Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 05 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ACQUI CALCIO 1911/NOVESE DEL 15.11.2014 

Massima: Corretta è la decisione del GS che visto il referto dell’arbitro che dava atto che dopo il tempo di attesa la Società Novese non si era presentata e rilevato che la Società aveva prodotto documentazione ufficiale attestante il grave maltempo che impediva di raggiungere il luogo ove era programmata la partita, disponeva la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per le determinazioni in ordine allo svolgimento della gara. La circostanza che la Società abbia chiesto il consenso alla all’altra società alle ore 11.00 e che entro le ore 12.00 la Lega avrebbe potuto disporre il rinvio, dimostra l’assenza di un fine recondito per non disputare la gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 dell’8.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Casalotti Tanas avverso decisioni merito gara non disputata Almas Roma/Casalotti Tanas del 30.9.2001 Massima: Deve essere disposta la ripetizione della gara, quando l’arbitro ha abbandonato il campo di giuoco, prima che decorresse interamente il tempo di attesa, basandosi sulla dichiarazione di una delle squadre di voler rinunciare alla gara. L’art. 54 N.O.I.F. prescrive che le squadre devono presentarsi in campo all’orario fissato per l’inizio della gara e che, in caso di ritardo, l’arbitro deve attendere un tempo pari alla durata di un tempo di gioco. Infatti, le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. non prevedono che una squadra o una società possano preventivamente rinunciare alla gara dichiarandolo all’arbitro, il quale, a sua volta, non può sottrarsi all’obbligo di constatare la rinuncia alla disputa della gara solo al termine del tempo concesso alla squadra per presentarsi in campo. (Nella circostanza il direttore di gara ha abbandonato l’impianto di gioco, come da lui stesso dichiarato nel referto, alle ore 11.25. La gara era fissata per le ore 11.00 e quindi l’arbitro avrebbe dovuto attendere fino alle ore 11.45 che la società, non pronta alle ore 11.00, si presentasse o meno in campo, cosa questa che l’arbitro non ha fatto). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C - Riunione del 16 aprile 1998 - n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 dell'11.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Cappuccini Tre Ci Libertas avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi Statte/Cappuccini Tre Ci Libertas del 28.1.1998 Massima: Se la gara non ha avuto svolgimento perché la squadra ospite non si è presentata nel termine regolamentare è prevista a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda per prima rinuncia. Nel caso in esame risulta agli atti che l'arbitro attese invano i giocatori della squadra reclamante per i prescritti trenta minuti (così previsti dal Comitato Competente a norma dall'art. 54 comma 3 N.O.I.F.). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 13 luglio 1995 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 46 del 15.6.1995 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Genova Club Mignanego avverso decisioni merito gara Genoa Club Mignanego/C.E.P: del 20.5.1995. Massima: L'eventuale errore non tecnico dell'arbitro - che fa iniziare l’incontro dopo che era trascorso il tempo di attesa per essere giunta la società in ritardo - non può, in nessun caso, rendere inapplicabile una norma regolamentare violata, anche se dovuto alla sua mancata conoscenza. L'art. 54 comma 2 N.O.I.F. testualmente recita che in caso di ritardo “l'arbitro deve comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo di gara”. In base all’interpretazione logica della norma, "presentarsi in campo in divisa di giuoco" significa presentarsi all'arbitro in condizioni ottimali per portarsi subito sul campo. Poiché l’art. 55 N.O.I.F. considera rinunciatarie le società che ritardino a presentarsi in campo nel termine di attesa, eccessiva è la sanzione della punizione della perdita della gara in presenza di qualche minuto di ritardo e della conseguenziale volontà di disputare la gara.
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