Massima n. 288405
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.M. avverso la sanzione della squalifica per anni due per violazione dell’art. 19 del regolamento dell’attività antidoping Massima: L’art. 4 del Regolamento prevede e disciplina una “Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti” sulla cui base vanno valutati i controlli eseguiti. Se è vero che la detta lista può individuare una categoria di sostanze specifiche che, per le loro caratteristiche, possono comportare l’applicazione dell’art. 18.3 del Regolamento, la cocaina non rientra tra tali sostanze specifiche, ma costituisce sostanza vietata, puramente e semplicemente. Tanto rende ininfluente qualsiasi ulteriore considerazione attinente alla pure sollevata questione circa l’inidoneità o meno di tale stupefacente a migliorare la prestazione agonistica. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 3/4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta al calciatore M.B. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping. Appello del calciatore M.B. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping Massima:La presenza nel campione prelevato al deferito dei metaboliti di una sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi, in particolare, di “steroide anabolizzante androgeno”), in misura decisamente superiore ai limiti consentiti e quindi alle soglie previste dal C.I.O. è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del calciatore a norma dell’(allora vigente) art. 12 del Regolamento Antidoping, con conseguente applicabilità dell’art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi di fattispecie di positività per doping la cui intenzionalità non è stata adeguatamente provata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 1/2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell’8.1.2004 Impugnazione – istanza: Appello del calciatore K.M. avverso la sanzione della squalifica di mesi otto a decorrere dal 23.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping. Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi otto, inflitta al calciatore M.K. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping Massima:La soglia di positività CIO per il norandrosterone (che, va ricordato, in piccole concentrazioni può derivare da produzione per via endogena) è pari a 2,0 ng/ml per un’urina di densità 1,020, mentre per l’altro metabolita, noretiocolanolone, non è prevista alcuna soglia di compatibilità. Orbene il valore di NA risultava circa 9 volte superiore la soglia CIO. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 Marzo 2003 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore A.B. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, inflitta a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: Il calciatore, trovato positivo per la presenza di metabolita di Tetraidrocannabinolo ad un controllo antidoping, ai dell’art. 13, n. 1, lett. b) del Regolamento Antidoping ed in considerazione della non consapevolezza nell’assunzione di cannabis, della giovane età, della carriera, dell’ammissione e del comportamento processuale in genere può essere sanzionato con una pena, fissata nel periodo di sei mesi di sospensione a decorrere dalla data di sospensione cautelativa, vale al dire al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale previsto, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento Antidoping. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 91/C del 4.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso il proscioglimento del calciatore M.A. a seguito di proprio deferimento. Massima: La circostanza che dalle analisi eseguite successivamente al settembre 2000 sia risultato un rapporto testosterone/epitestosterone di valore identico a quello accertato in occasione del controllo antidoping del 24.9.2000 non ha significato univoco, potendosi prestare a diverse interpretazioni. Infatti appare logica e coerente la considerazione fatta dall’Ufficio ricorrente circa la possibilità che l’incolpato abbia continuato a far uso della sostanza proibita proprio per mantenere il rapporto T/E sui livelli costanti, poiché se avesse cessato di usare la sostanza i valori si sarebbero normalizzati rapidamente ed egli sarebbe stato inevitabilmente smascherato ai controlli successivi. È invece univoca ed oggettivamente certa, perché supportata dall’esito di approfonditi esami ai quali l’incolpato è stato sottoposto nell’ampio lasso di tempo intercorso, la circostanza che il calciatore è esente da patologie endocrine, congenite o acquisite, tali da determinare l’anomala alterazione del rapporto T/E riscontratagli in sede di controllo antidoping. L’ipotesi che l’oscillazione scarsa del rapporto T/E nei mesi successivi al primo controllo sia dovuta al metabolismo del calciatore e quindi ad un fattore endogeno, per quanto suffragata dall’autorevole relazione tecnica del consulente di parte, è rimasta a livello di mera supposizione in mancanza di riscontri oggettivi che potessero confermarla. In conclusione, è fondato e condivisibile quanto osservato in ricorso circa l’insussistenza di elementi certi idonei a provare che l’alterazione del rapporto T/E riscontrato al calciatore fosse dovuta al suo stato di salute ovvero ad una particolare situazione del suo organismo. In assenza di prova in ordine alla presenza di una causa endogena o di un fattore fisiologico, resta il fatto indiscutibile della positività riscontrata nel controllo effettuato, consistente nell’alterazione, non altrimenti giustificata, del rapporto T/E oltre la soglia consentita. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 1/2/3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del Brescia Calcio avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte al calciatore G.S.J. a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni dela squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di proprio deferimento al calciatore G.S.J. Massima: La presenza nei campioni di urina prelevati dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita vale a configurare responsabilità disciplinare a norma dell’art. 12 del Regolamento e giustifica l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13, ove sia raggiunta la certezza in relazione alla presenza nel liquido fisiologico del calciatore di sostanza proibita in concentrazione particolarmente elevata e la impossibilità di una produzione endogena di NA in quanto ... i valori riscontrati ... sono del tutto incompatibili con qualsiasi produzione endogena” e che l’assenza di effetti anabolizzanti deve ritenersi “irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 13 comma 1, fatta dipendere “esclusivamente” all’assunzione, “anche isolata ed episodica” della sostanza proibita e non dagli “effetti che tale assunzione può (non necessariamente) produrre”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 26.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Terracina 1925 avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 dal 14.9.2001, inflitta al calciatore T.A., a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., ai sensi dell’art. 10 del Regolamento dell’Attività Antidoping. Massima: La nota apposta alla lettera C (“Agenti anabolizzanti”) della lista delle classi di sostanze vietate, contenuta nell’Appendice A del Codice Antidoping del Movimento Olimpico (in vigore dal 1° gennaio 2001), recita esplicitamente che la presenza di un rapporto Testosterone (T) / Epitestosterone (E) superiore a sei (ó) a uno (1) nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, “salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche...”. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 9,10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 47 del 29.8.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di lire 100.000.000, inflitte al calciatore D.E. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore D.E. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima:Il calciatore è responsabile della violazione della normativa antidoping perché risultato positivo al controllo - ove è stata riscontrata la presenza, nel campione delle urine prelevato al calciatore, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso del norandrosterone. in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml) – anche quando, con atteggiamento indubbiamente collaborativo, non ha fatto riferimento al consumo di determinati e ben noti prodotti alimentari, bensì, dopo aver segnalato tutti i prodotti assunti in quel periodo presso la società e la nazionale di appartenenza, ha messo a disposizione degli organi inquirenti i residui di un prodotto medicinale di natura omeopatica (EBT), assunto pochi giorni prima del prelievo. Sottoposto ad analisi un campione integro del predetto prodotto, anche a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping, presso Istituti universitari pubblici, è risultata la presenza di un picco cromatografico costituito da una sostanza con sospetto scheletro steroideo e probabile peso molecolare di 288 DA. Tali risultanze hanno portato il C.I.S.M. di Firenze, ad asserire che non era possibile affermare con la dovuta certezza che la molecola riscontrata presentasse uno scheletro steroideo. La complessità del prodotto analizzato, contenente estratti di diverse piante in percentuali non trascurabili, aggiungeva lo stesso istituto, faceva sorgere il sospetto che tale spettro di massa potesse appartenere ad altra struttura policlinica vegetale si ritenevano necessarie più approfondite indagini e pur ritenendo improbabile che dalla sospetta struttura steroidea presente ne MEBT potesse originarsi il nortestosterone, si concludeva nondimeno nel senso che non si poteva escludere definitivamente questa ipotesi. Pertanto, ad avviso della difesa del calciatore, la possibilità che l'assunzione dell'EBT fosse la vera ragione del superamento del livelli di NA non sarebbe stata esclusa dal Laboratorio del C.I.S.M. ed anzi avrebbe trovato nella consulenza scientifica di parte, sulle interazioni di fattori esogeni non dopanti con fattori endogeni, ulteriori ed ancor più approfondite ragioni di conforto probatorio e scientifico. Massima:La tesi prospettata dall'incolpato circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in condizioni di elevato stress psicofisico ed in conseguenza dell'assunzione del prodotto omeopatico per fronteggiare uno stato febbrile, pur esposta con dovizia di argomentazioni e suffragata da poderose elaborazioni scientifiche di parte, va ad infrangersi contro la mancanza di convincenti e obiettive risultanze dal punto di vista scientifico, non potendo certo bastare, all'uopo, la mera non escludibilità aprioristica di un rapporto di causalità tra l'assunzione del prodotto omeopatico e il risultato di positività. Nel senso che, pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolpa non si dimostrano adeguati, alla luce degli esiti del riscontri effettuati e dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia CIO di positività. I risultati del Centro specializzato di Firenze, anzi, non depongono di certo nel senso di una sicura assunzione esogena incolpevole. In disparte il margine di superamento della soglia di positività, effettivamente esiguo, non si tratta, in definitiva, di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l'aspetto scientifico del nesso di causalità. Massima:La Commissione d’Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riservata non molto tempo addietro, ad altri giocatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d’altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità. Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in particolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olandese F. d. B.), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori contaminati e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001). D’altra parte la F.I.G.C, non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping. E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individuazione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O. ) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'applicazione di soglie meno rigorose. Massima:Il calciatore è responsabile della violazione del regolamento antidoping, quando in esito ad una piuttosto laboriosa procedura di controanalisi, dovuta anche alla contestuale pendenza di procedimenti dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, in sede civile e penale, i metaboliti della sostanza riscontrata durante il controllo, pur corretti per la concentrazione, risultavano in definitiva comunque superiori, seppur di poco, alla soglia limite prevista dal C.I.O. (per il solo NA). Massima: La presenza nel campione dei metabolici della sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi in particolare di "steroide anabolizzante androgeno"), in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O. è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del calciatore, a norma dell'art. 12 del Regolamento Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 13. comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che, come confermato dalle indagini espletate e corroborato dalle conclusioni del Procuratore Antidoping, non può assumere i connotati dell'intenzionalità. Manca infatti, a tal ultimo riguardo, ogni elemento di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva. Massima:Gli elementi forniti a discolpa dal calciatore, seppur certamente rilevanti come nel caso dell’occasionalità, ai fini della esclusione del connotato dell'intenzionalità, nonché comunque ai fini della determinazione delle sanzioni, non sono in grado di vincere la presunzione di responsabilità che vige a suo carico. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 7, 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 47 del 29.8.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000. inflitte al calciatore T.S. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore T.S. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000 inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima:Il calciatore è responsabile della violazione della normativa antidoping perché risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dell’incontro di Serie A. Massima:La tesi prospettata dall'incolpato circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in conseguenza dell'assunzione e del consumo di particolari prodotti alimentari e farmacologici, pur esposta con dovizia di argomentazioni, va ad infrangersi contro la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche. Nel senso che pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolpa non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente Incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positività. Ulteriore conferma di ciò è data dalla considerazione che a fronte dell'asserita produzione da parte dell'organismo del calciatore in condizioni di stress e alla stregua delle abitudini alimentari e farmacologiche di rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la positività al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in pressoché tutti i controlli cui il suddetto atleta è stato sottoposto, sia prima che dopo la gara in argomento, a parità di condizioni di stress agonistico. Né basta ad integrare una prova piena di discolpa la circostanza che il giocatore, sottoposto come gli altri atleti della società calcistica di appartenenza ad indagine a cura di un Istituto Universitario di tossicologia forense, sia risultato, viste anche le suddette abitudini alimentari e farmacologiche, soggetto a fischio relativamente alla positività per residui di nandrolone. Mancano, infatti, validi supporti probatori, confortati da orientamenti scientifici uniformi, sulla possibilità che i prodotti, anche di origine alimentare, consumati dal calciatore abbiano in concreto provocato la produzione dei metaboliti in argomento, riscontrati in una misura non proprio immediatamente superiore alla soglia consentita. In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si tratta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l’aspetto scientifico del nesso di causalità e quindi in grado di disattendere le incontestabili risultanze degli accertamenti svolti dal Laboratorio di analisi antidoping. Massima: La Commissione d’Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riservata non molto tempo addietro, ad altri giocatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d’altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità. Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in particolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olandese F. d. B.), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori contaminati e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001). D’altra parte la F.I.G.C, non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping. E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individuazione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O. ) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'applicazione di soglie meno rigorose.