Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello dello S.C. Rinascita Vollese avverso decisioni merito gara Bruscianese/Rinascita Vollese del 19.10.2002 Massima: Nel caso in cui il calciatore è stato squalificato nella precedente stagione sportiva, il residuo di squalifica deve essere scontato nella stagione sportiva, ma non nel caso in cui venga appurato che lo stesso, pur disputando la gara in cui ebbe la squalifica, non era tesserato per alcuna società. In tal caso la squalifica risulta “inutiliter data” ovvero mai irrogata, con la conseguenza che il calciatore, trasferitosi presso altra società non deve scontare alcuna squalifica ed è in posizione regolare. Da ciò deriva però la remissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza.
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