Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 227/CSA del 16 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 164 del 19.5.2021

Impugnazione – istanza: U.S.D. Lavello

Massima: Confermata la decisione del G.S. che ha rigettato il reclamo relativo alla regolarità della campo di giuoco…In particolare, quanto alla inadeguata dimensione del campo lamentata dalla reclamante, il Giudice Sportivo rilevava che il supplemento di rapporto depositato dall’arbitro unitamente al referto di gara inequivocabilmente affermava che “a seguito della rilevazione metrica del terreno di gioco effettuata dagli ufficiali di gara, la larghezza dello stesso è di 60 mt”. Il Giudice Sportivo fondava la propria decisione anche sulla base del Com. Uff. n. 32 del 9.10.2020 del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui si comunicava che “espletate le verifiche di rito (...) a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare interne della società AZ PICERNO saranno disputate presso il campo A. Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ)”, dove era stata disputata anche la gara in esame (Com. Uff. n. 164 del 19.5.2021)….Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dalla documentazione versata in atti, questa Corte ritiene che l’impianto sportivo “A. Mancinelli” di Tito (PZ) fosse da considerarsi regolare. Ne consegue, pertanto, anche la regolarità della gara svoltasi tra AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello in data 11.4.2021. Pertanto, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 10, comma 1 e 5, CGS. Deve, infatti, rilevarsi che la stessa LND – Dipartimento interregionale è intervenuta in questa vicenda varie volte: innanzitutto, prima della gara, con gli accertamenti effettuati dalla direzione di gara, a seguito dei rilievi fatti dalla reclamante, affermando che il campo era regolare e si poteva disputare la partita.Successivamente, in data 16.4.21, quanto, a seguito della richiesta dell’AZ Picerno, prima della partita con il Bitonto del 18.4.21, vertente sul se la partita potesse disputarsi su quel campo (e-mail del 16/4/21 ore 12.09), il Dipartimento interregionale, in pari data, alle ore 13.17 rispondeva che “...con la presente si specifica che così come previsto nel comunicato ufficiale n. 32 del 9.10.2020 tutte le gare saranno svolte presso il campo sportivo “Mancinelli” di Tito”, dando quindi per scontato che il campo, nonostante la scadenza dei 4 anni di omologazione, vivesse una sorta di “prorogatio” di omologazione, in attesa della conclusione del già avviato procedimento di rinnovo dell’omologazione stessa. A questa Corte, infatti, non sfuggono le chiarissime argomentazioni della difesa del Lavello che ricorda quanto prescritto alla lettera o) della “Procedura amministrativa presupposta all’ottenimento dell’omologazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione” di cui al C.U. LND n. 283 del 4.4.2019 sulla durata dell’omologazione e sulla procedura per ottenere la proroga della stessa, ma appare altrettanto evidente, dai vari passaggi della LND – Dipartimento interregionale, che, nel caso di specie, si sono configurate le circostanze di utilizzazione del campo sportivo nelle more del perfezionamento della procedura. Infatti, già prima dell’11.4.2021, data in cui è stata disputata la partita in esame, era stato avviato il procedimento di riomologazione del campo, giusta “istanza per la riomologazione del campo” del 29.3.2021 ed erano state adottate le determinazioni DSG del 29.3.21 e dell’8.4.2021 dal Comune di Tito, aventi ad oggetto “Oneri per la riomologazione del campo sportivo Alfredo Mancinelli” con liquidazione del relativo importo. D’altronde lo stesso C.U. n. 283 del 4.4.2019 citato dalla difesa della reclamante prevede alla successiva lettera p) anche il caso in cui il cui il gestore del campo rappresenti la necessità e l’urgenza di utilizzare il campo per partite di campionato nel tempo necessario al rilascio dell’attestato di omologazione e in quel caso si dice espressamente che “ad insindacabile giudizio di LND circa la valutazione dei motivi espressi dal richiedente, la LND medesima potrà concedere un’autorizzazione temporanea all’utilizzo del campo per l’attività”. Pertanto, pur tenendo conto delle differenze, ciò che rileva ed emerge è la potestà certificativa della LND che, nel caso di specie, nelle more del completamento della procedura di riomologazione del campo, ben poteva concedere l’utilizzo del campo medesimo. D’altronde la LND non solo ha concesso all’AZ Picerno l’utilizzo del campo, con e-mail del 16 aprile 2021 per la partita del 18 aprile 2021, ma ha poi ribadito della autorizzazione con nota del 18.5.2021 ed infine, in data 7.6.2021, quando, a seguito di precisa richiesta di questa Corte, confermava che, nelle more della conclusione del procedimento di riomologazione e in assenza di provvedimenti di revoca della pregressa omologazione, il campo di gioco dell’impianto “A. Mancinelli” fosse da considerarsi regolare per la disputa della gara AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello del 11.4.2021. Va, quindi, esclusa una responsabilità della società così come prevista dall’art. 10 CGS, in quanto essa, al di là di alcuni ritardi procedurali, risulta essersi comunque attivata presso la LND al fine di comprendere se la partita potesse essere disputata sul campo Mancinelli, ricevendo un chiaro riscontro positivo, confermato poi ripetutamente. Pertanto, questa Corte ritiene che l’impianto sportivo “A. Mancinelli” fosse da considerarsi regolare, sulla scorta del potere certificativo del Dipartimento interregionale – LND che ha “integrato” la disposizione riportata alla lettera o) della delibera di cui al Com. Uff. n. 283 del 4.4.2019.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131/TB del 2.4.2014

Impugnazione – istanza:  6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/POGGIBONSI – TORNEO BERRETTI - DEL 29.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha sanzionato la società con la perdita della gara per le misure irregolari del terreno di giuoco nonostante il campo fosse stato regolarmente omologato dalla Lega. Nel caso in esame il Direttore di gara, accedendo alla richiesta, aveva appurato che le dimensioni del campo di  gioco erano mt. 100x58, dopodiché le due squadre avevano disputato l’incontro. Il Giudice Sportivo, in virtù di quanto disposto dall’art. 29 C.G.S., ha giudicato ex officio  sulla regolarità del campo di gioco, basandosi sulle risultanze del referto arbitrale e, reputandone la  non conformità a norma, ha inflitto la punizione di cui all’art. 17 comma 1 dello stesso C.G.S….. La reclamante, infatti, invoca l’affidamento asseritamente concretizzatosi, in buona fede, per effetto del Com. Uff. n. 22/TB con cui la Lega aveva preso atto, su istanza e indicazione della società, che il campo comunale “Il Neto” di Settimello-Calenzano era stato prescelto dalla società  A.C. Prato quale terreno di gioco per le proprie gare interne del campionato “D. Berretti”, nulla  eccependo al riguardo; conseguentemente, obietta che sarebbe stato onere della stessa Lega  verificare semmai l’idoneità dell’impianto stesso prima di emettere il comunicato che precede.  Ora, va detto che la lettura degli atti depositati non consente di convenire sul dedotto  affidamento, in buona fede, della reclamante per i seguenti motivi.  In primo luogo, sul questionario redatto per l’iscrizione al campionato “Dante Berretti”, è stampato a chiare lettere che allo stesso dev’essere allegato il verbale di omologazione rilasciato dai  competenti enti federali con l’esplicita indicazione che le dimensioni minime dovevano essere di  mt. 100x60. In disparte questo richiamo, da intendersi peraltro ridondante delle regole generali sicuramente note alla società, tra le “Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.”, che unitamente alle “Regole di Gioco” costituiscono parametro legale per la corretta disputa dei tornei, si dispone che i campi di gioco debbono essere “omologati” e stabilisce, per i vari campionati, le misure, le dotazioni, le attrezzature ecc. di ogni terreno di gioco idoneo a disputarvi le gare delle rispettive categorie. Cosicché si prevede, per i campionati della Lega Pro, che i terreni di gioco debbono avere le dimensioni di mt. 105x68, con deroghe, in caso di comprovate difficoltà dell’impianto, sino ad un minimo di mt. 100x60. La dimensione di un terreno di mt 100x58 (quale quello in esame) è invece idonea alla disputa, come prevede lo stesso testo, di partite di campionato della Lega Nazionale Dilettanti di 1^  Categoria o inferiore, non certamente della Lega Pro.  Questa circostanza non può essere sfuggita alla reclamante allorché, come previsto, ha  allegato al questionario il verbale di omologazione che reca, chiaramente, che l’idoneità del campo  “Il Neto” è riferita, correttamente, alle sole gara di “Categoria Prima”.  Sulla base di questa consapevolezza e in disparte il rilievo che la Lega Pro avrebbe potuto certo porre in risalto l’incongruenza – ma questo non rende esente da censura l’irregolarità della società reclamante -, non può sicuramente dirsi che in capo alla società A.C. Prato S.p.A. possa essersi consolidato un qualsivoglia affidamento. L’affidamento, come noto, si concretizza e si consolida allorquando vi sia una situazione di oggettiva differenza tra realtà e apparenza unita, nel soggetto, ad uno stato psicologico che può andare dall’ignoranza incolpevole all’assenza di mala fede. Ma questo non può ritenersi avvenuto nella fattispecie in quanto, anche a voler considerare il Com. Uff. n. 22/TB della Lega come potenzialmente idoneo a indurre in errore la società, non può privarsi di rilievo il fatto che il semplice confronto tra verbale di omologa e scheda di iscrizione al campionato mette in chiaro risalto la discrasia esistente tra dimensioni minime del terreno di gioco previste dalla normativa e  quelle, invece, del campo scelto dalla reclamante per disputare le proprie gare interne. Non può dirsi, pertanto, che il comportamento della società sia stato improntato a ignoranza incolpevole, non superabile con la normale, doverosa diligenza. Non credibile appare, infatti, la tesi che un accorto dirigente non l’abbia potuta cogliere. E allora il dedotto affidamento – non giuridicamente sostenibile - potrebbe trovare una spiegazione umanamente logica (sperata tolleranza?, comprensiva discrezione? ecc…) ma che rimane confinata nel metagiuridico e, come tale, irrilevante in questa sede. La difformità tra la misura consentita e quella effettiva del campo di gioco è stata, pertanto, apprezzata dal Giudice Sportivo, che, a fronte della verifica dell’Ufficiale di Gara delle effettive dimensioni del terreno ha dovuto, d’ufficio, procedere alla constatazione che lo stesso non era a norma, con conseguente, negativa influenza sulla regolarità della partita e applicazione della sanzione di cui all’art. 17 comma 1 C.G.S..   

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 10.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Guglionesi avverso decisioni merito gara Monteverde/Guglionesi del 4.12.1999 Massima: Sussiste la responsabilità oggettiva della società ospitante, alla cui origine si collocava la mancata disputa della gara, per irregolarità delle dimensioni delle porte e del campo per destinazione, senza che possa avere alcun rilievo la circostanza che il breve tempo intercorso fra l'omologazione e l'utilizzazione del campo lasciava presumere alla società ospitante che tutto fosse in regola, che l'irregolarità delle dimensioni delle porte non poteva essere eliminata nell'immediato, che lo spostamento della gara in questione su quel campo (dall'altro, ove originariamente avrebbe dovuto svolgersi) era stato comunicato alla società ospitante solo due giorni prima. Il caso di specie: La gara valida per il Campionato di Promozione non fu disputata in quanto l'Arbitro, sollecitato, riserva scritta, dal capitano della squadra ospitata, accertò che le misure delle porte e del campo per destinazione erano irregolari, né l'irregolarità fu sanata nell'immediatezza. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 12 giugno 1998 - n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 del 23.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Altidona Calcio avverso decisioni merito gara Montedinove/Altidona Calcio del 15.3.1998 Massima: Le misure dal campo di gioco indicate nelle norme federali devono essere rispettate, tuttavia non tutte le relative violazioni hanno come conseguenza la sanzione della perdita della gara. Difatti, solo quelle che abbiano influenza sulla regolarità di questa fanno conseguire un così grave provvedimento disciplinare.(Nel caso di specie la irregolarità consisterebbe nella irregolare misura del campo per destinazione e della pericolosità della recinzione, perché questa era apposta ad oltre due metri - oltre quindi metri 1.50 indicati dalla società - e perché la rete romboidale era facilmente abbattibile da chi vi andava a cozzare contro). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 22 maggio 1998 - n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 190 del 16.5.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Afragola avverso decisioni merito gara calcio a Cinque Angolana/Afragola del 9.5.1998 Massima:La presunzione di verità che assiste il rapporto arbitrale, come jus receptum, si estende anche alle successive dichiarazioni del Direttore di gara, le quali sono anche esse atti ufficiali; tuttavia, se tra tali atti si riscontrano contraddizioni, illogicità o discordanze, la presunzione viene meno, non essendo stato posto il giudice in grado di conoscere con tutta serenità e certezza la "verità" stessa. (Nella fattispecie è stata disposta la ripetizione della gara poiché le omissioni e gli elementi contraddittori di prove non hanno consentito una sicura certezza che il Direttore di gara abbia osservato le disposizioni relative alla misurazione del campo di giuoco). Massima: Deve essere disposta la ripetizione della gara quando l'arbitro non ha eseguito la misurazione del campo di giuoco, di quello per destinazione e delle porte, come da riserva scritta presentata dalla società prima dell'inizio della gara.(Nella fattispecie, l’arbitro, in seguito alla richiesta, si è limitato ad affermare nel rapporto di gara che "il campo per destinazione è stato a suo tempo regolarmente omologato dagli organi competenti”. Richiesto dal Giudice Sportivo, lo stesso arbitro si è, invece, dilungato in una minuziosa descrizione delle sue azioni volte ad accertare se sussistessero o meno le irregolarità denunciategli, sempre, però in solitario. Egli, invece, avrebbe dovuto eseguire gli accertamenti alla presenza dei capitani delle due squadre, così come si deduce dal Regolamento di giuoco (quesito n. 10 della casistica arbitrale), che impone non solo la verifica, ma anche l'invito alla società responsabile di eliminare le eventuali irregolarità. Tale invito deve essere rivolto al capitano od al dirigente della società responsabile e sicuramente nel corso dell'accertamento. II Giudice Sportivo è rimasto perplesso, con buona ragione, al cospetto di un supplemento, che avrebbe dovuto integrare il rapporto, fornendo i chiarimenti al suo contenuto, mentre quello in esame lo modifica radicalmente con una descrizione nuova del fatto ed in un implicito contrasto con quanto dichiarato nel rapporto. Invero, in questo si assume soltanto che il campo era stato omologato e con ciò si fa intendere che nessun rilievo è stato eseguito. A tale argomentazione si aggiungono le contraddittorie affermazioni del secondo arbitro rese al Giudice Sportivo. Egli telefonicamente afferma di non essere stato presente alle misurazioni operate dall'arbitro, ma di avere appreso da costui, al suo rientro negli spogliatoi, che le misure del campo erano regolari. Nel rapporto scritto, trasmesso al Giudice Sportivo su sua richiesta, afferma di avervi assistito, anche se da lontano.
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