Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 maggio 2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 15/CDN del 15 novembre 2007 – www.figc.it Parti: A.C. Città di Castello contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Avverso la decisione della CDN che ha dichiarato inammissibile il reclamo per non aver la ricorrente inviato contestualmente copia del reclamo alla contropartea, Procura Federale, è competente a decidere la Camera di Conciliazione. La declaratoria di inammissibilità del procedimento di impugnazione endofederale non impedisce di accedere all’arbitrato presso la Camera. Come in altro precedente di questa Camera è dato modo di leggere, «implicato dall’eccezione è l’inquadramento del presente rimedio entro una prospettiva recentemente condivisa anche in sede scientifica, e cioè che, mutatis mutandis, “la posizione della Camera, in sintesi, non è assimilabile a quella della Corte suprema rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali (come impropriamente usa dire etichettandola “Cassazione dello sport” e indebitamente omologandola al “Giudice di ultima istanza” noto, per esempio, in materia di doping), quanto a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”: assimilazione dalla quale discende, per quanto interessa, che il comune presupposto del previo esaurimento dei “ricorsi interni” deve essere inteso nel senso ormai stabilmente acquisito all’ esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non è soddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del  ricorso considerato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99, 25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98, 27.4.2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.)». Dunque, l’inammissibilità dichiarata dalla C.D.N., in concreto, è stata malamente pronunciata, vuoi perché il vizio asseritamente rilevato, non appare in generale assistito dal presidio della sanzione processuale effettivamente applicata, vuoi perché in particolare, il preteso vizio neppure sussiste. Infatti, da una parte non deriva l’inammissibilità del gravame dalla circostanza (che la C.D.N. definisce «irrituale») che «l’impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare», e ciò in quanto il «dovere» di comunicazione del «reclamo» anche «alla controparte», da adempiere «contestualmente» all’investitura dell’organo giudicante e da intendersi evidentemente cum grano salis, non toglie che sia sempre e solo la manifestazione rivolta all’«organo competente» quella che impedisce la decadenza dal diritto (che altrimenti permane) di conseguire la decisione nel merito dell’impugnazione, tanto più quando -come nella specie non si dubita che anche la comunicazione alla c.d. controparte, finanche anteriore rispetto all’audizione del Giudice, abbia comunque rispettato il termine finale per la proposizione del rimedio. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CAF pubblicata sulC.U. n. 57 del 20.6.2007 - www.figc.it Parti: F.C.D. Raffadali contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Massima: E’ ammissibile il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport avverso la decisione della CAF che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla società avverso la decisione della Commissione disciplinare per il mancato invio di copia del preannuncio di reclamo alla controparte ai sensi dell’art. 33 C.G.S. quando la CAF ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso.
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