Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 048/C Riunione del 23 Aprile 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 103 del 20.2.2007 Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO G.S. BIANCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/BIANCO DEL 13.1.2007 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per averla l’arbitro sospesa a seguito dell’atto di violenza subito ad opera di un calciatore, delle minacce dallo stesso proferite oltre che da “cinque/sei” dirigenti della stessa società che erano entrati sul terreno di gioco attorniandolo e spintonandolo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004 Impugnazione - istanza: Reclamo del Verlengia Calcio avverso decisioni merito gara A.S. Civitaquana/Verlengia Calcio del 28.3.2004 Massima: Il direttore di gara commette un errore nel decretare la sospensione della gara, quando dallo stesso referto arbitrale, pur emergendo una situazione anomala (entrata sul terreno di gioco di un dirigente della società che lo insultava e minacciava con fatica allontanato dai componenti delle due panchine), la stessa non costituiva pericolo tale da far sospendere la gara (atto estremo ed eccezionale) tanto da poterla portare a termine essendo ormai al 45’ del secondo tempo. L’art. 64 comma 2 N.O.I.F. recita: “è nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio: in alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.200 3Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Pro Calcio Cittaducale avverso decisioni merito gara Pro Calcio Cittaducale/Poggio Bustone del 5.1.2003 Massima: Secondo tali principi, più volte espressi in precedenti delibere della CAF, l’arbitro ha il potere, attribuitogli dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio e dall’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F., di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non ne consentono la regolare prosecuzione. Spetta invece agli organi di Giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 12 n. 4 C.G.S., decidere se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. Nell’esercizio di tale potere, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara, ovvero adottare la sanzione di punizione sportiva di perdita della stessa, o infine ordinare la ripetizione ove la ritengano irregolare. Per cui la decisione dell’arbitro di sospendere la gara risulta affrettata quando non pare che le condotte tenute dai calciatori di una società , così come descritte negli atti ufficiali, abbiano creato una situazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara. Consegue la ripetizione della gara. (Il caso di specie: Al 42° del secondo tempo della gara, subito dopo la segnatura della rete, l’arbitro veniva apostrofato con frasi ingiuriose e minacciose dal capitano della squadra che aveva subito il gol, il quale gli poggiava la mano destra sul petto, spingendolo e facendolo indietreggiare di alcuni passi, e dal calciatore della stessa squadra, il quale gli afferrava il polso della mano destra stringendolo con forza tanto da procurargli momentaneo dolore. A questo punto si dirigeva verso lo spogliatoio, correndo all’indietro, scortato da uno dei due carabinieri in servizio, mentre l’altro si metteva “di piantone” all’ingresso dello spogliatoio, non facendo entrare nessuno. Dato il clima creatosi, decideva di sospendere la gara). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 4 giugno 1999 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 45 del 18.5.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Materasassi avverso decisioni merito gara Materasassi/Vultur del 2.5.1999. Massima: Quando dagli atti ufficiali emerge che durante la gara si verificarono una fitta sassaiola e numerosi episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del Direttore di gara, dei guardalinee e del Commissario di Campo, fatti oggetto di minacce, lanci di sputi, calci, per cui certamente ebbero a venir meno le condizioni di sicurezza per poter proseguire la gara, è giustificata la decisione di sospendere la gara con conseguente irrogazione della sanzione della perdita della stessa nei confronti della società i cui sostenitori si sono resi responsabili di tali comportamenti, oltre alla squalifica del campo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Camaiore 91 avverso decisioni merito gara Camaiore 91/San Macario Farneta del 6.12.1998 Massima: Non è una giusta motivazione quella dell’arbitro di sospendere l'incontro al 25' del secondo tempo, in quanto, non era più nelle condizioni idonee per proseguire la gara con serenità di giudizio e ciò a causa di atteggiamento minaccioso e aggressivo messo in atto nei suoi confronti da quasi tutti i calciatori di una società. Consegue che la gara va ripetuta. È principio più volte affermato dagli organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art. 64 comma 2 N.O.I.F. e 7 comma 4 C.G.S.), che la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza deve trattarsi di una situazione di pericolo "reale" e non semplicemente basata su "impressioni" del Direttore di gara. Nella fattispecie risulta che la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall'arbitro senza che questi versasse in stato di pericolo (si legge nel referto che la situazione si era normalizzata, grazie anche all'intervento fattivo dei dirigenti di entrambe le società) e soprattutto senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti aggressivi, ivi compreso, in caso di mancata individuazione dei singoli, il capitano della squadra. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata -Com. Uff. n. 40 del 4.4.1996. Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Pietragalla M. De Bonis avverso decisioni merito gara Bernalda/Pietragalla M. De Bonis del 10.3.1996 Massima: La sospensione della gara, prevista dall'art. 64, comma 2, N.O.I.F., costituisce la misura estrema cui l'arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli per l'incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara (ripetuti insulti e minacce all'arbitro, rifiuto del calciatore espulso di allontanarsi dal campo, appoggio dato a quest'ultimo dai compagni di squadra, ingresso in campo di dirigenti, violenze tentate e consumate nei confronti dell'arbitro) tali da rendere non solo giustificata, ma addirittura necessaria la sospensione della gara, le cui conseguenze non possono non ricadere sulla società i cui appartenenti, calciatori e dirigenti, hanno provocato gli incidenti.
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