Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005 Impugnazione - istanza: Appello A.S.D. Casamassima avverso decisioni merito gara V. Mazzola Carosino/Casamassima del 13.3.2005 Massima: La Regola 3 del Giuoco del Calcio prevede che i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purché già iscritti nell’elenco prima della stessa, previa identificazione. La condizione essenziale per la partecipazione alla gara del calciatore (iscrizione nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa) è quindi rispettata, se l’arbitro ne dà conferma nel supplemento di rapporto. La mancata iscrizione del calciatore nella copia della distinta già consegnata ai dirigenti dell’altra squadra (formalità del resto surrogata dalla comunicazione verbale fatta dall’arbitro al capitano della squadra) costituisce mera irregolarità non produttiva di conseguenze in ordine alla regolarità della partecipazione del calciatore alla gara in questione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 26 giugno 1998 - n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 57 del 21 .5.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Euro Team avverso decisioni merito gara Euro Team/Anspi Quinto Marzana del 26.4.1998 Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore che, inserito nella lista presentata all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro, è entrato in campo nel secondo tempo dopo essere stato identificato dall'arbitro nell'intervallo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 29. del 18.1.1996Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Baone avverso decisioni merito gara Baone/Lagarina del 19.11.1995 Massima: La società che non ottempera al disposto della Decisione Ufficiale della F.I.G.C. concernente la Regola 3 del Regolamento di Giuoco (secondo la quale "i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purché già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione), commette una infrazione di tipo formale, non attinente né alla posizione di tesseramento, né alla identità del calciatore, in quanto la citata decisione ufficiale deve raccordarsi con l'art. 7 C.G.S., il quale stabilisce l'applicazione della perdita della gara (per quanto qui rileva) solo nel caso di utilizzazione di calciatore squalificato o comunque privo di titolo (leggasi di valido tesseramento), giusta il tenore del comma 5 lett. a), ed espressamente esclude tale sanzione per le altre infrazioni che riguardino solo adempimenti formali (comma 6 lett. c).
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