Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 053/C Riunione del 17 Maggio  2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007 Impugnazione - istanza: 6. RECLAMO A.S.D. VIGOR GISSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING SAN SALVO/VIGOR GISSI DELL’11.3.2007 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver l’arbitro, intimorito dal comportamento minaccioso di alcuni giocatori della società, in una situazione in cui non erano presenti forze dell’ordine, continuato solo “pro forma” la gara salvo a riferire successivamente, nei suoi scritti ufficiali, quanto si era verificato nel corso dell’incontro e del suo intendimento di ritenere conclusa la gara al 25° minuto del primo tempo e di farlo proseguire solo per evitare ulteriori incidenti. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 35 del 28.3.2002 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Goni avverso decisione merito gara Goni/Andromeda del 3.3.2002 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, la quale è stata interrotta, per essere continuata "pro forma" dall'arbitro, per una grave situazione di oggettivo pericolo per la sua incolumità causata dal comportamento ostile e minaccioso degli atleti e dei sostenitori della società ospitante. Il tutto aggravato dal calcio nel sedere, ricevuto da uno degli atleti, che gli ha procurato dolore. La situazione era talmente delicata che il direttore di gara ha deciso di non prendere provvedimenti disciplinari per non aggravarla, anche tenuto conto del fatto che non gli è stato indicato l'autore del predetto atto di violenza. Il clima è stato esasperato, anche dai sostenitori locali che hanno lanciato pietre e petardi, in campo, in direzione dell'arbitro e tentato di invadere il recinto di gioco (uno di essi riuscendovi). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione, Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 63 del 14.01.2002 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Bocchigliero avverso decisioni merito gara Corigliano/Bocchigliero del 2.12.2001 Massima: Vi è una situazione oggettiva di gravità che porta alla continuazione della gara pro-forma allorquando si evince in modo chiaro dal referto dell’arbitro e dall’allegato supplemento, che la situazione che si era venuta a creare durante lo svolgimento della gara de qua, era di una oggettiva gravità che metteva concretamente in pericolo l’incolumità del direttore di gara e dei calciatori.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 5.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Virtus Velletri Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Atletico Marino/Virtus Velletri del 17.2.2001 Massima: Ben vero che l’arbitro ha la facoltà, riconosciutagli dall’art. 64 comma 2 N.O.I.F., di continuare pro-forma la gara in presenza di una situazione di pericolo, ma questa deve essere “reale” e non semplicemente supposta: nel supplemento di rapporto l’arbitro ha dichiarato di non avere espulso il capitano in quanto la situazione stava sconfinando nel ridicolo e per tale motivo non aveva ritenuto di chiamare il vice-capitano, escludendo l’esistenza di assembramento di pubblico e di clima intimidatorio. Ne consegue che la decisione assunta dall’arbitro di considerare chiusa la gara e proseguirla pro-forma non appare giustificata, sicché si appalesa legittimo il provvedimento di ripetizione dell’incontro viziato da irregolarità. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria-Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. S. Eraclio avverso decisioni merito gara S. Venanzo/S. Eraclio del 21 novembre 1989 Massima: Spetta agli Organi di giustizia sportiva e non all’arbitro la valutazione circa la regolarità della gara. Per cui viene disposta la ripetizione della gara quando dagli atti ufficiali risulta che la gara non è stata caratterizzata da episodi di violenza, né da parte dei calciatori in campo, né da parte del pubblico, idonei a giustificare il suo proseguimento solo pro-forma. (Nel caso in specie: L’arbitro, al 20' del secondo tempo, dopo che la squadra di casa era rimasta con otto giocatori ed il pubblico cominciava a tenere un comportamento minaccioso e offensivo nei suoi riguardi, non voleva sospendere la gara, per evitare di rendere la situazione più pericolosa e decideva di portare a termine la gara pro-torma, dandone notizia ai capitani delle squadre, atteso che l'atteggiamento del pubblico e il nervosismo determinatosi in campo non gli consentiva di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 113 del 7.2.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Poggio Moiano avverso decisioni merito gara Poggio Moiano/Torri in Sabina del 12.1.1997 Massima: La valutazione dell’arbitro di sospendere la gara e di proseguirla pro-forma deve essere ancorata a ben precise situazioni fattuali ed, in particolare, ad una situazione pregiudizievole per l’incolumità dell'arbitro e per quella dei calciatori ospiti (nel caso di specie dagli stessi atti ufficiali di gara, pur emergendo una situazione confusa e caratterizzata da atti di intemperanza, non sembra che oggettivamente vi fossero le condizioni per l'adozione del grave provvedimento che è stato adottato dal Giudice Sportivo e confermato dalla Commissione disciplinare come la perdita della gara. Ciò è dimostrato, fra l’altro, dalla circostanza che durante la prosecuzione dell'incontro pro-forma, gli animi si sono calmati e coloro che avevano occupato temporaneamente il campo per destinazione sono pacificamente rientrati senza dar luogo ad atti di violenza, né a situazioni di pericolo). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 27 giugno 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato-Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 27.5.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Lucca Sette avverso decisioni merito gara Lucca Sette/Santanna del 4.5.1996 Massima: L’incontro deve essere ripetuto quando la decisione del direttore di gara di proseguire la gara pro-forma trova fondamento in una valutazione soggettiva circa la sussistenza del pericolo non sorretta da elementi oggettivi e fondata, quindi, su di una esagerata ed immotivata preoccupazione per la propria incolumità. Ed invero l’arbitro, prima di far continuare la gara pro-forma, deve adottare tutti quei provvedimenti sanzionatori che avrebbero potuto permettere di ristabilire l’ordine e quindi di far proseguire la gara; avrebbe potuto, pertanto, adottare gli idonei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori (in numero di due) che si erano resi responsabili delle frasi minacciose, atteso che l’altro calciatore che aveva posto in essere gravi atti di violenza era stato già allontanato dal campo e non vi erano elementi che facessero presumere l’esistenza di un pericoloso concreto.
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