Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 76 dell’11.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello del Donkeys Agnone avverso decisioni merito gara Donkeys Agnone/Rufrae del 16.3.2002 Massima: Quando il Giudice Sportivo in un primo momento non convalida il risultato della gara, il quale viene convalido solo successivamente a seguito di accertamenti, tale gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, in quanto non è stata annullata. La gara non sarebbe stata valida per scontare la squalifica soltanto se la stessa fosse stata annullata, cosa che nel caso di specie non si è verificata. Per cui il calciatore, per effetto della squalifica, è in posizione regolare nelle successive gare allorquando ha scontato la squalifica nella gara successiva alla pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo che disponeva la non omologazione. L’art. 17 comma 4 C.G.S. testualmente recita: “Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazìone in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi Disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 76 dell’11.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’Amatori Calcio Agnone avverso decisioni merito gara Rufrae/Amatori Calcio Agnone del 10.3.2002 Massima: Quando il Giudice Sportivo in un primo momento non convalida il risultato della gara, il quale viene convalido solo successivamente a seguito di accertamenti, tale gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, in quanto non è stata annullata. La gara non sarebbe stata valida per scontare la squalifica soltanto se la stessa fosse stata annullata, cosa che nel caso di specie non si è verificata. Per cui il calciatore, per effetto della squalifica, è in posizione regolare nelle successive gare allorquando ha scontato la squalifica nella gara successiva alla pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo che disponeva la non omologazione. L’art. 17 comma 4 C.G.S. testualmente recita: “Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi Disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.
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