Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell’1.4.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Giussago avverso decisioni merito gara Giussago/Oratorio Stradella del 22.3.2005 Massima: Il documento rilasciato dalla F.I.G.C. relativo al precedente tesseramento biennale con la medesima società mantiene comunque la sua validità ove venga utilizzato come mero mezzo di riconoscimento. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 15.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. San Costantino avverso decisioni merito gara Cessaniti/San Costantino del 16.1.2005 Massima: Il tesserino scaduto e la foto autenticata sono idonei alla identificazione del calciatore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S.D. Zompo Lo Schioppo avverso decisioni merito gara Antinum/Zompo Lo Schioppo del 15.1.2005 Massima: L’art. 39, comma 5, N.O.I.F. trova applicazione al caso di trasferimento tra diverse società e l’art. 61, comma 5, N.O.I.F. riguarda la partecipazione alle gare di calciatori sprovvisti di tessera. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 15 Dicembre 2003 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 45 dell’11.11.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo della S.C. Rino Gattuso Schiavonea avverso decisioni merito gara Tortora/Rino Gattuso Schiavonea del 4.10.2003 Massima: L’irregolare identificazione del calciatore che ha preso parte alla gara, avvenuta mediante tessera di autopullman di linea - che non rientra tra gli strumenti identificativi di cui all’art. 71 NOIF - non è di per sé sufficiente ad inficiare il regolare svolgimento della gara, quando dalla documentazione in atti risulta incontrovertibile che il calciatore che ha preso parte alla gara sia effettivamente la stessa persona identificata dall’arbitro, seppur in maniera non ortodossa. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. R.C. 81 Enna avverso decisioni merito gara Casteltermini/R.C. 81 Enna del 9.5.2004 Massima: Quando dagli atti ufficiali della gara in particolare dal referto arbitrale e dal rapporto del Commissario di Campo, nulla risulta circa l’asserita segnalazione fatta all’arbitro fra il primo e secondo tempo, da uno dei dirigenti accompagnatori che sostiene che dalla distinta dei giocatori partecipanti alla gara risulta il nome di un calciatore sotto le mentite spoglie del gemello, il reclamo va rigettato se il calciatore è stato identificato tramite il suo numero di matricola. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 2002 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 91 del 13.6.2002. Impugnazione - istanza:Appello dell’Alba Cavese Luciana avverso decisioni merito gara Atletico Nocera/Alba Cavese Luciana dell’11.5.2002. Massima: L’identificazione personale effettuata dall’arbitro non può essere inficiata dalla mancata trascrizione degli estremi del documento sulla distinta. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n.15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Empedoclina avverso decisioni merito gara play-out Empedoclina/Acate del 10.5.2003 Massima: La gara ha avuto esito regolare - quando non è in discussione l’identità del calciatore, pacificamente ammessa da entrambe la società, ma il diritto della società al controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario per predisporre adeguate contromisure - anche nel caso in cui è entrato in campo il calciatore con la maglia n. 22 (non presente in distinta), recante sui pantaloncini il n. 18 ed identificato prima dell’inizio della gara dall’arbitro e riconosciuto con certezza dallo stesso al momento di entrare in campo, in quanto in tale contesto, proprio per il numero portato sui pantaloncini il calciatore era facilmente identificabile. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 49 del 15.5.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Giorgione Calcio 2000 avverso decisioni merito gara Giorgione Calcio 2000/San Floriano del 12.5.2002 Massima: Il permesso di soggiorno non rientra fra i documenti previsti dall’art. 71 delle N.O.I.F. che fa riferimento ai documenti ufficiali rilasciati dalle Autorità competenti, alla fotografia autenticata ed alla tessera rilasciata dalla Lega di appartenenza, oltre che alla conoscenza personale. L’identificazione del calciatore mediante permesso di soggiorno rappresenta una mera irregolarità formale che non produce effetti sulla regolarità della gara. Per orientamento costante della CAF, infatti, le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell’arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara, ad esclusione dei casi di identificazione errata o di identificazione non del tutto certa sulla identità di chi ha preso parte alla gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com Uff. n. 33 del 21.3.2002 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Solvay Ponteginori avverso decisioni merito gara Solvay Ponteginori/Scintilla Pisa Est del 13.1.2002 Massima: La gara deve essere ripetuta quando il Direttore di gara non consente alla società di schierare il calciatore, non ritenendo valido il documento di identità da questi presentato in quanto parzialmente illeggibile. In tal modo l’arbitro ha evidentemente falsato il regolare svolgimento della gara.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Adige avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Allievi Vattaro/Adige del 16.9.2001 Massima: Quanto alla presunta mancata identificazione dei due calciatori bisogna rilevare, che nel caso in cui l’arbitro, espressamente sentito sul punto, abbia confermato di avervi proceduto mediante idoneo documento di identità, non vi è motivo alcuno di dubitare di affermazione come questa, che non contraddice, ma integra le emergenze di cui alle distinte ed al referto di gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 28 dicembre 2000 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 23.11.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Calcio Castrocielo avverso decisioni merito gara Lineras Pignataro/Castrocielo dell’1.10.2000. Massima: La mancata ammissione alla gara di un atleta, che aveva titolo a prendervi parte e come tale era indicato tra i calciatori disponibili, costituisce un vizio insormontabile che comporta l’annullamento dell’incontro e ne impone la ripetizione. (Nel caso di specie risulta dagli atti ufficiali che al calciatore è stato illegittimamente impedito di prendere parte alla gara: lo dimostra il supplemento di rapporto fornito al Giudice Sportivo dall’Arbitro, il quale in effetti ebbe a depennare il nominativo dell’atleta nell’elenco allegato al referto, perché sprovvisto di documento di riconoscimento, benché fosse in possesso della patente di guida europea (non ha rilievo la circostanza che il tratto di cancellazione non figuri nella copia in possesso dell’appellante) e non ne consentì l’utilizzo). Massima: E’ valido il nuovo modello comunitario di patente ai fini della identificazione dei calciatori richiesta dall’art. 71 delle N.O.I.F. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 26.10.2000 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Marini avverso decisioni merito gara Marini/Torre dell’8.10.2000. Massima: L’irregolarità formale dell’omissione dell’appello da parte dell’Arbitro - quando i calciatori risultano essere stati regolarmente identificati dall’Arbitro, mediante il controllo dei documenti e delle relative distinte - se pur sussistente, non ha rilevanza agli effetti della invalidazione della gara se non sia suffragata dall’allegazione e dalla dimostrazione di uno scambio di persona e, cioè, della partecipazione alla gara di un calciatore diverso da quello irregolarmente identificato. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 24 febbraio 2000 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria-Com. Uff n. 24 del 13.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Sammargheritese avverso decisioni merito gara Sammargheritese/Vado del 21.11.1999 Massima: E’ un valido documento di riconoscimento ai fini della partecipazione alla gara da parte del calciatore minorenne il passaporto del proprio genitore, sul quale è apposta la sua fotografia con i relativi dati anagrafici. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n, 37 del 18.3.1999 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Rinascita avverso decisioni merito gara del campionato Regionale Allievi Rinascita/Barrese Ester del 14.2.1999 Massima: Non incide sulla regolarità della gara la mancata indicazione nella distinta di gara del documento, con il quale l’arbitro ha proceduto alla identificazione del calciatore, nel caso in cui il Direttore di Gara, chiamato a chiarimenti, ha rilevato che la mancata indicazione era dovuta solo ad errore, non rilevato, per mera svista. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 29 maggio 1998 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n, 57 del 23.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Villa S. Maria avverso decisioni merito gara Villa S.Maria/Liscia dell’8.3.1998 Massima: La semplice omissione della indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento di un calciatore nella copia della distinta non può concretizzare gli estremi di una qualche irregolarità della gara, quando l’arbitro, ascoltato a chiarimenti, conferma di aver identificato il calciatore mediante carta d’identità. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 15 maggio 1998 - n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 54 del 9.4.1998 Impugnazione - istanza: - Appello della Pol. Paternopoli avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Giovanissimi Paternopoli/Bagnoli Irpino del 2.3.1998 Massima: Se una società nella distinta di una gara inserisce calciatori risultati non in possesso del cartellino vistato dalla F.I.G.C. nell’attuale stagione sportiva, ma riconosciuti dall’arbitro mediante il cartellino della precedente stagione sportiva, è prevista a carico della suddetta società un’ammenda ed a carico del Dirigente Accompagnatore l’inibizione, ma non è prevista la punizione sportiva della perdita della gara, qualora all’esito degli accertamenti gli stessi risultino effettivamente tesserati per la società. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C - Riunione del 16 aprile 1998 - n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff.. n.43 del 5.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Nuova Castelvolturno avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi Nuova Castelvolturno/Atletico Napoli del 21.1.1998 Massima: La società che inserisce nella distinta di una gara di campionato un calciatore con il suo diminutivo, il quale non risulterà pertanto tesserato presso l’Ufficio Tesseramento interpellato, non è soggetta alla perdita della gara allorquando dimostra anche innanzi alla CAF, con l'esibizione della Carta d'Identità, che si tratta dello stesso calciatore, solo che nella distinta è stato indicato con il suo diminutivo e perciò c’è stata la risposta negativa dell’Ufficio Tesseramento interpellato.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 12 giugno 1997 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 88 del 15.5.1997 Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Capri New Planet avverso decisioni merito gara Terracina/Capri New Planet del 13.4.1997 Massima: La CAF ha sempre deciso, con giurisprudenza costante, che l'irregolarità formale, in materia di identificazione dei tesserati ad opera dell'arbitro, non ha rilevanza agli effetti dell'invalidazione della gara, salvo che non risulti una evidente alterazione o l'incertezza dell'identità di colui che deve prendere parte alla gara, per cui non ha alcuna rilevanza la circostanza che il calciatore sia stato identificato a mezzo di carta d’identità scaduta. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 36 del 30.1.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Casalvelino Isola Verde avverso decisioni merito gara Torneo Sperimentale Allievi Real S. Prisco/Casalvelino Isola Verde del 29.12.1996 Massima: Ciò che rileva, per ritenere regolare o irregolare la partecipazione di un calciatore ad una gara, è la sua effettiva posizione di tesseramento e non lo strumento attraverso il quale viene identificato dal Direttore di gara. Per cui, tutti i calciatori identificati dall' arbitro della gara con foto autenticata, che risultano regolarmente tesserati per la società, sono in posizione irregolare anche se in occasione della gara non erano in possesso della tessera federale di riconoscimento.
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