Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 00141/CSA del 4 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 30.01.2025
Impugnazione – istanza: A.C.D. Campodarsego/SSD Virtus CiseranoBergamo1909 S.r.l.
Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del Giudice sportivo che aveva inflitto alla reclamante la perdita della gara per l’irregolarità delle porte. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “- letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe; - rilevato come, prima dell’inizio della gara veniva presentata riserva scritta dalla società ospitata ed avente ad oggetto l’irregolare altezza di entrambe le porte; - rilevato come il Direttore di gara abbia constatato che entrambe le porte non rispettavano i parametri di altezza definiti dal Regolamento del Giuoco del Calcio e, pur avendo concesso alla società ospitante 45 minuti, il problema non veniva risolto; - preso atto che la gara non veniva disputata per le ragioni di cui in premessa”. Il referto arbitrale riporta quanto segue: “Alle ore 14:17 la soc. Virtus Ciserano Bergamo presentava riserva riscritta riguardo l’irregolarità dell’altezza di entrambe le porte. Avviso quindi la soc. Campodarsego richiedendo gli strumenti necessari per verificare quanto scritto, che provvede celermente a fornirmi quanto necessario. Dalla prima verifica l’altezza di entrambe le porte risulta essere non conforme a quanto previsto dal regolamento, quindi oltre le misure di tolleranza. La soc. Campodarsego con celerità si attiva per cercare di risolvere la problematica. Trascorsi 45 minuti si è proceduto nuovamente alla verifica. L’altezza della porta posizionata sul lato destro (spalle alla tribuna) risultava conforme alle misure previste dal regolamento, mentre per quella sulla sinistra l’altezza risultava essere più bassa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Preso atto di questo non si è dato inizio alla gara”. La nota aggiunta dal Direttore di gara nella sezione “Varie ed eventuali” riporta quanto segue: “In merito alla dichiarazione della soc. Campodarsego specifico che era stato ricordato che non è previsto scavare lungo la linea di porta per aumentare solo la distanza tra palo e terreno e creando un dislivello con il resto del Tdg. E questo è stato segnalato dopo gli interventi effettuati sulla porta di sinistra (spalle alla tribuna). Non sono stati suggeriti o proibiti mezzi di ripristino delle corrette misure delle porte”….Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che, sin dalla prima verifica, l’altezza di entrambe le porte è risultata non conforme a quanto previsto dal Regolamento del giuoco del Calcio. Il referto arbitrale, assolutamente preciso e dettagliato, riporta quanto segue: “Dalla prima verifica l’altezza di entrambe le porte risulta essere non conforme a quanto previsto dal regolamento, quindi oltre le misure di tolleranza. La soc. Campodarsego con celerità si attiva per cercare di risolvere la problematica. Trascorsi 45 minuti si è proceduto nuovamente alla verifica. L’altezza della porta posizionata sul lato destro (spalle alla tribuna) risultava conforme alle misure previste dal regolamento, mentre per quella sulla sinistra l’altezza risultava essere più bassa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Preso atto di questo non si è dato inizio alla gara”. Nel caso di specie l’Arbitro, per ovviare alla situazione di irregolarità ostativa all’inizio della gara, ha assegnato alla società Campodarsego 45 minuti di tempo per ristabilire l’esatta altezza delle porte; tuttavia, seppure la società ospitante si sia celermente attivata, trascorso tale termine, all’esito della simultanea verifica effettuata, ha constatato che la misurazione finale non consentiva di ritenere del tutto ripristinata l’altezza regolamentare delle porte e, pertanto, non ha dato inizio alla gara. Dell’effettiva situazione d’irregolarità del terreno di gioco in relazione alle porte, ben sindacabile da questa Corte, non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (cfr., al riguardo, anche l’art. 59, comma 3, N.O.I.F.: “Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco […]”) (C.S.A. – sezione III, decisione n. 210/CSA del 4 maggio 2023). L’irregolarità del campo, infatti, costituisce una circostanza imputabile alle società sportive nel caso in cui le stesse abbiano ritenuto di non doversi adoperare per - o non siano state in grado di assicurare la - corrispondenza dell’impianto sportivo agli standard indicati dalla normativa federale (C.S.A. – sezione III, decisione n. 0092/CSA del 30 Novembre 2019). A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, decisione n. 109 del 2023). A fronte di tali emergenze, appaiono evidenti le circostanze meramente congetturali sulle quali il reclamo è fondato e che ne impongono, conseguentemente, il rigetto. Non convince, infatti, la tesi della reclamante secondo cui il rapporto arbitrale sarebbe viziato da contraddittorietà. Nessuna contraddizione vi è, ad avviso della Corte, nelle dichiarazioni dell’arbitro, Sig.ra …, la quale ha dapprima precisato di aver ricordato al Campodarsego che non è previsto scavare lungo la linea di porta e, successivamente, ha specificato di non aver proibito l’utilizzo di mezzi di ripristino, riferendosi presumibilmente alle attrezzature precedentemente adoperate dalla reclamante per tentare di ricondurre le porte alle misure previste dalle norme regolamentari. Decisamente priva di pregio si presenta anche la censura relativa alla assenza di fede privilegiata della nota aggiunta dal Direttore di gara nella sezione “Varie ed eventuali”. Il rapporto di gara, che nel caso di specie è coerente, completo e preciso nella descrizione degli eventi di cui il Giudice Sportivo ha tenuto conto, gode, come noto, di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 61, comma 1, CGS., in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa. Infatti, l’espressione «in occasione dello svolgimento della gara», si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo, (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021) anche, quindi, a quanto dichiarato dal Direttore di Gara nella parte del referto dedicata alle “Varie ed eventuali”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 29 del 17.01.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cisco Collatino avverso decisioni merito gara non disputata Campionato Regionale Allievi Cisco Collatino/Sporting Pontecorvo del 25.11.2001 Massima: La società ospitante è sanzionata con la perdita della gara a causa della accertata non regolarità della misura delle due porte del campo di gioco.