Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C - Riunione del 13 aprile 2006 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Ricorso della A.C. Juve Poggiomarino avverso decisioni merito gara S. Maria La Carità/Juve Poggiomarino del 7.1.2006
Massima: Consegue la ripetizione della gara, quando l’arbitro ha ammesso che per errore tecnico l’ha irregolarmente sospesa a seguito di gravi intemperanze dei calciatori. L’errore tecnico commesso dall’arbitro di sospendere la agra, comunque da lui confermato, elide qualsiasi valenza tecnica della gara da quel momento in poi; non è ipotizzabile, pertanto, la sanzione della perdita della gara in quanto la stessa non è più valida dal momento dell’errore tecnico arbitrale, e le sanzioni disciplinari, peraltro adottate, non possono consistere nella perdita della gara, la cui irregolarità risaliva al precedente momento dell’errore tecnico.