Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0037/CSA del 8 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 024/Campionati Giovanili del 04.10.2024
Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio S.p.A./Campobasso F.C.
Massima: In rito, deve dichiararsi irricevibile la memoria difensiva depositata dal …. F.C. …in violazione del termine previsto dall’art. 72, secondo comma, C.G.S.
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara e sanzionato la società con la sola ammenda di € 500,00 per aver effettuato quattro sostituzioni utilizzando quattro slot (interruzioni di gara), anziché i tre previsti dal vigente regolamento dei campionati giovanili. Ed in effetti, dal referto di gara emerge che il Campobasso ha effettuato quattro sostituzioni di calciatori in quattro momenti di gara (segnatamente al 9°, al 21°, al 28° ed al 32° del secondo tempo)…Nella decisione qui impugnata, si dà atto che l’art. 11 del regolamento (allegato n. 7 del Com. Uff. n. 06/Campionati Giovanili del 9 agosto 2024) stabilisce che ogni squadra può effettuare le sette sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, e che “l’inosservanza di tale norma è punita con le sanzioni previste dall’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili”; l’art. 8, primo comma, C.G.S. indicherebbe, in termini generali e meramente descrittivi, le sanzioni che possono essere inflitte in caso di violazioni delle norme statutarie e di ogni altra disposizione dell’ordinamento, rimettendo agli organi di disciplina di punire le società “con una o più delle sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”; mentre l’art. 8, secondo comma, stabilisce che “alla società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10”; secondo il Giudice Sportivo, pertanto, con il rinvio generico alle sanzioni di cui all’art. 8 C.G.S., il regolamento non avrebbe inteso stabilire che la predetta violazione determini l’automatica applicazione delle più afflittive sanzioni di cui all’art. 10 C.G.S., tra cui la perdita della gara, come invece previsto in relazione ad altre e più gravi infrazioni (es. nel caso di violazione della norma sul numero massimo di sostituzioni); pertanto, spetterebbe al Giudice Sportivo valutare quale sanzione applicare, nel novero di quelle indicate dall’art. 8 C.G.S.; nella specie, in adesione a taluni precedenti di questa Sezione, dovrebbe ritenersi che la sanzione della perdita della gara trovi applicazione per il caso in cui la squadra faccia partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; secondo i canoni di proporzionalità ed adeguatezza, la più grave sanzione di cui all’art. 10 C.G.S. non potrebbe invece essere applicata all’ipotesi di mera violazione delle modalità delle sostituzioni (tre interruzioni di gioco, oltre quella dell’intervallo)….Nel merito, deve osservarsi che l’interpretazione affermata da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, sent. n. 14 del 2019) e richiamata dal Giudice Sportivo è stata disattesa dal Collegio di Garanzia dello Sport, che si è pronunciato diversamente su fattispecie pressoché identica a quella in esame (cfr. Coll. Gar. CONI, sez. I, n. 38 del 2019), sebbene con riferimento al previgente Codice. Si legge nella motivazione della pronuncia del Collegio: “(…) Deve innanzitutto escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi sanzionabili con la mera ammenda (e con la inibizione temporanea), di cui al comma 6 dell’ art. 17 CGS FIGC (lì dove vi è l’elencazione di diversi casi in cui tale sanzione verrebbe applicata), non trattandosi né di mero inadempimento formale (come sostenuto anche in motivazione della Corte Federale) né di quanto nella stessa disposizione previsto alle lettere “a)” e “b)”. Quanto alla sanzione della perdita della gara, come conseguenza di irregolare svolgimento della stessa, è vero, però, che il comma 5 dello stesso art. 17 non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenere tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori (come di tecnici ed assistenti) che ne siano inibiti (anche in base alle disposizioni di cui ai commi 1 e 33 dell’art. 34 e 34 bis delle NOIF) o che comunque non ne abbiano titolo. A questo punto occorre aggiungere che, anche il dubbio se la previsione di cui al detto comma 5 possa consistere, o meno, in una specificazione dei casi in cui comminare la perdita della gara, rispetto a quanto previsto dalla lettera “b” del comma 4, è risolto dal richiamo espresso all’art. 29, comma 7, che si occupa proprio della irregolarità della partecipazione di calciatori, tecnici ed assistenti. Insomma, il richiamo a dette disposizioni, così come si riscontra nella lettura del comma 5 dell’art. 17, autorizza a ritenere circoscritti ai soli casi ivi previsti la penalizzazione della perdita della gara. Resta il fatto che la lettera “c)” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale “rimedio” non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione od eccezione. D’altra parte, non sembra potersi dubitare che, a mente dell’art. 4 del C.U. n. 9/18, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie”. I riferimenti all’art. 17, commi 4-ss., del previgente C.G.S. devono intendersi sostituiti, nella controversia qui in esame, con il richiamo di quanto stabilito dall’art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., ove è prevista la misura della ripetizione della gara, in presenza di fatti che abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento. Tale deve qualificarsi l’accertata violazione delle modalità delle sostituzioni dei giocatori, oltre il numero massimo di tre interruzioni di gioco. Tuttavia, la società reclamante non ha domandato la ripetizione della gara, neppure in via subordinata o implicita, bensì ha circoscritto il petitum alla irrogazione, nei confronti del Campobasso, della più grave sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0, ai sensi dell’art. 10, primo comma, C.G.S.; pertanto, non è dato a questa Sezione di pronunciare oltre i limiti della domanda dell’appellante. Stando al richiamato orientamento interpretativo del Collegio di Garanzia dello Sport, non può disporsi la sanzione della perdita della gara, che è prevista dall’art. 10, sesto comma, C.G.S. esclusivamente per l’ipotesi di partecipazione di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 132/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico pubblicata con C.U. n. 48 del 23.11.2021
Impugnazione – istanza: - società U.S. Pergolettese 1932
Massima: Annullata l’ammenda di € 250,00 alla società per aver l’arbitro errato nell’attribuire alla stessa la sostituzione, invece, compiuta dalla società avversaria che ha poi determinato la sanzione perché questa avrebbe effettuato una sostituzione; dopo che erano state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara e ciò avrebbe violato l’art 11 del regolamento del campionato (Comunicato Ufficiale n° 17 del 17/09/2021) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art 8 del C.G.S…In particolare, dall’esame comparato della pagina riguardante i “giuocatori ammoniti, espulsi e sostituiti” consegnata al Giudice Sportivo e quella messa a disposizione delle due società, trovano effettivo riscontro le censure mosse dalla reclamante alla decisione del Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 057 CSA del 7 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 81 del 5/12/2020
Impugnazione – istanza: Cosenza Calcio S.r.l./U.S. Salernitana 1919
Massima: Confermato il risultato conseguito sul campo e la declaratoria del GS di inammissibilità del reclamo Nel merito ritiene il ricorso inammissibile in quanto va esclusa la competenza del Giudice Sportivo per decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro in applicazione dell’art.65 lettera b) del C.G.S. laddove la società lamenta l’errore tecnico per l’errata ammonizione. La società invero lamenta l’errore tecnico consistito sulla errata applicazione e interpretazione della regolamentazione sulla procedura prevista in tema di sostituzioni dei calciatori e sulla irregolarità della gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 055 CSA del 7 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 78 dell’1/12/2020
Impugnazione – istanza: Cosenza Calcio S.r.l.
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della società “per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.102/A del 22 Settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 circolare n.9 LNPB del 23 Settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 012 CSA del 6 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 027/Campionati Giovanili del 6.10.2020
Impugnazione – istanza: Cagliari Calcio S.p.A./Udinese Calcio S.p.A.
Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo per aver l’arbitro per errore riportato che la società ha effettuato una sostituzione all’33’ del secondo tempo, dopo che erano state già eseguite sostituzioni in tre momenti di gara…Ai fini della risoluzione del caso in esame, rileva l’art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 21 del 28/08/2019) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (art. 17 della precedente versione del C.G.S.). La diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante trova riscontro nel mezzo di prova audiovisivo di cui al documento 1 allegato al reclamo, con cui è stato possibile accertare che la sostituzione avvenuta al minuto 11 del secondo tempo della gara Udinese-Cagliari del 4 Ottobre 2020 è stata eseguita dalla squadra di casa e non dalla squadra ospite, come erroneamente refertato dal Direttore di gara. Peraltro, la stessa Udinese Calcio, con dichiarazione di riconoscimento (in atti) dell’8 Ottobre 2020, ad oggetto “gara Under 15 Udinese-Cagliari del 4/10/2020”, a firma del Responsabile del Sett. Giovanile Angelo Trevisan, ha attestato che, diversamente da quanto riportato nel rapporto di fine gara, la sostituzione del calciatore n. 10 con il calciatore n. 18 riportata per la squadra del Cagliari al minuto 11 del 2 tempo è invece da attribuirsi alla stessa Udinese Calcio. Dal mezzo di prova audiovisivo e dalla dichiarazione di riconoscimento depositata dall’Udinese Calcio emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale dei fatti relativi alla successione ed all’attribuzione delle sostituzioni, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo delle sostituzioni e ai calciatori interessati dalle stesse.
Massima: Ammessa la prova audiovisiva per dimostrare l’errore nelle sostituzioni compiuto dall’arbitro. Pertanto, la Corte, accolta l'istanza istruttoria proposta dalla reclamante, visionata la documentazione e considerati i vari precedenti in termini, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società Cagliari Calcio, annullando, per l'effetto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e ripristinare il risultato conseguito sul campo di 1-1.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 006 CSA del 23 Ottobre 2020
Decisione Impugnata: Decisioni merito gara Campionato Nazionale Serie B femminile A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. – S.S.D. RIOZZESE COMO S.R.L. del 13.09.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28/DCF del 25.09.2020
Impugnazione – istanza: S.S.D. Riozzese Como S.r.l./A.C. Perugia Calcio S.r.l.
Massima: Sanzionata con la perdita della gara la società per aver effettuato sostituzione al 41° del secondo tempo determinando la violazione del numero massimo di cinque sostituzioni consentito, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato in data 26 giugno 2020 della F.I.G.C….A dipanare la controversia, sono utili sul punto alcuni precedenti giurisprudenziali, molto recenti. Si fa riferimento segnatamente alla sentenza del Collegio di garanzia del CONI n. 19 del 2018, richiamata anche dalla reclamante, nonché a due pronunce di questa Corte del 2019, di cui una a Sezioni unite. Con riguardo alla sentenza del Collegio di garanzia del CONI, si evidenzia che la fattispecie che occupa è assolutamente differente da quella posta all’attenzione della Corte superiore. In vero, nel caso valutato dal Collegio di garanzia, la controversia aveva ad oggetto la sanzione comminata della perdita della gara per l’errata indicazione sulla distinta consegnata all’arbitro di un numero di calciatori di riserva maggiore rispetto a quello consentito dall’art. 23 del C.U. n. 1 del giorno 1 luglio 2017 della FIGC, in base al quale erano ammessi in panchina soltanto 7 calciatori. In questo caso, la Corte sportiva d’appello territoriale aveva sanzionato la squadra colpevole dell’errore con la sconfitta per 0 a 3. Sanzione senza dubbio molto afflittiva per una condotta che non aveva inciso sul regolare svolgimento della gara e che veniva pertanto cancellata dal Collegio di garanzia. Nella stessa direzione può essere letto un precedente di questa Corte ad oggetto un caso nel quale durante una gara era stata effettuata una sostituzione, dopo che erano già state effettuate ulteriori sostituzioni in tre momenti differenti dell’incontro. In questa particolare ipotesi il Collegio decise di comminare la sanzione della sola ammenda. Fu rilevato, in vero, che l’irregolarità potesse essere confinata nelle sole modalità con le quali le sostituzioni erano state effettuate (cfr. Corte sportiva d’appello, decisione n. 14 del 16 Ottobre 2019). Infatti, nel precedente richiamato, questa Corte, con una precisazione molto utile a risolvere anche il caso che occupa, evidenziò che «la sanzione di cui all’art. 10 C.G.S. [perdita della gara, ndr] si riferisce alla prima parte e cioè a quella secondo cui non si può andare oltre le cinque sostituzioni. La norma sanzionatoria non può, invece, essere utilizzata per la seconda parte e cioè per le modalità della sostituzione (tre interruzioni di gioco + quella dell’intervallo), in quanto in questo caso la sanzione della perdita della gara sarebbe assolutamente eccessiva e non connessa a quanto dice l’art. 10. Le modalità di sostituzione sono, infatti, a tutela del normale svolgimento della tempistica di gioco, ma sono cosa diversa dal far partecipare alla partita giocatori che non hanno titolo (perché in eccesso al numero delle sostituzioni già effettuate)» (Corte sportiva d’appello, decisione n. 14 del 16 Ottobre 2019, cit.). Si poneva dunque una distinzione dirimente: altro sono i momenti nei quali vengono realizzate le sostituzioni, altro è consentire ad un giocatore/giocatrice, oltre il numero delle sostituzioni previste, di prendere parte alla gara. Tale precedente, a ben vedere, recepiva altra decisione, sempre di questa Corte, ma a Sezioni unite, del primo Febbraio 2019, in C.U. n. 090/CSA, nella quale veniva posta ancora una volta la distinzione tra le modalità delle sostituzioni e il numero di sostituzioni. Nella pronuncia si afferma che «la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. [art. 10, comma 1, C.G.S. codice attualmente in vigore, ndr] possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorché tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima)». Se da un lato è vero che non viene dimostrato in concreto dal Perugia quanto la presenza della sesta giocatrice subentrata abbia influito sul risultato della gara, questa Corte non può che rilevare che l’ingresso in campo di un calciatore/calciatrice oltre il numero consentito comporti un non regolare svolgimento dell’incontro passibile di sanzione grave quale la perdita della gara ai danni della reclamante. Va ribadito, dunque, il principio sancito dalle Sezioni unite il quale afferma in maniera inequivocabile che la sostituzione in numero superiore a quanto consentito dal regolamento configuri la fattispecie del calciatore che partecipa alla gara “senza averne titolo”, comportando di conseguenza l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0014/CSA del 18 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 030/Campionati Giovanili del 17.9.2019
Impugnazione – istanza: U.S. AVELLINO 1912
Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 4 a 3 ed inflitta alla società l’ammenda di € 50,00 per avere al 27° del secondo tempo effettuato una sostituzione, dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara. Tale fatto non comporta la perdita della gara..Ai fini della risoluzione del caso in esame, rileva l’art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 21 del 28/08/2019) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (art. 17 della precedente versione del C.G.S.). La diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante non trova riscontro nel referto del Direttore di gara, dotato di fede privilegiata. La Corte, peraltro, non ritiene di dover accogliere l'istanza istruttoria proposta dalla reclamante, in quanto il Direttore di gara ha già provveduto ad inviare un supplemento di referto con cui ha confermato che le sostituzioni effettuate sono state esattamente quelle indicate nel rapporto di gara. Si aggiunga che nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale dei fatti da parte del Direttore di gara, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo delle sostituzioni e ai calciatori interessati dalle stesse. La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, e considerati i vari precedenti in termini, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società U.S. Avellino 1912, annullando, per l'effetto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 ma sanzionando la stessa con l'ammenda di € 50,00, in modo da renderla proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge. Infatti, questa Corte considera la sanzione della sconfitta per 0-3 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata. Infatti la sanzione richiamata dalla norma (art. 17, comma 4, vecchio CGS FIGC ora trasfusa nell’art. 10, comma 6, lett. a) trova applicazione per il caso in cui la squadra “….fa partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”: in questa ultima accezione si inquadra anche il caso previsto nell’art. 74, comma 2 delle NOIF secondo cui “…possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. E’ evidente che la sanzione di cui all’art. 10 CGS (testo che, ratione temporis, va applicato al caso di specie, si riferisce alla prima parte e cioè a quella secondo cui non si può andare oltre le cinque sostituzioni. La norma sanzionatoria non può, invece, essere utilizzata per la seconda parte e cioè per le modalità della sostituzione (tre interruzioni di gioco + quella dell’intervallo), in quanto in questo caso la sanzione della perdita della gara sarebbe assolutamente eccessiva e non connessa a quanto dice l’art. 10. Le modalità di sostituzione sono, infatti, a tutela del normale svolgimento della tempistica di gioco, ma sono cosa diversa dal far partecipare alla partita giocatori che non hanno titolo (perché in eccesso al numero delle sostituzioni già effettuate). Anche per tale motivo non occorre nemmeno sentire l’arbitro sulla questione delle interruzioni. In altre parole, nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla U.S. Avellino 1912, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur trattandosi di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico sportivo - integrando lo stesso una irregolarità - la U.S. Avellino 1912 non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, ma solo un’ammenda di € 50,00. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 38/2019 del 22 maggio 2019
Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 300,00 e l’inibizione, a carico del dirigente accompagnatore, sig. I. P., per quattordici giorni, senza disporre l’assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo.
Parti: ASD Aprilia Racing Femminile/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/FIGC Divisione Calcio Femminile/ASD Napoli Femminile
Massima: L’aver effettuato n. 5 sostituzioni, avvalendosi di 4 interruzioni del gioco, non comporta la mera sanzione dell’ammenda ma la perdita della gara, come previsto dall’art. 17, comma 4, lettera v), CGS. Annullata con rinvio la decisione della CSA, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 300,00 e l'inibizione, a carico del dirigente accompagnatore, per quattordici giorni, senza disporre l'assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo.…deve innanzitutto escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi sanzionabili con la mera ammenda (e con la inibizione temporanea), di cui al comma 6 dell’ art. 17 CGS FIGC (lì dove vi è l’elencazione di diversi casi in cui tale sanzione verrebbe applicata), non trattandosi, né di mero inadempimento formale (come sostenuto anche in motivazione della Corte Federale), né di quanto nella stessa disposizione previsto alle lettere “a)” e “b)”. Quanto alla sanzione della perdita della gara, come conseguenza di irregolare svolgimento della stessa, è vero, però, che il comma 5 dello stesso art. 17 non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenere tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori (come di tecnici ed assistenti) che ne siano inibiti (anche in base alle disposizioni di cui ai commi 1 e 33 dell’art. 34 e 34 bis delle NOIF) o che comunque non ne abbiano titolo. A questo punto occorre aggiungere che, anche il dubbio se la previsione di cui al detto comma 5 possa consistere, o meno, in una specificazione dei casi in cui comminare la perdita della gara, rispetto a quanto previsto dalla lettera “b” del comma 4, è risolto dal richiamo espresso all’art. 29, comma 7, che si occupa proprio della irregolarità della partecipazione di calciatori, tecnici ed assistenti. Insomma, il richiamo a dette disposizioni, così come si riscontra nella lettura del comma 5 dell’art. 17, autorizza a ritenere circoscritti ai soli casi ivi previsti la penalizzazione della perdita della gara. Resta il fatto che la lettera “c)” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale “rimedio” non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione od eccezione. D’altra parte, non sembra potersi dubitare che, a mente dell’art. 4 del C.U. n. 9/18, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie.
DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 89/CSA del 1 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 17.01.2019 – Com. Uff. 55 del 18.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO AL 23.01.2019 ALLA SIG.RA M.M., INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA RAVENNA WOMEN/FORTITUDO MOZZECANE DEL 14.01.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società per aver effettuato una sostituzione in più rispetto a quelle consentite dalla vigente normativa, in grado di condizionare la gara.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. CAMPOMORONE LADY AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO ALL’8.11.2018 AL SIG. R.O., INFLITTE SEGUITO GARA CAMPOMORONE LADY/JUVENTUS FEMMINILE DEL 21.10.2018
Massima: Non è sanzionata con la perdita della gara la società per avere quest’ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni del gioco, ma con l’ammenda di € 300,00 così ridotta dalla CSA rispetto ad € 300,00 inflitti dal GS…
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’EMPOLI LADIES F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 AL SIG. L.M., SEGUITO GARA AREZZO/EMPOLI DEL 14.10.2018
Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo ed inflitta alla società l’ammenda di € 50,00 per aver sostituito n. 4 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni in violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. C art. 4, ai sensi del quale le sostituzioni possono essere effettuate utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Deve premettersi che non è contestato che la reclamante società Empoli Ladies ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni. Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo. Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 8 del 6.7.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato Primavera (lett. c) - art. 4 – 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (6° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma. La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco. Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, in applicazione dell’art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Empoli Ladies e del dirigente responsabile della violazione sig. … rispettivamente, la sanzione dell’ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell’inibizione entro i limiti di quanto già scontato.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VAPA VIRTUS NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIFONE GIALLOVERDE/VAPA VIRTUS NAPOLI DEL 14.10.2018
Massima: Non è sanzionata con la perdita della gara la società per avere quest’ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni, ma con l’ammenda di € 300,00 così ridotta dalla CSA rispetto ad € 300,00 inflitti dal GS…Deve premettersi che, così come risulta dal referto arbitrale, la società Napoli Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 5 interruzioni del gioco Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l’ingiustificato rilievo attribuito dal Giudice Sportivo al campionato (minore) in cui la violazione sarebbe stata perpetrata, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l’utilizzo di un’interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata. Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, 5° comma, N.O.I.F. (tanto che le pronunce del Giudice Sportivo che avrebbero dato luogo a provvedimenti contradditori sono state in tal senso riformate da questa Corte Sportiva). Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato di serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma. La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco. Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Vapa Virtus Napoli deve essere respinto.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018
Massima: Non è sanzionata con la perdita della gara la società per avere quest’ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni, ma con l’ammenda di € 300,00 così ridotta dalla CSA rispetto ad € 300,00 inflitti dal GS…Deve premettersi che, così come risulta dal referto arbitrale, la società Napoli Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l’ingiustificato rilievo attribuito dal Giudice Sportivo al campionato (minore) in cui la violazione sarebbe stata perpetrata, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l’utilizzo di un’interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata. Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, 5° comma, N.O.I.F.. Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il Campionato di Serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma. La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco. Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Aprilia Racing Team Femminile deve essere respinto.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; INIBIZIONE DI GIORNI 14 AL SIG. P.I.; INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018
Massima: Non è sanzionata con la perdita della gara la società per avere quest’ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni, ma con l’ammenda di € 50,00 così ridotta dalla CSA rispetto ad € 300,00 inflitti dal GS….Quanto alla circostanza che sulla copia consegnata alla società (e da questa prodotta) le ultime due sostituzioni risultino entrambe annotate al minuto 28°, essa è contraddetta dall’originale del medesimo referto acquisito agli atti, ove la quarta sostituzione è invece chiaramente annotata siccome intervenuta al minuto 25°. E non vi è dubbio che, in caso di divergenze tra i due documenti, non può che attribuirsi rilievo al documento originale (al di là della non perfetta coincidenza tra originale e copia anche per altri versi). Accertata pertanto la ricorrenza di n. 4 interruzioni, il reclamo della A.S.D. Napoli Femminile deve essere respinto nella parte in cui sollecita l’annullamento totale delle sanzioni e, viceversa, parzialmente accolto nella misura in cui si ritiene che le sanzioni irrogate possano contenersi nell’ammenda di € 50,00 a carico della società e nell’inibizione per il periodo già scontato al dirigente …
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPEZIA CALCIO FEMMINILE/NOVESE CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018
Massima: Non è sanzionata con la perdita della gara la società per avere quest’ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni, in violazione del combinato disposto dell’art. 74, 2° comma. N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018…Deve premettersi che non è contestato che la società Novese Calcio Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni. Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l’ingiustificata diversità di regime sanzionatorio che il Giudice Sportivo ha applicato, per la medesima violazione, tra gare del campionato di serie B femminile e Primavera e gare del campionato di serie C femminile, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l’utilizzo di un’interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata. Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, 5° comma, N.O.I.F. (tanto che le pronunce del Giudice Sportivo che avrebbero dato luogo a provvedimenti contradditori sono state in tal senso riformate da questa Corte Sportiva). Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il Campionato di Serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma. La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco. Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Spezia Calcio Femminile deve essere respinto.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 ALLA SIG. B.S.R., SEGUITO GARA MOZZONICA/FEMMINILE INTER MILANO DEL 14.10.2018
Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo, ripristinato il risultato conseguito sul campo ed inflitta in luogo l’ammenda di € 50,00 alla società perché la sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste non comporta la perdita della gara, bensì l’ammenda. Il caso di specie: la reclamante ha sostituito n. 5 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni in violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. c) art. 4, ai sensi del quale le sostituzioni possono essere effettuate utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco…Deve premettersi che non è contestato che la reclamante società Femminile Inter Milano ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni. Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo. Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 8 del 6.7.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato Primavera (lett. c) - art. 4 – 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (6° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma. La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco. Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, in applicazione dell’art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Femminile Inter Milano e del dirigente responsabile della violazione sig. …, rispettivamente, la sanzione dell’ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell’inibizione entro i limiti di quanto già scontato.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 14/DCF del 17.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FOOTBALL MILAN LADIES AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 ALLA SIG. M.L.P., INFLITTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/AREZZO DEL 14.10.2018
Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo, ripristinato il risultato conseguito sul campo ed inflitta in luogo l’ammenda di € 50,00 alla società perché la sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste non comporta la perdita della gara, bensì l’ammenda. Il caso di specie: la reclamante ha sostituito n. 4 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni, in violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. B art. 6, ai sensi del quale possono essere effettuate n. 5 sostituzioni utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara, oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco….Deve premettersi che, così come risulta dal referto dell’arbitro sig. …. (le cui risultanze sul punto, oltre ad essere notoriamente assistite da fede privilegiata, vengono espressamente confermate dalle integrazioni in data 16.10.2018 e 17.10.2018), la società …. ha effettuato n. 4 sostituzioni in tempi diversi: nulla autorizza a ritenere che le sostituzioni della … e della …, intervenute rispettivamente ai minuti 27° e 28°, seppure ravvicinate, non abbiano comportato altrettante interruzioni del gioco. Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo. Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il C.U. n. 8 del 6.7.2018 ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato di serie B (lett. B - art. 6, 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (5° comma) che “possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”. Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in siffatta fattispecie, della sanzione della perdita della gara per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma. La disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato di serie B della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco. Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita), funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, in applicazione dell’art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Football Milan Ladies e del dirigente responsabile della violazione sig…… rispettivamente, la sanzione dell’ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell’inibizione entro i limiti di quanto già scontato.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 87/CSA del 09 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 17 SERIE C CARRARESE/OLBIA DEL 17.12.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che aveva sanzionato la società con la seguente motivazione: ” rilevato che la società Carrarese al 40° del secondo tempo ha effettuato una sostituzione; rilevato che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara; visto l’art.11 del Regolamento del Campionato (Com. Uff. n. 15 del 6.9.2017) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del C.G.S. …….“.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 62/Campionati Giovanili del 07.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B, S.P.A.L. 2013/BOLOGNA F.C. 1909
Massima: La CSA annulla la delibera del GS che aveva sanzionato la società con la perdita della gara per avere l’Arbitro, sia nel referto di gara che nel relativo supplemento , refertato che la società del 2° tempo aveva effettuato una sostituzione eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara (art. 10 del Regolamento del Campionato adottato con Com. Uff. n. 7 del 13.8.2016) per l’errore di trascrizione operato dall’arbitro e dallo stesso ammesso innanzi alla Procura Federale.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 6 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO, BASSANO VIRTUS/FORLÌ DEL 18.9.2016
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver al 25’ del secondo tempo effettuato due sostituzioni, pur dopo averne effettuate altre tre in altrettanti momenti di gara (al 15’, 18’ e 20’ del 2°tempo), così che detta sostituzione è stata effettuata in violazione dell’art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega Pro – Stagione Sportiva 2016/2017 – Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, ed ha influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S. Ai sensi del comma 2 del citato art. 11 del Regolamento, l’inosservanza del comma 1 del predetto articolo “comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del C.G.S.”. Orbene, in base all’art. 17, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, “4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: … b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; …”.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 - LEGA PRO, UNICUSANO FONDI/SAMBENEDETTESE DEL 18.9.2016
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver al 32° del secondo tempo, effettuato una sostituzione dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre movimenti di gara. L’art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n.15 del 19.08.2016) stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 17 del C.G.S.. Detta sostituzione ha influito sul regolare svolgimento della gara ed ai sensi dell’Art. 17, comma 4 del C.G.S. e deve essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28/Campionati Giovanili del 29.09.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, U.C. SAMPDORIA/U.S. ALESSANDRIA CALCIO DEL 27.9.2015
Massima: La C.S.A., in accoglimento del ricorso annulla la sanzione della perdita della gara per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito al minuto 21° del s.t. un giocatore dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi della gara e ripristina il risultato conseguito sul campo poiché dalle risultanza documentali acquisite al giudizio è subito emerso come nel caso di specie possa essersi verificato il refuso o errore di trascrizione, infatti, l’arbitro ha precisato che si è trattato di un mero refuso nelle annotazioni delle sostituzioni che ha, poi, indotto lo stesso all’errore materiale nella refertazione successiva.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, CARPI/BRESCIA DEL 12.9.2015
Massima: La C.S.A., in accoglimento del ricorso annulla la sanzione della perdita della gara per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito due calciatori (al 32° del s.t.) dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi della gara e ripristina il risultato conseguito sul campo poiché dalle risultanze documentali acquisite al giudizio è emerso come nel caso di specie possa essersi effettivamente verificato l’errore di trascrizione. Qualora, infatti, le due sostituzioni oggetto di reclamo fossero effettivamente avvenute simultaneamente al minuto 23° del s.t. e non al 28° del s.t., il relativo errore di annotazione avrebbe, poi, generato il “surplus” dei momenti in cui tali sostituzioni potevano essere effettuate. Circostanza, questa, peraltro, non contestata dalla società avversaria che nel comunicato interno non ha eccepito alcuna anomalia nelle sostituzioni avvenute appunto in tre momenti diversi. In tale ottica, il supplemento trasmesso dal direttore di gara consente di chiarire, in modo definitivo i momenti esatti delle sostituzioni, anche se rimane qualche discrepanza in ordine alla numerazione dei calciatori (11° s.t. esce 3 e non il 2 – 23° esce 9 entra 17 e non il 18). L’arbitro ha, in tal ottica, infatti, precisato che si è trattato di un mero refuso nelle annotazioni delle sostituzioni che ha, poi, ha indotto lo stesso all’errore materiale nella refertazione successiva.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 24 del 22.9.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 US LECCE/SS AKRAGAS DEL 20.9.2015
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito due calciatori al minuto 33 del s.t. dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi 3 della gara, limite, questo, imposto dall’art 11 del Regolamento del Campionato che, appunto, stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni di sette giocatori in tre momenti qualsiasi di gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Piane di Montegiorgio avverso decisioni merito gara Piane di Montegiorgio/Serralta del 27.1.2001 Massima: Viene sanzionata con la perdita della gara la società che ha compiuto quattro sostituzioni anziché le tre al massimo consentite e ciò anche qualora emerga dal rapporto dell’Arbitro che la società avrebbe effettuato, fra l’altro, l’impossibile sostituzione fra i calciatori, entrambi titolari e scesi in campo sin dall’inizio, atteso che deve ritenersi che si sia trattato di una indicazione materialmente errata, in quanto il Direttore di gara, pur ammettendo di non ricordare bene i fatti, ha confermato che le sostituzioni erano state comunque quattro e quindi che si era realmente verificata la violazione denunciata con l’iniziale reclamo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 25 del 27.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Caprino Calcio avverso decisioni merito gara Allievi Lallio Calcio/Caprino Calcio del 17.10.1999 Massima: Le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica non consentono deroghe: le società nel corso delle gare ufficiali hanno la facoltà di sostituire cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 25 del 14.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Bolzanetese V. Vinelli avverso decisioni merito gara Sampierdarenese 1946/Bolzanetese V. Vinelli del 13.12.199 8Massima: La sostituzione di un giocatore, se non è consentita (quarta sostituzione) concretizza una violazione che inficia la regolarità della gara nel momento stesso della sua verificazione, indipendentemente dalla sua durata. (Nel caso di specie si è verificata al 48° del secondo tempo). Consegue la perdita della gara.