Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C - Riunione del 6 marzo 2006 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.34 del 02.02.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Intercomunale Collesalvetti avverso decisioni merito gara Livorno Nord Pontino/Int.le Collesalvetti del 5.11.2005
Massima: Viene disposta la ripetizione della gara, quando l’arbitro ammette in sede di chiarimenti che per proprio errore ha concesso il rigore in luogo del calcio di punizione quando le squadre erano sul 2 a 1 diventato al termine della gara 2 a 2, anche qualora di tale errore non vi sia traccia nel referto arbitrale, ma sia stato confidato al capitano della squadra. Ciò in quanto l’errore ha inciso sul regolare svolgimento della gara.