Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 1 giugno 2001 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 431 del 3.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Empoli avverso la sanzione dell’ammenda di L.15.000.000 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Piacenza/Empoli del 25.2.2001 Massima: Il calciatore squalificato non può sostare all’interno del recinto di giuoco in occasione della gara. Consegue che per la violazione dell’art. 12 comma 7 C.G.S., la società è punita a titolo di responsabilità oggettiva con la pena dell’ammenda. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 28.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Reggina Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di L. 20.000.000 inflittale in relazione alla gara Reggina Calcio/Torino Calcio del 6.1.2000 Massima: Ai sensi della Regola 5 delle Regole del Giuoco del Calcio, l'Arbitro deve fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di giuoco. (Nel caso di specie l'Arbitro nel suo referto ha riferito che nel secondo tempo della gara sono entrati nel terreno di giuoco almeno venti persone che si sono sistemate all'ingresso degli spogliatoi. Nel rapporto di gara non sono però specificate in alcun modo l'identità o la qualifica di tali persone, né se il Direttore di gara abbia proceduto alla loro identificazione. Allo stato, pertanto, in mancanza di precisi riscontri che dovevano essere rilevati e riferiti dal Direttore di gara, non può ritenersi accertata o soltanto presumersi la presenza di persone in campo senza titolo autorizzatorio, anche in considerazione del fatto che, oltre ai tesserati indicati nelle Decisioni F.I.G.C. sulla Regola 5 delle Regole di Giuoco, possono pure essere ammessi nel recinto di giuoco i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i teleoperatori debitamente autorizzati dalla società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento, nonché gli addetti al servizio di ordine pubblico).
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