Massima n. 287061

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 365/C del 18.5.2005Impugnazione - istanza:Appello calciatore M.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 a seguito del deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., per violazione del Regolamento AntidopingMassima:Quando l’atleta non contesta di aver assunto la sostanza vietata in questione (cocaina), e si rinvenengono sufficienti elementi indicativi della responsabilità del calciatore in ordine al fatto di doping ascrittogli, è applicabile la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, prevista dall’art. 19.2 del Regolamento antidoping, nell’edizione vigente dal 1° gennaio 2005 in quanto approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nella seduta del 20 dicembre 2004 (C.U. n. 149/A). Tuttavia, quando si può escludere che l’atleta si è reso responsabile di colpa significativa nell’assumere cocaina, atteso che vi ha fatto ricorso in un momento di leggerezza ed in un contesto, per di più, in cui lo stesso versa in uno stato psicologico particolarmente difficile e non certo per migliorare la prestazione sportiva, a fronte della sosta di campionato, la sanzione può essere mantenuta nel limite di anni uno, ai sensi dell’art. 19.5.2 del Regolamento. E questo, da un lato, riconoscendo fondate le circostanze enunciate dalla difesa del calciatore (accadimento occasionale e non finalizzato all’alterazione delle prestazioni agonistiche, avvenuto peraltro in un contesto psicologico-ambientale particolarmente difficile; mancanza di precedenti specifici; atteggiamento collaborativo e manifestazioni di sincero pentimento da parte dell’atleta, dichiaratosi disponibile anche a partecipare ad iniziative pubbliche contro il doping), dall’altro, però, alla luce anche dei precedenti giurisprudenziali, senza poter comunque prescindere dalla sanzione minima irrogabile, appunto la squalifica per un anno, in caso di colpa sussistente ma “non significativa”, ai sensi dell’art. 19.5.2 del vigente Regolamento antidoping.
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