Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 055/C Riunione del 24 Maggio 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007 Impugnazione - istanza: 10. RICORSO ATLETICO PARATICO F.C.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. PARATICO/U.S.O. MACLODIO DEL 6.5.2007, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S. Massima: Viene disposta la ripetizione della gara per l’errore tecnico dell’arbitro poichè, essendo i tempi regolamentari terminati in parità, doveva dar corso ai tempi supplementari e non direttamente ai tiri di rigore. L’art. 51 n. 3 N.O.I.F.  prevede che “al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione e assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore ”, e che titolo sportivo significa idoneità, per risultato sportivo, a partecipare a quel campionato.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 15 - 16 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Paolana avverso decisioni merito gara Paolana/ Marcianise Calcio del 25.6.2000. Appello del G.S.. Marcianise calcio avverso decisioni merito gara Paolana/Marcianise calcio del 25.6.2000 Massima: La gara, valevole per il 2° turno degli spareggi fra le seconde classificate nei Campionati regionali di Eccellenza, non ha avuto regolare svolgimento in quanto, come risulta dai documenti ufficiali, il Direttore di gara ha fatto proseguire l’incontro al termine dei tempi regolamentari, non con l’effettuazione dei tempi supplementari, così come previsto dal C.U., ma direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore. Consegue la ripetizione della gara.
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