Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. San Prisco avverso decisioni merito gara Virtus P.P./S. Prisco del 21.1.2001
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore per l’attuale società quando è stato per il terzo anno consecutivo trasferito a titolo temporaneo, in violazione dell’art. 101 comma 1 N.O.I.F., dalla società di appartenenza.
Massima: Quando nelle more del procedimento disciplinare, la Commissione Tesseramenti ha dichiarato che il tesseramento del calciatore è avvenuto a titolo definitivo in favore della società - poiché ha constatato che per mero errore materiale il modulo di trasferimento del calciatore era stato compilato a titolo temporaneo, laddove l’intendimento delle parti interessate era che si trattasse di cessione definitiva - consegue la regolare partecipazione del tesserato alla gara.