Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 marzo 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione del 19 dicembre 2005 del Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti che ha determinato nella misura dell’8,1% - in luogo dell’ordinario 18% - la percentuale degli incassi al botteghino spettanti al Treviso FBC 1933 S.r.l. per le partite disputate in trasferta nella stagione 2005/2006 e la decisione di cui al C.U. n. 16/Cf in data 16.06.2006 della Corte Federale- www.figc.it
Parti: Treviso F.B.C. 1993 Srl contro F.I.G.C. e L.N.P. e Consiglio di Lega della L.N.P.
Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato alla Camera di Conciliazione con la quale si impugna la decisione del 19 dicembre 2005 del Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti che ha determinato nella misura dell’8,1% - in luogo dell’ordinario 18% - la percentuale degli incassi al botteghino spettanti al Treviso FBC 1933 S.r.l. per le partite disputate in trasferta nella stagione 2005/2006, in seguito alla decisione della Corte Federale di cui al C.U. n. 16/Cf del 16.06.2006. Invero la Corte Federale si è pronunciata sull’istanza del Commissario Straordinario della FIGC, a ciò sollecitato dalla società. Ne consegue che il provvedimento della Corte Federale ha valenza meramente dichiarativa e non costituisce pronuncia risolutiva di una procedura di tipo contenzioso volta a definire un assetto di rapporti controverso. In quanto tale esso non rappresenta un mezzo di impugnazione del decisum del Consiglio di Lega, e la sua pubblicazione non determina il decorso di un nuovo termine per l’impugnazione di tale provvedimento (e del precedente del Consiglio di Lega) innanzi alla Camera del CONI. La società istante avrebbe pertanto dovuto proporre istanza di conciliazione (propedeutica all’instaurazione del successivo procedimento arbitrale) entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento del Consiglio di Lega della Lega Nazionale Professionisti. In difetto di una tempestiva impugnazione, ne consegue l’inammissibilità dell’istanza arbitrale.