Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.7 7 . 1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Atletico Nepezzano avverso decisioni merito gara Atletico Nepezzano/Cologna Spiaggia del 18.9.1999 Massima: II Giudice Sportivo, a seguito di reclamo presentato dalla società in relazione alla gara valevole per il Campionato di Promozione, dispone la ripetizione della gara stessa, per errore dell'Arbitro che, dopo aver fischiato una prima volta decretando l'interruzione del giuoco, ha poi convalidato con un secondo fischio una rete.M assima: L’errore tecnico dell’arbitro che ha prima fischiato l'interruzione del giuoco, e, successivamente, ha convalidato il goal nel frattempo segnato da un calciatore, ricade nella previsione dell'art. 7 comma 4 C.G.S., trattandosi di fatto, verificatosi nel corso della gara, non valutabile con criteri esclusivamente tecnici. Nella fattispecie, infatti, non può ipotizzarsi una insindacabilità tecnica, dal momento che è stato lo stesso Arbitro ad aver riconosciuto dì aver commesso un errore. In questo caso, l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'Ufficiale di gara in una valutazione squisitamente tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore tecnico, per giudicare se tale errore abbia influito o meno sul risultato finale, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 7 comma 4 C.G.S.
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