Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 61/2024

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, I Sezione, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla partita Cittadella - Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente [omissis], le sanzioni dell'ammenda e dell'ammonizione e, a carico della società Cittadella, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l. con il punteggio di 0-3

Impugnazione Istanza: A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Pisa Sporting Club S.r.l / Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Rigettato il reclamo avverso la decisione della CSA che aveva inflitto alla società la sanzione della Perdita della gara per posizione irregolare del calciatore che non poteva prendervi parte in quanto non inserito nella distinta di gara dei 23 calciatori selezionati per partecipare alla partita….In tal senso, occorre richiamare l'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il quale sancisce che "i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara" e che "un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa". Occorre, altresì, aggiungere che nella "Guida Pratica AIA", allegata al medesimo Regolamento, nella parte in cui tratta del valore da attribuire agli elenchi nominativi dei calciatori componenti delle squadre, che devono essere presentati all'arbitro prima dell'inizio della gara, è chiaramente prescritto che le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio, al fine di assicurare in termini certi, in un contesto di reciproca lealtà e trasparenza, il rispetto della par condicio della competizione sportiva. Quindi, se un giocatore non è stato inserito nell'elenco consegnato all'arbitro prima dell'inizio di una gara, allora questi non potrà prendere parte alla gara stessa. Nel caso in ispecie, risulta incontrovertibile che il calciatore [omissis] non sia stato inserito nella lista consegnata all'arbitro prima dell'inizio della partita, con la indiscutibile conseguenza che la società resistente ha violato la norma (art. 3.3.) del già citato Regolamento. Questo Collegio, anche in funzione nomofilattica, è chiamato a stabilire se la violazione di cui sopra rientri o meno tra quelle sanzionate dal comma 6 dell'art. 10 del CGS e, segnatamente, in quella prevista alla lett."a", che prevede la perdita della gara a danno della società che l'abbia commessa. La norma, infatti, prevede la sanzione della perdita della gara da infliggere alla società che “fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte". L’art. 10 CGS FIGC, rubricato “sanzione della perdita della gara”, al comma 6, lett. a), così dispone: “6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, [...] alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio prima ricordato. Pertanto, un calciatore non “iscritto in elenco prima dell’inizio della gara” non ha alcun “titolo a prendervi parte” e, in caso la società contravvenga a tale disposizione, è punita con la “sanzione della perdita della gara”. Va, altresì, chiarita la locuzione “non avere titolo per partecipare alla gara”, che delinea il parametro applicativo della sanzione prevista ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC. Sul punto, la ricorrente riconduce l’espressione “titolo per prendervi parte”, di cui al citato art. 10, comma 6, lett. a), al possesso di una serie di requisiti, tra i quali quello di “essere regolarmente tesserati per la società in cui si gioca”, oppure “nell’assenza di squalifiche o procedimenti impeditivi in corso”. Tale ricostruzione non trova, però, riscontro in alcuna disposizione normativa né - come affermato dal giudice di Appello - “può evincersi, sul piano letterale né su quello logico, dalla piana lettura della norma in argomento, deponendo viceversa il suo immediato significato nel senso di un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara”. In altri termini, la richiamata norma non indica tassativamente tutti i casi specifici che causano la perdita del “titolo per partecipare alla gara”, ma con tale locuzione svolge “un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara”, tra le quali vi è la “ipotesi” richiamata dall’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. L'art. 3.3 del Regolamento, infatti, prevede che un calciatore di riserva, il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara, non possa partecipare alla stessa, come dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo. Occorre, infine, chiarire la questione concernente lo “errore materiale”, come richiesto da parte resistente, che invoca la “scusabilità dell’errore”. Si sostiene che la scelta di inserire in distinta un calciatore piuttosto che un altro è frutto di un errore da “lapsus calami”, un errore materiale dovuto alla circostanza che i “nomi occupano righe vicine”. Occorre, però, tenere in giusta considerazione la distinta di gara, la cui funzione è “volta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni [...] ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata” (decisione Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 37/2021). Ammettere una deroga della corretta compilazione della distinta di gara vorrebbe dire consentire di modificare, rispetto alla iniziale distinta di gara, l’elenco dei propri atleti da schierare per disputare la partita, adducendo la scusabilità dell’errore sia pure dovuto alla buona fede e frutto di un errore materiale. In tal modo, però, si finirebbe, da un lato, con il legittimare una violazione dell’art. 3.3 del Regolamento, dall’altro lato, verrebbe meno il rispetto della “par condicio” fra le squadre in competizione, consentendo a una delle due l’inserimento, a partita iniziata, di un nuovo giocatore a insaputa del giudice di gara e della squadra concorrente. Coglie nel segno il Giudice di Appello laddove afferma che nel caso in ispecie “non è possibile sostenere che la Cittadella abbia commesso [...] un mero errore materiale, trattandosi dell’inserimento in lista di un nominativo nuovo e nient’affatto confondibile con altri”. La sanzione della perdita della gara a tavolino costituisce effetto della corretta applicazione dell’impianto normativo disciplinare del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che non è sindacabile dall’odierno Collegio, quale giudice di legittimità, e che non può essere - detta sanzione - disapplicata tout court per asserita “eccessività”. Irrilevanti appaiono, al riguardo, le insistite doglianze difensive che invocano un intervento in via di “equità”, principio estraneo alla giurisdizione dell’odierno decidente. Ed infatti, una pronuncia che consentisse una deroga interpretativa, diversamente da quanto prescritto dall’art. 3.3 del Regolamento, finirebbe con l’avere un rilevante peso a futura memoria, che potrebbe condizionare la regolarità e la sportività delle competizioni calcistiche, posto che le norme dell’ordinamento sportivo si basano, per quanto concerne la loro corretta applicazione, sulle pronunce degli Organi di giustizia sportiva, che operano, pertanto, in contesto giuridico similare a quello di common law, fondato sullo stare decisis, dove cioè, la sentenza del giudice costituisce un precedente al quale rifarsi per i successivi giudizi.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0009/CSA del 2 Ottobre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, in relazione alla gara Cittadella/Pisa del 27.08.24, valevole per il campionato di serie B 2024-2025

Impugnazione – istanza: - Pisa Sporting Club S.r.l/A.S. Cittadella S.r.l.

Massima: Riformata la decisione del GS e per l’effetto inflitta alla società la sanzione della perdita della gara per la partecipazione irregolare del calciatore alla stessa che "non aveva titolo per partecipare alla gara, in quanto non inserito nell'unica distinta consegnata prima dell'inizio della partita" e ciò in violazione della norma di cui all'art.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio….L'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio sancisce che "i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara" e che "un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa". Sul punto, per completezza vale soggiungere che, nella "Guida Pratica AIA", allegata al medesimo regolamento, nella parte in cui tratta del valore da attribuire agli elenchi nominativi dei calciatori componenti delle squadre che devono essere presentati all'arbitro prima dell'inizio della gara, si legge testualmente che le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. Tanto evidentemente al fine di assicurare in termini certi, in un contesto di reciproca lealtà e trasparenza, identiche condizioni competitive alle due compagini. In altre parole, un giocatore che non sia stato inserito nell'elenco consegnato all'arbitro prima dell'inizio di una gara non potrà prendere parte alla stessa. Nel caso in esame, è pacifico che il calciatore … non sia stato inserito nella lista consegnata all'arbitro prima dell'inizio della partita, con la indiscutibile conseguenza che la società resistente ha violato l'anzidetta norma del citato Regolamento. La Corte, nell'esaminare il reclamo, deve, quindi, stabilire solo se la violazione di cui sopra rientri o meno tra quelle sanzionate dal comma 6 dell'art.10 del C.G.S. e, segnatamente, in quella prevista alla lett."a", che prevede la perdita della gara a danno della società che l'abbia commessa. Secondo quest'ultima norma, infatti, la sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che " fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte". Così perimetrata la divisata quaestio iuris, il Collegio ritiene che la res controversa sia agevolmente sussumibile nel perimetro operativo di cui alla richiamata disposizione sanzionatoria. E, invero, per quanto qui di più diretto interesse, viene in rilievo il contenuto precettivo della formulazione che impinge nella mancanza, in capo al calciatore …, schierato a partita in corso, di un titolo giustificativo che ne legittimasse la partecipazione. Nella suddetta prospettiva, è infatti di tutta evidenza - come fatto palese dallo stesso chiaro valore semantico della disposizione in argomento - che la latitudine applicativa del suddetto principio sia da ricercare, per effetto della tecnica di normazione per relationem privilegiata dal legislatore sportivo, nelle regole che governano l'ordinamento di settore onde individuare, nei singoli casi ivi disciplinati, se un calciatore possa legittimamente partecipare o meno alla singola competizione. E', dunque, di tutta evidenza come, per i profili qui in rilievo, il precetto che integra, con dignità giuridica di norma speciale, il titolo di legittimazione a partecipare alla gara debba essere mutuato dal soprarichiamato articolo 3.3 del Regolamento del gioco del calcio che, in maniera inequivoca, fissa, in positivo, le condizioni richieste ai fini della partecipazione alla gara dei calciatori di riserva e finanche esplicita, in negativo, le conseguenze rinvenienti dalla mancanza delle suddette condizioni, chiarendo che in siffatte evenienze il calciatore non potrà partecipare alla gara. Orbene, non avendo il calciatore …s titolo alla stregua dell'ordinamento di settore a partecipare alla gara, s'impone, in ragione del chiaro valore semantico della previsione di cui al comma 6 dell'articolo 10, lettera a, la sanzione della perdita della gara. D'altro canto, anche una lettura sistemica della norma in commento conduce alle medesime conclusioni, atteso che la partecipazione alla competizione di un calciatore non legittimato interferisce, per definizione, sull'ordinario svolgimento della gara, alterandone la regolarità. Sulla questione, questo Collegio non ignora che, in altre circostanze, il Collegio di Garanzia del CONI e questa stessa Corte hanno stabilito che una mera irregolarità nella redazione della lista iniziale consegnata all'arbitro non possa essere sanzionata con la perdita della gara per la squadra responsabile, perché la norma di cui all'art.10 del C.G.S. non prevede una espressa sanzione in questa ipotesi. Si deve, però, precisare che, in tutte le fattispecie esaminate dagli altri Giudici, non è stato mai esaminato una caso come quello in esame e, cioè, che un giocatore, non presente nella lista iniziale presentata all'arbitro, sia poi andato in panchina e persino entrato in campo, caso questo che, come visto, è fatto oggetto di una diretta e speciale regolamentazione nella disciplina di settore.  Nelle altre fattispecie, invero, l'irregolarità nella redazione della lista consisteva non già nel mancato inserimento del nominativo di un calciatore (poi entrato in campo), bensì, ad esempio, nell'aver indicato 23 nominativi anziché 22 (quindi, con tutti nominativi indicati, sebbene in eccesso). Anche la giurisprudenza citata dalla resistente, fatta salva la sintetica decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale della Campania, sembra, peraltro, avere ad oggetto una casistica ben diversa, rappresentata da un lato da errori materiali su nominativi aventi il medesimo cognome e dall'altro, nel caso della Corte Federale, dalla partecipazione di un calciatore in mancanza di tesseramento e della concreta impossibilità per la Corte di applicare la sanzione della perdita della gara per essere nel frattempo finito il campionato in questione. Di contro, il richiamato art.10, comma 6, lett."a", come già ricordato, prevede che la sanzione della perdita della gara venga comminata, per quel che qui interessa, nel caso in cui una società faccia partecipare ad una gara un calciatore che non abbia titolo a prendervi parte. A tal riguardo, non può essere qui condivisa la lettura privilegiata dalla parte convenuta, secondo cui l'espressione "non abbia titolo" debba essere circoscritta alle sole fattispecie in cui un giocatore non sia tesserato per la società che lo impiega ovvero tesserato per diverso club e/o non abbia l'età richiesta dalla normativa sportiva e/o sprovvisto dell'idoneità sportiva. Tale criterio selettivo non può, invero, evincersi, né sul piano letterale né su quello logico, dalla piana lettura della norma in argomento, deponendo viceversa il suo immediato significato nel senso di un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara. A questo proposito, il fatto che l'art.3.3 del giuoco del calcio preveda espressamente che un calciatore di riserva il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non possa partecipare alla stessa equivale senz'altro a dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo. In conclusione, è di tutta evidenza, che il calciatore …., non iscritto nella lista iniziale consegnata all'arbitro, non avesse titolo e, cioè, non fosse legittimato a partecipare alla gara come previsto dall'art.3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. D'altro canto, e come sopra già evidenziato, il fatto che il calciatore … sia entrato in campo rappresenta di per sè una circostanza che ha influito sul regolare sviluppo della gara o comunque ne ha impedito la regolare effettuazione.  Il calciatore, invero, ha sicuramente partecipato al gioco, contribuendo alle sorti della squadra in cui milita e al risultato finale. Nel caso in esame, la Corte ritiene, dunque, che debba trovare applicazione, in danno della Cittadella, la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.10, comma 6, lett."a".

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 6 febbraio 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 15.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Valle del Giovenco avverso decisioni merito gara Valle del Giovenco/Nuova S. Francesco d’Assisi del 4.12.2005 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara quando dalle dichiarazioni dell’arbitro - non essendo possibili altri riscontri di natura oggettiva – emerge che è entrato in campo il calciatore con il n. 18 non presente in distinta, a nulla rilevando l’osservazione della società che sostiene che ad entrare in campo sia stato il calictaore indicato in distinta con il n. 15 che per errore aveva indossato il n. 18. (Il caso di specie: L’arbitro della gara comunicava – in sede di richiesta di chiarimenti - al Giudice Sportivo di 2° Grado, che nel corso della gara, al minuto 22° del secondo tempo la società effettuava una sostituzione in cui usciva dal campo il calciatore con il numero 8 ed entrava quello con il numero 18. Specificava il direttore di gara che il numero 18 non risultava nella distinta presentata prima della gara e che non si era accorto di tale circostanza al momento della sostituzione). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Reggiana avverso decisioni merito gara Chievo Verona/Reggiana del 15.11.1998 Massima: Quando la società lamenta che nella squadra avversaria è entrato in campo un calciatore non inserito nella distinta di gara, deve preannunciare il reclamo al Giudice sportivo ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera b) C.G.S. L'entrata in campo di un calciatore che non figurava nell'elenco prescritto dall'art. 61 comma 1 N.O.I.F, risulta con chiarezza dagli atti ufficiali (è stata anche segnalata dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini che ne informò il quarto ufficiale di gara). Ne consegue che per denunciare il fatto, così palese, sotto il riflesso che poteva assumere in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, la società reclamante avrebbe dovuto (o meglio potuto) seguire le modalità indicate dell'art. 18 comma 2 lettera b) C.G.S. Ciò non è stato fatto e quindi, trascorso invano il mezzo offerto dal regolamento, è venuto meno il diritto della società di dolersi dell'irregolarità commessa dall'avversaria. D'altro canto, il potere-dovere del Giudice Sportivo di instaurare d'ufficio il procedimento ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera a) si è consumato una volta che con il comunicato Ufficiale fu reso noto il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo, dopo intervenuta la c.d. "omologazione" residuava solo un potere di carattere disciplinare che il Giudice Sportivo ha esercitato infliggendo le sanzioni del caso con esclusione di provvedimenti modificativi del risultato della gara.
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