Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 21 dicembre 2005 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 17.11.2005
Impugnazione - istanza:Pol. Monterotondo Calcio avverso decisioni merito gara Savio S.r.l./Monterotondo Calcio S.r.l. del 16.10.2005
Massima: Quando il calciatore, inserito in distinta fra le riserve con il n. 12 di casacca, è il medesimo che, nella stessa distinta, viene poi indicato quale assistente di parte dell'arbitro e la società, nel corso della gara, ha rispettato il numero regolamentare delle stesse sostituzioni, essendosi il suddetto calciatore limitato a svolgere il ruolo inizialmente assegnatogli di assistente dell'arbitro, appare impropria l'affermazione della reclamante, seconda la quale controparte avrebbe inserito in distinta un numero di calciatori di riserva superiore a quello consentito dalle norme regolamentari ovvero otto al posto di sette.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 3– www.figc.itDecisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio S.G.S. - Com. Uff. n. 30 del 24. 1.2002
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Tor De’ Cenci avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Giovanissimi Ottavia/Tor De’ Cenci del 18.11.2001
Massima: E’ irregolare l’impiego in campo del calciatore inizialmente indicato quale assistente dell’arbitro, in eccedenza rispetto a quelli di riserva. Le disposizioni di cui alle N.O.I.F, stabiliscono che nella distinta che viene presentata all’arbitro prima della gara possono essere indicati non più di sette calciatori di riserva e che soltanto quelli possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, compresi quelli indicati nella distinta come assistenti dell’arbitro. Appare del tutto arbitrario l’ampliamento della portata di una norma finalizzata ad una maggiore libertà d’impiego dei calciatori designati quali guardalinee di parte, fino a prevedere, di fatto, la possibilità di aumentare ad otto il numero di riserva potenzialmente utilizzabile.
Massima: La società che utilizza in campo il calciatore originariamente designato a svolgere le funzioni di guardalinee di parte, riportato in lista in eccedenza ai sette calciatori di riserva regolarmente previsti, è sanzionata con la perdita della gara.