Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 giugno 2007– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4 agosto 2005 - www.figc.it Parti: Brescia Calcio Spa contro F.I.G.C. e Juventus F.C. Spa Massima: Quando la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società nei confronti della FIGC e di altra società, presuppone, quale antecedente logico giuridico, la modifica dei risultati acquisiti sul campo (il che postulerebbe necessariamente una previa pronuncia caducatoria dell’omologazione di quei risultati), la domanda è inammissibile perché è precluso al collegio della Camera di Conciliazione, ai sensi dell’art. 27.3 dello Statuto federale, vigente al momento della domanda, pronunciarsi sulle controversie relative alla omologazioni dei risultati di gara. Né sembra rilevare, in contrario, il fatto che la società istante agisca per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla illegittima formazione della graduatoria del campionato 2004-2005 e dalla sua esclusione dai campionati di serie A successivi. Ciò perché l’accoglimento di una tale domanda comporterebbe pur sempre l’accertamento, con efficacia di giudicato tra le parti del presente procedimento, della illegittimità dell’omologazione dei risultati di gara. Va richiamato, a questo proposito, l’orientamento secondo cui “La non conformità di una situazione giuridica al diritto oggettivo (cosiddetta antigiuridicità in senso oggettivo), quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, non può essere accertata in via incidentale e senza efficacia di giudicato” (Cass. civ. Sez. II, 27/03/2003, n. 4538). Deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda avanzata dalla società, implicando necessariamente essa una pronuncia relativa alla omologazione dei risultati di gara, sottratta espressamente alla cognizione arbitrale dall’art. 27. 3 dello Statuto federale.
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