Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0221/CSA del 8 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024

Impugnazione – istanza: -  U.S.D. Palmese - Manfredonia Calcio 1932

Massima: Confermata la decisione del GS che ha inflitto ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica in conseguenza del fatto che …. al 4° del secondo tempo, la gara è stata interrotta per alcuni minuti per consentire l’intervento dei Sanitari presso la Tribuna a seguito di un malore occorso ad un sostenitore locale che, successivamente veniva condotto all’esterno dell’impianto sportivo con un’ambulanza; …. successivamente a tale intervento, si erano “ristabilite le condizioni per permettere un normale proseguimento dell’incontro” così come si evince dal referto del Direttore di gara; …. tuttavia che i capitani delle due squadre si rifiutavano comunque di proseguire la gara e che l’Arbitro a seguito di tale intenzione ne decretava la sospensione definitiva; - visto l’art. 53, comma 2 NOIF; ”.…. i precedenti giurisprudenziali e la casistica citate da entrambe le reclamanti per dimostrare la ricorrenza della causa di forza maggiore, si rivelano del tutto inconferenti o non offrono significative analogie rispetto alla fattispecie in esame. Infatti: - l’evento che ha causato la sospensione momentanea della partita (malore fisico accusato da uno spettatore) è avvenuto soltanto a margine della gara agonisticamente intesa, in quanto il malore non ha colpito alcun giocatore in campo, né altri protagonisti diretti o indiretti della gara riconducibili alle due società (allenatori, dirigenti, magazzinieri, massaggiatori); - dalle prospettazioni difensive di entrambe le reclamanti risulta che il soggetto colpito da infarto è un anonimo spettatore che non risulta essere collegato in alcun modo con i calciatori in campo (né da stretti vincoli di parentela, né di semplice amicizia o conoscenza); - inoltre il malore fisico che ha colpito lo spettatore sugli spalti (infarto) ha origine naturale e non è stato causato da alcun atto violento o traumatico che abbia potuto perturbare il normale corso dell’evento agonistico; - l’evento poi si è verificato in occasione dello svolgimento di una gara ufficiale del campionato di serie D, sicché non può non rilevare anche l’età media dei calciatori delle due squadre, tutti di età più o meno matura per potersi presumere non particolarmente suggestionabili. Conclusivamente, tenuto conto di tutti i superiori fattori, se appare certamente comprensibile che la particolare conformazione dell’impianto sportivo abbia potuto inizialmente favorire il coinvolgimento emotivo di taluni o molti calciatori, e causare negli stessi uno stato di momentanea apprensione per le sorti dello sfortunato spettatore, questa Corte ritiene condivisibile e comunque risolutiva ai fini che qui rilevano la valutazione finale del Direttore di gara che, una volta assicurato il malcapitato alle cure dei medici e trasportato in ospedale, ha ritenuto sussistere tutte le condizioni per la regolare ripresa del giuoco.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 043/C Riunione del 26 Marzo 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2007 Impugnazione - istanza: 9. RECLAMO A.S. LAMETIA GIZZERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPIZZAGLIE/LAMEZIA GIZZERIA DEL 13.1.2007 Massima: Entrambe le società sono sanzionate con la perdita della gara  per aver deciso di comune accordo di non ricominciare la gara dopo il grave infortunio occorso (al 15° del secondo tempo) ad un giocatore, in quanto tutti i calciatori erano “scossi e confusi” per l’accaduto, e ciò pur dopo essere state invitate dall’arbitro a riprendere il gioco. La valutazione al riguardo del direttore di gara, è pienamente discrezionale e solo al medesimo compete apprezzare tutte le circostanze del caso concreto ed adottare la decisione ritenuta più opportuna (alle due squadre fondatamente competendo la segnalazione di accadimenti considerati tali da poter interferire sulla regolare prosecuzione della gara in atto). Nella fattispecie, come osservato nella stessa decisione impugnata, evidentemente l’arbitro “valutava sussistere tutte le condizioni per portare a termine la gara”, e tale suo insindacabile avviso non avrebbe potuto essere disatteso dai partecipanti alla gara medesima, i quali avrebbero dovuto riprenderla e proseguirla siccome dall’arbitro disposto. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione dell’8 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 del’1.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione della squalifica del campo gioco per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 Massima: Il Giudice Sportivo, quando dagli atti ufficiali e dalla relazione dell’Ufficio Indagini, rileva che la decisione di non riprendere il giuoco da parte dei tesserati di entrambe le società e la conseguente sospensione definitiva della gara disposta dall’arbitro, non riconducibili a responsabilità di tesserati e Società, ma a circostanze eccezionali poste in essere da parte dei sostenitori, ordina la ripetizione della gara in applicazione dell’art. 12 comma 4 ultima parte del C.G.S., infliggendo la squalifica del campo alla società ospitante oltre l’ammenda e la sola pena dell’ammenda alla società ospitata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 6 Ottobre 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo del Frosinone Calcio avverso la punizione sportiva di perdita 0-3 della gara di Coppa Italia Serie C Isernia/Frosinone del 20.8.2003, l’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di n. 1 punto in classifica Massima: Entrambe le società sono sanzionate con la perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda ai sensi dell’art. 53 comma 2 NOIF quando rinunciano a portare a termine la gara nonostante manchino solo 27 secondi alla fine dell’incontro.(Il caso di specie: A seguito di un grave infortunio occorso ad un calciatore erano trascorsi quasi i cinque minuti di recupero e mancavano solo 27 secondi alla fine, quando i calciatori invitati dall’arbitro a riprendere il gioco si rifiutavano sottoscrivendo un atto di comune accordo in cui motivano la scelta sulla base del grave infortunio verificatosi).
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