Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 053/C Riunione del 17 Maggio 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 3.5.2007 Impugnazione - istanza: 7. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE DI CAGNA/OLYMPIA DELL’1.11.2006 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per essere stata la stessa sospesa dall’ufficiale di gara a causa del lancio di una pietra in campo che a seguito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. è emerso che lo stesso è stato effettuato dai propri sostenitori Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Pontolliese avverso decisioni merito gara Zibello/Pontolliese dell’1.3.2006 Massima: E’ corretta la decisione della Commissione Disciplinare di ripetere la gara, sospesa dall’arbitro, quando i fatti così come riferiti dallo stesso direttore di gara non hanno creato una situazione di effettiva pericolosità ma soltanto episodi che avrebbero potuto e dovuto essere, in primo luogo, fronteggiati con i provvedimenti, non attuati dal direttore di gara, previsti dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti irriguardosi o minacciosi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C - Riunione del 23 marzo 2006 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 36 del 9.2.2006Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Mathi avverso decisioni merito gara Gassino/ Mathi dell’8.12.2005Massima: Secondo la giurisprudenza della CAF l’arbitro, prima di considerare la gara sospesa, ha il dovere di esperire ogni tentativo per condurla regolarmente a termine. E’ giusta la decisione dell’arbitro di proseguire la gara pro-forma in virtù della situazione venutasi a verificare a seguito di gravi intemperanze dei calciatori della società, che avevano messo in serio dubbio l’incolumità dell’arbitro e dei suoi collaboratori. La situazione ingeneratasi a seguito dei ripetuti interventi minacciosi ed aggressivi nei confronti del direttore di gara erano obiettivamente tali da giustificare la decisione assunta. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 13 febbraio 2006 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Pedaso avverso decisioni merito gara Pedaso/Montottone del 22.10.2005 Massima: L’art. 64 comma 2 N.O.I.F.. stabilisce che “ l’arbitro deve astenersi….. dal far proseguire la gara quando si verificano a suo giudizio fatti o situazioni che appaiono pregiudizievoli per la sua incolumità…..oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio….”. Nel caso in argomento, l’arbitro in ossequio alle prerogative che le norme richiamate gli attribuiscono, ha sospeso la gara non avendo più la serenità necessaria per mantenere la piena indipendenza di giudizio. Oggettivamente risulta dal referto arbitrale che tutti i calciatori della società, sia quelli presenti in campo che quelli in panchina, insieme ai dirigenti, accerchiavano l’arbitro all’interno del rettangolo di gioco, creando una situazione di tensione che legittimamente può essere stata interpretata da parte del Direttore di gara come una turbativa definitiva alla condizione psicologica di tranquillità e serenità necessaria per adottare con la dovuta obiettività le decisioni nel corso del gioco. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 9.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.D. Paradiso avverso decisioni merito gara Paradiso/Ricortola 1972 del 9.10.2005 Massima: Non è ravvisabile, l'errore tecnico, quando i fatti posti a fondamento della decisione di sospendere l'incontro non potevano considerarsi integranti la fattispecie di cui all'art. 64 comma 2 N.O.I.F., atteso che l'ufficiale di gara, prima di porre anticipatamente fine all'incontro, avrebbe potuto adottare tutti quei provvedimenti disciplinari che le Regole del giuoco del calcio nonché la normativa federale gli attribuiscono (convocazione del capitano, irrogazione di ammonizioni, espulsioni) al fine di ripristinare la regolarità della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 12 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 346/C del 6.5.2005 Impugnazione - istanza:Appello A.S. Melfi avverso decisioni merito gara Melfi/Potenza dell’1.5.2005 Massima: Entrambe le società sono sanzionate con la perdita della gara, in quanto, a seguito del comportamento violento dei sostenitori delle due società, era divenuto impossibile il controllo ed il contrasto della violenza in atto e vi era concreto pericolo di più gravi conseguenze per tutti i tesserati impegnati nella gara, tanto che il direttore di gara decideva (in modo “corretto ed adeguato”) di sospendere la gara. Nella fattispecie in esame, anche per l’applicazione delle nuove norme in materia di tutela dell’ordine pubblico, in occasione delle gare, assume particolare valenza ai fini della valutazione dei fatti e della conseguente individuazione della responsabilità, la relazione del responsabile del servizio preposto all’ordine pubblico, titolare del potere di richiedere al direttore di gara la sospensione della partita. In tale sede, il Questore aggiunto, ha motivato la sua decisione con la constatata impossibilità di ripristinare l’ordine pubblico “continuando i tumulti negli spalti e di lanci di oggetti contundenti, nonché per il tentativo di invasione di campo, attraverso il cancello abbattuto”. “La relazione inerente la sospensione dell’incontro” del Vice Questore fornisce un quadro inequivoco di quanto è accaduto, durante la gara ed è stata, puntualmente, ripresa e valutata dalla Commissione Disciplinare nella motivazione della sua decisione. Il Vice Questore è un valente funzionario, sicuramente, istituzionalmente, abituato a reggere ben altri livelli di tensione rispetto a quelli connessi ad una gara di calcio. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Ortigara Grigno avverso decisioni merito gara U.S. Nordauto Virtus/Ortigara Grigno del 2.11.2003 Massima: La gara deve essere ripetuta, nel caso in cui l’arbitro l’ha sospesa al 47° del secondo tempo (erano stati dati 4 minuti di recupero) con la seguente motivazione di cui al referto “non sono stato più in grado di proseguire la gara in quanto mi ero accorto che 4-5 tifosi, presenti sugli spalti stavano picchiando mio padre”. Non essendo stata portata a termine la gara correttamente è giusta la decisione di ripetere l’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Libertas Brera avverso decisioni merito gara Libertas Brera/Bresso calcio del 15.11.2003 Massima: La sussistenza delle regioni che conducono alla decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva. (Nel caso di specie va rilevato come gli episodi accaduti sul campo e riassunti nel referto arbitrale non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbato l’andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale. L’episodio di reazione alla quarta espulsione sanzionata nei confronti della squadra - calciatore che colpisce il braccio dell’arbitro proteso ad esibire il cartellino rosso - e le contestuali proteste degli altri calciatori non possono considerarsi di per sé prodromiche di una degenerazione nel comportamento degli atleti in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condotta arbitrale improntata - più che alla rinuncia - alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Bosco 1970 avverso decisioni merito gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002 Massima: La decisione di sospensione definitiva di una gara a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano compete al direttore di gara ai sensi della Regola 5 delle Regole del Calcio. Spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12 n. 4 C.G.S. Ciò premesso in diritto, si osserva che dalla descrizione dei fatti, come riportata negli atti ufficiali di gara, l’arbitro non aveva alternativa comportamentale a quella seguita per l’assoluta inosservanza da parte del presidente della società e degli altri tesserati destinatari dei provvedimenti sanzionatori i quali in sostanza impedivano il regolare svolgimento della gara (per ben 11 volte l’arbitro è stato costretto ad interrompere, tra l’altro, la gara per allontanare il presidente dal campo di giuoco dopo il primo provvedimento sanzionatorio). A ciò deve aggiungersi l’aggressione verbale dal contenuto estremamente minacciosa subita da parte dei tesserati, circostanza che ha indotto l’arbitro a fischiare la fine anticipata dell’incontro. L’arbitro ha pertanto opportunamente deciso ritenendo sussistente la situazione di pericolo per la sua incolumità. Consegue la sanzione della perdita della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Brillante Roma/Real Scafati del 19.10.2002 Massima: L’arbitro, adempiendo ad un suo specifico ed esclusivo compito, ha sospeso, correttamente, la gara, in quanto si era venuta a creare una situazione ingestibile, di messa in pericolo delle condizioni di sicurezza per il regolare svolgimento della gara, a causa dei ripetuti scontri fisici tra i giocatori e i sostenitori di entrambe le squadre. In tale situazione deve considerarsi irrilevante la presenza delle forze dell’ordine, ai fini della possibilità di riprendere la gara dopo la sospensione, causata dai predetti incidenti, svoltisi sia sul terreno di gara che, soprattutto, sugli spalti, in quanto la ripresa della stessa non può basarsi, esclusivamente, sulla “presenza di tutti i requisiti di ordine pubblico”. Consegue la sanzione della perdita della gara e non anche di quella dell’ammenda. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 33 del 21.3.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Borgo a Buggiano 1920 avverso decisioni merito gara Sport e Cultura Cenaia / Borgo a Buggiano 1920 del 2.2.2002 Massima: Il direttore di gara prima di sospendere la gara (atto estremo ed eccezionale) deve porre in essere i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara e tali devono risultare dal referto arbitrale, quali ad esempio chiamare i capitani delle rispettive squadre per avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le intemperanze fossero proseguite; ammonire e espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare; allontanare dal campo dei dirigenti. Per cui qualora dagli atti ciò non emerge, la gara deve essere ripetuta. L’art. 64 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Ai sensi dell’art. 12 comma 4 C.G.S. comunque “spetta agli Organi di Giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara” e possano giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 10 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 25.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Angri avverso decisioni merito gara Angri/Altavilla Silentina del 13.5.2001 Massima: L’art. 64 delle N.O.I.F. prevede, al numero 2) che l’arbitro ha il potere discrezionale di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardialinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio...”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 18 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 19.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello del Senago Calcio avverso decisioni merito gara Giovanissimi Regionali Juve Cusano/Senago Calcio dell’8.4.2001 Massima: Secondo la giurisprudenza costante, perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori,tesserati o spettatori), è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 11 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Montasola avverso decisioni merito gara Montasola/ Velinia del 4.3.2001 Massima: Quando dal referto arbitrale e dal supplemento rilasciato alla Commissione Disciplinare emerge che nel corso della gara si sono verificati gravi episodi di violenza da parte di un calciatore e dei sostenitori della squadra di casa, che hanno compromesso seriamente le condizioni di sicurezza dell’incontro e dello stesso arbitro, è giustificata la decisione di questo di sospendere l’incontro. (Il caso di specie: L’arbitro ha subito un tentativo di aggressione fisica, violento e reiterato, da parte del giocatore. Il pubblico, poi, ha lanciato in campo numerosi sassi di dimensioni ragguardevoli, diretti verso il Direttore di gara, che hanno colpito un calciatore di riserva della società ospitata). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 9 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del Club Napoli A. Montuoro avverso decisioni merito gara Castel Morrone/Club Napoli A. Montuoro del 4.2.2001 Massima: La gravità dei fatti, che ha giustificato la sospensione dell’incontro da parte del Direttore di gara, trova conferma nel rapporto del Commissario di campo, il quale ha testualmente riferito: “La tensione era già alta e aumentava tra i calciatori in campo, con diverbi, minacce, ingiurie, spintoni ed inizi di rissa tra gli stessi”. Dalle risultanze degli atti ufficiali, alle quali è attribuita la natura di fonte di prova privilegiata, deriva pertanto la responsabilità della società per i fatti posti in essere dai suoi tesserati e sostenitori che hanno impedito la regolare effettuazione della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 13 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 202/C dell’11.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello del Pisa Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 3 giornate effettive gara. Massima: Quando la gravità dei fatti posti in essere dai sostenitori di una società ha portato all’impossibilità di proseguire l’incontro, sospeso definitivamente dall’arbitro, la società è sanzionata con la perdita della gara e la squalifica del campo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 18 gennaio 2001 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 7.12.2000 Impugnazione - istanza:Appello della S.C.Gymnasium Calcio avverso decisioni merito gara Mirage Sennori/Gymnasium Calcio del 29.10.2000. Massima: L’art. 64 comma 2 delle N.O.I.F. attribuisce all’arbitro il potere di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”; peraltro, l’art. 7 comma 4 C.G.S. demanda agli organi della giustizia sportiva “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” di “stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. Mentre l’art. 64 comma 2 delle N.O.I.F. concede all’Arbitro un potere discrezionale nella determinazione della sospensione della partita, d’altro canto occorre che la decisione non sia basata su timori o impressioni, ma trovi giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti. (Nel caso di specie: negli atti ufficiali, dei quali va qui ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata, costituisce la dimostrazione che si erano verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sospensione della gara, sicché non può che ratificarsi l’operato del Direttore di gara). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 14 dicembre 2000 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Reggina Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate effettive di gara. Massima: L’arbitro sospende definitivamente la gara quando sussiste il rischio per l’incolumità delle persone presenti sul terreno di giuoco, a causa delle intemperanze dei sostenitori di una società, che facevano esplodere sul terreno di giuoco un petardo provocando forte stordimento del portiere avversario, il quale cadeva a terra e poteva riprendere la sua posizione solo dopo un paio di minuti, in più facevano esplodere petardi dietro la porta della squadra avversaria, lanciavano dalla curva situata dietro la porta avversaria numerose decine di seggiolini in plastica, aste in ferro di lunghezza superiore al metro, monete, accendini, bottiglie in vetro e in plastica e fumogeni: oggetti che cadevano, tutti, dentro l’area di rigore, determinando così grave pericolo all’incolumità degli atleti e costringendo l’Arbitro ad interrompere il giuoco per cinque minuti. Consegue la perdita della gara a carico della società per il comportamento dei prori sostenitori e la squalifica del campo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Roccella avverso decisioni merito gara Pannaconi/Roccella del 23.12.1999 Massima: Se la sospensione della gara è stata causata esclusivamente dai sostenitori di una società e non vi è alcuna prova che i sostenitori dall'altra società abbiano invaso il campo di giuoco, anche in considerazione del risultato favorevole alla loro squadra e del fatto che si era a soli sei minuti dal termine della gara, la sanzione sportiva della perdita della gara deve essere irrogata solo nei confronti della prima società. A norma dell'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, "la società, ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo della squadra avversaria, se a questa più favorevole...”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Vitalba avverso decisioni merito gara Possidente/Vitalba del 16 gennaio 2000. Massima: Non è necessario che episodi di violenza accaduti nella gara giungano alle estreme conseguenze, con effettivo danno alla persona del Direttore di gara, perché l'Arbitro possa ritenere che non sussistano i presupposti per una normale prosecuzione della gara. E’ corretta la decisione diretta a salvaguardare non solo la propria incolumità, ma anche quella dei calciatori della società avversaria intervenuti a sua difesa, anch'essi fatti oggetto del tentativo di aggressione, sedata unicamente dall'intervento della Forza pubblica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 25.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Colbuccaro avverso decisioni merito gara Colbuccaro/Pievebovigliana del 24.10.1999 Massima: Il Giudice Sportivo dispone la ripetizione della gara quando il comportamento tenuto dal Direttore di gara non fu conforme alla previsione regolamentare, in quanto non vi era alcun pregiudizio in ordine all'incolumità dello stesso, né sussistevano fattori oggettivi tali da impedirgli di continuare a dirigere l'incontro in piena indipendenza di giudizio. (Il caso in specie: L’arbitro riferiva nel proprio rapporto che, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, l'Assistente di parte dell'Arbitro, tesserato per la società, era entrato nel suo spogliatoio per segnalargli la mancanza della Forza Pubblica e di una unità di pronto soccorso, ma anche per invitarlo, con fare minaccioso, a non lasciarsi intimidire nel prosieguo dell'incontro. Per quanto accaduto, egli non si era più sentito in condizione di continuare a dirigere l'incontro con la necessaria serenità ed aveva sospeso la gara). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 17 giugno 1999 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 44 del 20.5.1999 Impugnazione - istanza: Appello della società Scintillapisaest avverso decisioni merito gara Scintillapisaest/Pescia del 28.3.1999. Massima: Il Direttore fa buon governo dall'art. 64 comma 1 N.O.I.F e della Regola 3 del Regolamento di Giuoco, quando temendo che la situazione possa ulteriormente degenerare, evita la notifica ufficiale delle cinque espulsioni, che avrebbero comunque segnato la fine della gara, e preferisce sospendere la gara ritornando appunto negli spogliatoi. Consegue la perdita della gara nei confronti della società per cui sono tesserati i suddetti calciatori. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 29 maggio 1999 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 217/C del 25.5.1999 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’U.S. Nocerina avverso decisioni merito gara Castel di Sangro/Nocerina del 16.5.1999 Massima: La decisione del Direttore di gara di sospendere la partita è ampiamente giustificata da fatti obiettivi ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento. Trattasi nel caso in specie di decisione che spetta al giudizio insindacabile dell'arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore tecnico. La decisione dell'arbitro, lungi dall'essere stata adottata per errati convincimenti soggettivi, è stata determinata da circostanze obiettive di pericolo che non potevano in alcun caso consentire la prosecuzione dell'incontro. A nulla rileva, così come vorrebbe la ricorrente, che non vi siano stati feriti tra i partecipanti alla gara e che gli incidenti si siano svolti soltanto sugli spalti, coinvolgendo soltanto tifosi e Forze dell'Ordine. Il contesto generale degli avvenimenti, così come risulta dagli atti ufficiali di gara, evidenzia invece una estrema situazione di pericolo che non poteva non spiegare effetti diretti ed immediati sul regolare svolgimento del giuoco. Gli Organi della giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara soltanto in ipotesi eccezionali e sempre che il fattore inquinante la regolarità della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell'Ordinamento federale gravato da specifiche responsabilità, secondo il disposto dell'art. 7, comma 4, lett. c) C.G.S. (Il caso di specie: Come risulta dagli atti ufficiali di gara, precisi, particolareggiati e concordanti, i sostenitori hanno scatenato sugli spalti una vera e propria guerriglia, facendo venir meno, oggettivamente, le minime condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell'incontro. Già prima dell'inizio della gara i sostenitori avevano lanciato sul terreno di giuoco rotoli di carta e fumogeni, uno dei quali aveva provocato l'incendio parziale di una rete della porta, causando un ritardo nell'inizio dell'incontro. I lanci di oggetti vari erano proseguiti nel corso della gara e si erano verificate delle intemperanze da parte dei tifosi che avevano costretto le Forze dell'Ordine ad intervenire energicamente. L'intensificarsi dei tumulti aveva poi obbligato la Polizia ad effettuare delle vere e proprie cariche, mentre in campo alcuni calciatori avevano tentato di aggredire un calciatore avversario. In tale contesto alcuni scalmanati della tifoseria erano riusciti ad abbattere un cancello di accesso alla tribuna centrale e agli spogliatoi, mentre altri aggredivano violentemente le Forze dell'Ordine e davano luogo a ripetuti lanci di sassi e oggetti vari, sfiorando con sassi uno degli assistenti arbitrali e colpendo l'altro alla testa. Quest'ultimo aveva subito anche una forte irritazione agli occhi a causa dei lacrimogeni che la Polizia aveva dovuto impiegare per sedare i disordini ed era stato accompagnato all'ospedale per le opportune cure. L'incontro subiva pertanto una interruzione, mentre si intensificavano gli scontri tra tifosi e Forze dell'Ordine. Durante tale interruzione l'arbitro, nel frattempo rientrato negli spogliatoi, veniva avvicinato dal funzionario di Polizia responsabile dell'ordine pubblico, il quale gli comunicava che quindici agenti erano rimasti feriti negli scontri e che in quelle condizioni, rese ancora più critiche dal fatto che i tifosi avevano divelto un cancello e alcuni vetri di recinzione della curva, era impossibile garantire le minime condizioni di sicurezza e di ordine pubblico per la prosecuzione della gara. L'arbitro tornava comunque in campo per constatare i danni alle infrastrutture dello stadio e per verificare se esistessero le condizioni per la ripresa del giuoco. Tornando nello spogliatoio dopo il sopralluogo veniva nuovamente avvicinato dal responsabile dell'ordine pubblico il quale gli comunicava che non poteva più garantire la sicurezza in caso di ripresa dell'incontro. A questo punto l'arbitro comunicava ai dirigenti delle due squadre che la gara doveva ritenersi definitivamente sospesa al 44° del primo tempo). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 27 maggio 1999 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 6.5.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Angri 1927 avverso decisioni merito gara Angri 1927/Real Paganese dell’11.4.1999 Massima: La responsabilità degli incidenti è da ascriversi esclusivamente ai tifosi di una società che hanno iniziato a lanciare corpi contundenti contro la tifoseria avversaria inducendo la loro reazione e, quindi, è stato il loro comportamento iniziale a creare le condizioni che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara. Consegue la sanzione della perdita della gara e la squalifica del campo, oltre all’ammenda. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 20 maggio 1999 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 34 bis dell'8.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. San Vittore avverso decisioni merito gara San Vittore/Rubicone Calisese del 14.3.1999 Massima: E’ giustificata la decisione dell'arbitro in ordine alla mancata prosecuzione della gara, vista la collettività della insubordinazione - accompagnata, peraltro, da specifici atti di violenza - nei suoi riguardi, con impossibilità di un sereno andamento del giuoco. Lungi dall'avere enfatizzato gli incidenti avvenuti, il Direttore di gara non ha indicato ulteriori responsabilità individuali, pur avendone evidentemente la possibilità, così dimostrando di non voler affatto calcare la mano sulla società responsabile degli incidenti. E’ legittima l’irrogazione della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 9 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 dell'11.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello della S.P. Serre avverso decisioni merito gara Torrenieri/Serre del 6.12.1998 Massima: Viene disposta la ripetizione della gara quando sono giudicate, da parte degli organi di giustizia sportiva, insussistenti le ragioni poste a base della decisione assunta dall'arbitro che ha deciso di non iniziare il secondo tempo di gara. È principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (artt. 64 comma 2 N.O.I.F e 7 n. 4 C.G.S.), che la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza, la situazione di pericolo deve essere "reale" e non semplicemente "supposta" e basata su "impressioni" del Direttore di gara. Nella fattispecie risulta che la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall'arbitro non già in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di mero timore di carattere soggettivo di fronte ad intemperanze purtroppo non inusuali (lancio di mortaretti, senza colpire alcuno né causare danni, minacce verbali da parte di 2 calciatori, dell'allenatore e del Dirigente accompagnatore della squadra locale), senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti aggressivi. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 4 marzo 1999 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 28.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Meana Sardo avverso decisioni merito gara Tanca Marchesa/Meana Sardo del 3.1.1999 Massima: Quando il referto arbitrale testimonia dei falli commessi dai calciatori successivamente squalificati, ma non contiene elementi di gravità e pericolo tali da giustificare la decisione del Giudice Sportivo di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara, tale ultima decisione appare correttamente modificata dalla Commissione Disciplinare che ha disposto la ripetizione dell'incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 138/G del 18.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Sora avverso decisioni merito gara Sora/Cavese 1919 del 15.2.1998 Massima: La gara sospesa dall’arbitro deve essere ripetuta quando dalla stessa rappresentazione del Direttore di gara emerge una situazione certamente confusa e caratterizzata da atti di intemperanza ma non anche dall'esistenza delle condizioni oggettive necessarie per l'adozione del provvedimento che è stato adottato. Conforta in tale convincimento il rilievo che lo stesso Direttore di gara da una canto pone in evidenza l'intento dell'invasione (per festeggiare) e dall'altro non menziona atti di violenza successivi all'invasione, né rappresenta concreti stati di pericolo, il Direttore di gara - che ha adottato il provvedimento senza neppure attendere la fine del recupero da lui stesso disposto (6 minuti mentre sospendeva al 49°) - non ha ritenuto neppure di fare menzione delle misure adottate, nell'ambito dei suoi poteri disciplinari, per ricondurre la gara nell'alveo della normalità, il cui esito non proficuo costituisce notoriamente presupposto per l'adozione di un provvedimento così grave come quello adottato. (Nella specie si osserva che il Direttore di gara ha sospeso la gara dichiarando che "la stessa non poteva essere proseguita con regolarità e sicurezza" perché i tifosi della società ospitante, a seguito dell'assegnazione e realizzazione di un rigore a favore della loro squadra, "invadevano il campo per festeggiare, brandendo bandiere, bastoni ed altri oggetti" e ciò avrebbe determinato una "situazione.. subito incontrollabile". Il Direttore di gara soggiunge di avere "constatato l'impossibilità di riprendere il gioco" e che "nonostante l'intervento delle forze dell'ordine... molti tifosi erano ancora sul terreno di giuoco (49° s.t.)" e ne ha tratto la conclusione che la gara non poteva essere proseguita "con regolarità e sicurezza"). E’ opportuno però anche ribadire che il Giudice Sportivo - per essere esclusivo titolare del giudizio conclusivo sullo svolgimento o regolarità della gara - è tenuto a valutare in concreto i fatti avvenuti, la cui rappresentazione privilegiata appartiene al Direttore di gara, per stabilire se ed in quale misura gli stessi erano idonei a legittimare la decisione in concreto assunta dal Direttore di gara medesimo. Trattasi di principio generale che si trova qui occasione di ribadire per riaffermare l'esclusivo potere del Giudice Sportivo di sancire la sussistenza o meno dei presupposti utili ad esprimere il giudizio positivo o negativo sulla regolarità della gara, prescindendo, quindi, dalle decisioni assunte sui campo di giuoco, pur se suggerite da apprezzabili motivi di opportunità, dal Direttore di gara, il quale rimane sempre titolare esclusivo, ai sensi dell'art. 18 C.G.S., della deliberazione sulle regolarità della gara per i fatti che "investono decisioni di natura tecnica o disciplinare" e che gli "siano devoluti .... ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco". Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 5 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 23.4.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Virtus Malborghetto avverso decisioni seguito gara Allievi Virtus Malborghetto/Olimpia Quartesana del 9.3.1997 Massima: Quando il Direttore di gara è costretto a sospendere definitivamente la partita a causa del comportamento violento nei propri confronti tenuto da alcuni calciatori di una stessa compagine, è prevista a carico di tale compagine la punizione sportiva della perdita della gara ed a carico dei calciatori che hanno commesso gli atti violenti una squalifica a termine. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 12.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Pergine avverso decisioni merito gara sospesa Pergine/Cesa del 27.10.1996 Massima: E’ disposta la ripetizione della gara quando emerge dal rapporto dell’arbitro che lo stesso ha sospeso una gara di campionato per episodi di intemperanza verificatisi tra gli atleti, dirigenti e persone vicine alla squadra, ma senza che vi siano state oggettive situazioni di pericolo tali da impedirne la prosecuzione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 9 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 35 del 28.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello della Scuola Calcio Melissano avverso decisioni merito gara Calcio Montesano/Melissano del 18.2.1996 Massima: Non si addiviene ad una riduzione della sanzione se dall'esame del circostanziato referto di gara e del supplemento di rapporto redatti dall'arbitro, la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto ai fatti accaduti nel corso della gara e consistiti in una rissa generale che ebbe a coinvolgere non solo i calciatori in campo, ma anche gli occupanti delle due panchine, e che per la gravità e violenza degli scontri fisici che l' hanno caratterizzata costrinse il Direttore di gara ad imporre la sospensione definitiva dell'incontro, e ciò in considerazione anche dell' insufficiente Forza Pubblica presente sul campo (un solo rappresentante), nonché della grave tensione che si era venuta a creare sugli spalti, per la qual cosa non sussisteva quindi presupposto alcuno, tale da far ritenere di poter proseguire la gara dopo una sospensione temporanea. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 14 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 31 del 14.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Ornavassese avverso decisioni merito gara Masera/Ornavassese dell’11.2.1996 Massima:Il Giudice Sportivo ordina la ripetizione della gara quando, in base agli atti ufficiali relativi alla gara, ritiene che la sospensione per motivi disciplinari adottata dall’arbitro non è obiettivamente giustificata dagli incidenti descritti nel suo referto. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 11 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Motta avverso decisioni inerenti gara Motta/Bivongi dell’11.2.1996 Massima: Legittima è la sospensione della gara da parte dell’arbitro quando non risulta determinata da percezioni soggettive del Direttore di gara, né tantomeno da timori ingiustificati o non proporzionati alla realtà del contesto, con la conseguente sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società a cui vanno ascritti i comportamenti violenti. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 7.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Tavoleto avverso decisioni merito gara Schieti/Tavoleto del 28.1.1996 Massima: L’arbitro ha legittimamente impedito la prosecuzione della gara, decretandone l’interruzione, quando dalla dettagliata descrizione dei fatti contenuta nel rapporto di gara, che l’arbitro ha successivamente confermato, è emerso il clima di violenza venutosi a creare in campo a seguito della decretata espulsione di un calciatore e delle conseguenti intemperanze poste in essere dai suoi compagni. L’arbitro, infatti, non si è trovato nella condizione di adottare analoghi provvedimenti di espulsione nei confronti dei responsabili dell’aggressione e delle minacce. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Montiano avverso decisioni merito gara Montiano/A.C.L.I. S. Donato del 21.1.1996 Massima: La sospensione della gara, prevista dall’art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema cui l’ arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli per l’ incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara. Tale misura, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va adottata solo allorché essa sia insostituibile, in quanto il regolare andamento dell’incontro non possa essere ristabilito con altre misure (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.). La partita deve essere ripetuta quando la situazione non appare cosi grave da rendere necessario il provvedimento adottato e, dall’altro, non risulta che l’arbitro abbia tentato di ristabilire l’ordine con le altre misure di cui si è detto, di tal che l’interruzione dell’incontro, come risulta dal supplemento di rapporto e senza che sia necessario alcun altro incombente istruttorio, deve ritenersi ingiustificata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione dell’8 febbraio 1996 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 32 del 4.1.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Ramazzano avverso decisioni merito gara Ramazzano/Montecastelli del 25.11.1995 Massima: La gara deve essere ripetuta quando è stata sospesa dall’arbitro per una situazione di pericolo, e tale situazione di pericolo sia stata sopravvalutata verosimilmente per fattori soggettivi, e che con molta probabilità l'ordine in campo si sarebbe potuto ripristinare con l'adozione di opportuni provvedimenti, che in concreto non sono stati posti in essere. La sospensione della gara può essere decretata allorquando si concretizzi quella situazione di pericolo reale, di esposizione grave e probabile al verificarsi di un danno all'incolumità di persone, che giustifichi e legittimi l'adozione di una tale misura e le scelte conseguenti, nella specie concretatesi anche nell'attribuzione di un rigore per permettere il pareggio. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione dell’8 febbraio 1996 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff.n. 17 del 7.12.1995 Impugnazione - istanza: Appello del C.C.S. Gregorio avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi S. Gregorio/Don Bosco Ardor Sales pel 21.10.1995 Massima: Ai sensi dell'art. 64 comma 2 N.O.I.F., quando si crea una determinata situazione pregiudizievole per la incolumità fisica del direttore di gara, nonché manifestamente lesiva della sua indipendenza e serenità di giudizio - dovuta da uno schiaffo al volto infertogli dal calciatore con conseguente minaccia ed aggressione da parte dell’allenatore sino allo spogliatoio - è legittima la sospensione della gara con la conseguente punizione sportiva della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delíbera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.21 del 14.12.1995 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Galugnano avverso decisioni merito gara Galugnano/Frigole del 19.11.1995 Massima: La società è sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara e della squalifica del campo, quando dal contenuto del rapporto arbitrale e dal successivo supplemento si evince in modo indubbio che lo stesso ha dovuto sospendere la gara, a seguito del comportamento dei sostenitori locali che hanno posto in essere un nutrito lancio di sassi, iniziato al 25' del secondo tempo e protrattosi fino al 30', mettendo a repentaglio l'incolumità degli atleti e del direttore di gara che veniva colpito alla spalla riportando forte dolore e frattanto in campo l'arbitro era oggetto di minacce ed ingiurie ad opera del capitano della squadra, spalleggiato da altri compagni.
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