuto al termine dell'incontro (con precipitosa fuga dei due calciatori cui il Direttore di gara aveva rivolto l'invito a raggiungerlo nello spogliatoio per una indagine personale), unitamente a quanto l'arbitro constatò comunque de visu (difformità fisica evidente tra uno di costoro e i dati emergenti dalla tessera; verosimile alterazione del documento di riconoscimento dell'altro) sono prova sufficiente della irregolare partecipazione all'incontro de quo, da parte di un calciatore squalificato e di un altro che non aveva titolo essendo tesserato per altra società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 45 del 3.6.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Carbonia avverso le sanzioni inflitte a tesserati diversi e ad essa reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 commi 1 e 2 C.G.S.:calciatori R.G. e C.G. - squalifica per anni 3 ciascuno - ; calciatore P.F. e allenatore M.B. - squalifica per anni 2 ciascuno - ; sig. M.P. - inibizione per anni 2 e mesi 3 - ; A.C. Carbonia - penalizzazione di punti 6 nel campionato 1999/2000. Massima: Far partecipare alla gara il calciatore sotto falso nome integra la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 18 luglio 1996 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 49 del 6.6.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Lucania 86 avverso decisioni merito gara Dinamo Pollino/Lucania 86 del 6.4.1996 Massima: Quando un calciatore, tesserato per una compagine societaria, ha partecipato con un’altra società ad una gara di campionato sotto false generalità, è prevista, non solo a carico di detta società la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 7 C.G.S., ma anche la squalifica del calciatore e l’inibizione del Dirigente Accompagnatore Ufficiale.
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