Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 1 febbraio 2001 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Aeclanum avverso decisioni merito gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000. Massima: La gara, pur regolarmente iniziata e sospesa al 30° del primo tempo per infortunio dell’arbitro, deve essere considerata come non disputata, tanto che viene disposta la sua ripetizione. La gara sospesa, pertanto, non produce effetti rispetto alla classifica e, anche ai fini della partecipazione del calciatore squalificato, non può essere considerata valida. Massima: Ai fini della regolarità della gara, e quindi anche ai fini delle sanzioni inerenti alla disputa della gara stessa (art. 7 C.G.S.), il sistema della Giustizia Sportiva fa sempre riferimento alle partite che abbiano conseguito un risultato utile ai fini della classifica. L’art. 12 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato utile ai fini della classifica”. La partita sospesa per una causa estranea alle squadre in campo non è quindi produttiva di alcun effetto, non essendo considerata utile ai fini della classifica
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