Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 17 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello della Nuova Pol Divino Amore avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Calcioa Cinque Serie A Lazio Calcio a Cinque/Nuova Fivino Amore dell’11.3.2000
Massima: Nell’ambito del Calcio a Cinque non integra una violazione regolamentare la circostanza che dopo la segnatura della rete la società non avrebbe reintegrato l'organico (decisioni I.F.A.B. in calce all'art. 12 delle Regole del giuoco Calcio a Cinque), atteso che questa è "facoltà" concessa alla squadra di completare il numero dei propri calciatori, e non già di "obbligo" dalla cui inosservanza far discendere conseguenze a carico della società inadempiente.