Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Ammissione della F.C. Rossanese 1909 al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2007-2008 - www.figc.it Parti: A.S. Roccella contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - F.C. Rossanese 1909 A.S.D. Massima: E’ ammissibile il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport avverso la decisione del Comitato Regionale che ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione 2007/2008, una società, neoretrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, alla ricorrente il 1° posto “delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili” (1° fascia – graduatoria vincenti play-off Promozione).La legittimazione ad agire costituisce, infatti, la titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa indipendentemente dalla questione dell’effettiva titolarità del rapporto controverso. Come noto, la legittimazione attiva, strettamente connessa alla sussistenza del correlato interesse a ricorrere, presuppone la titolarità in capo al soggetto ricorrente della posizione giuridica che si assume lesa dal provvedimento impugnato. Legittimato ad agire è, dunque, il soggetto cui la legge in via generale ed astratta, in considerazione di una certa qualità o status rivestiti, attribuisce il potere di far valere in giudizio un determinato diritto. Al riguardo, la Camera Arbitrale ha elaborato, in ipotesi analoghe alla fattispecie in esame, il principio in base al quale sussiste la legittimazione ad agire quando il diritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato è incontestato in relazione all’utilità concreta che ne riceve parte istante (Lodo 01/09/2004 S.S. Empoli F.C.-F.I.G.C.) Nel caso di specie, la società istante, attesa la sua posizione di prima classificata fra “le altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili”, nel caso di esclusione dal campionato di altra società avrebbe, senza dubbio, avuto titolo per essere iscritta al campionato medesimo. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 novembre 2007– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione dello Sporting Gatteo A.S.D al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2007-2008 Parti: Sporting Gatteo A.S.D.contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC / LND Massima: E’ ammissibile il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport avverso la decisione del Comitato Regionale del mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Campionato di competenza per violazione dell’art. 19, comma 2, N.O.I.F Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Esclusione della Juventina F.F.C. dalla graduatoria delle domande per l’ammissione al campionato di calcio a cinque, stagione 2006/2007 di Serie C1 Parti: Juventina F.F.C. contro F.I.G.C. – LND - Comitato Regionale delle Marche della FIGC - P.A. Futsal Makkia Urbino + Altri Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Camera di Conciliazione con il quale la società impugna la esclusione dalla graduatoria per l’ammissione al campionato di calcio a cinque, stagione 2006/2007 di Serie C1 in quanto l’applicazione delle norme riguardanti il ripescaggio delle società nella serie superiore è regolata dall’ordinamento federale il quale ha regolato puntualmente i criteri di sostituzione delle società non ammesse ai campionati di Serie C1 e C2, imponendo alle società astrattamente ammesse al sistema dei ripescaggi, una serie di oneri procedimentali addirittura precedenti il completamento degli accertamenti sui requisiti delle società aventi il titolo sportivo allo svolgimento del campionato di serie superiore, ovvero stabilendo disposizioni, quali quella contestata, applicabili senza tenere conto dal concreto grado di maturazione dell’aspettativa al ripescaggio. La disposizione contestata, se lesiva, dunque, lo era immediatamente e direttamente, per tutte le società destinatarie. Ne consegue, pertanto, che il relativo potere di azione si è consumato decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali, con la conseguenza che la loro impugnazione, proposta con l’istanza di arbitrato introduttiva del giudizio, deve essere dichiarata inammissibile. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione della Spal S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: Spal S.p.A. contro F.I.G.C. Massima: Non merita accoglimento la censura promossa dalla società relativa all’attività degli organi della FIGC, ed alla deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei diritti della difesa, per aver l’organo tecnico di appello dapprima ed il Consiglio Federale poi omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia, ed effettuare una comparazione degli interessi coinvolti. In primo luogo, anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla ricorrente nella domanda di arbitrato. In secondo luogo, lo svolgimento stesso del procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, in adempimento dell’ordinario onere probatorio ad essa incombente,, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione della Polisportiva Rosetana Calcio Srl al Campionato di Calcio Professionistico di Serie C2 per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: Polisportiva Rosetana Calcio Srl contro F.I.G.C. Massima: Non merita accoglimento la censura promossa dalla società relativa all’attività degli organi della FIGC, ed alla deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei diritti della difesa, per aver l’organo tecnico di appello dapprima ed il Consiglio Federale poi omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia, ed effettuare una comparazione degli interessi coinvolti. In primo luogo, anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla ricorrente nella domanda di arbitrato. In secondo luogo, lo svolgimento stesso del procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, in adempimento dell’ordinario onere probatorio ad essa incombente,, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione del Torino Calcio Srl al Campionato di Calcio Professionistico di Serie A per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it Parti: Torino Calcio S.p.A. contro F.I.G.C. - Torino Calcio srl Massima: Non merita accoglimento la censura promossa dalla società relativa all’attività degli organi della FIGC, ed alla deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei diritti della difesa, per aver l’organo tecnico di appello dapprima ed il Consiglio Federale poi omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia, ed effettuare una comparazione degli interessi coinvolti. In primo luogo, anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla ricorrente nella domanda di arbitrato. In secondo luogo, lo svolgimento stesso del procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, in adempimento dell’ordinario onere probatorio ad essa incombente,, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione della Salernitana Sport S.p.A. al Campionato Professionistico di Serie B, per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: Salernitana Sport S.p.A. contro F.I.G.C. Massima: Non merita accoglimento la censura promossa dalla società relativa all’attività degli organi della FIGC, ed alla deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei diritti della difesa, per aver l’organo tecnico di appello dapprima ed il Consiglio Federale poi omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia, ed effettuare una comparazione degli interessi coinvolti. In primo luogo, anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla ricorrente nella domanda di arbitrato. In secondo luogo, lo svolgimento stesso del procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, in adempimento dell’ordinario onere probatorio ad essa incombente,, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione del F.C. Sporting Benevento Srl al Campionato Professionistico di Serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006- www.figc.it Parti: F.C. Sporting Benevento Srl contro F.I.G.C. Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione il ricorso con il quale la società chiede l’annullamento delle norme che stabiliscono i requisiti e gli adempimenti per l’ammissione ai campionati professionistici per la stagione 2005-2006. La legge 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, all’art. 12 (“Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), nel testo oggi vigente, dispone che: “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”. In tale quadro, le regole stabilite dal CU n. 189/A, imponendo un “reale” (e non meramente “contabile”) risanamento finanziario, attraverso il pagamento dei debiti scaduti verso l’Erario, gli enti previdenziali, i tesserati e gli altri soggetti del sistema sportivo (ovvero, in alternativa, l’esistenza di un contenzioso non temerario relativo a tali debiti), nonché presupponendo precisi parametri di consistenza patrimoniale, appaiono pienamente legittime, giustificate e congrue rispetto allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sulla base di uguali condizioni di partecipazione per le varie società professionistiche, ed in linea con parametri costituzionalmente orientati. Massima: Il Regolamento particolare, in materia di iscrizione ai campionati professionistici, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 dicembre 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione del Cosenza Calcio 1914 al Campionato Professionistico- www.figc.it Parti: Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. contro F.I.G.C. Massima: E’ improcedibile la domanda avanzata dalla società alla Camera di Conciliazione, relativamente all’iscrizione al campionato professionistico, allorquando non contiene la dichiarazione richiesta dall’ art. 8 comma 2 del vigente Regolamento, disposizione che per quanto qui rileva così recita: «La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell’istanza, [...] depositare una dichiarazione sottoscritta con la quale dà atto che la decisione arbitrale richiesta viene fin d’ora riconosciuta come espressa manifestazione della propria volontà e di conseguenza si impegna a rispettarla». Si tratta dunque di una dichiarazione espressamente richiesta dal Regolamento che governa l’attività della Camera e la cui mancanza è appositamente sanzionata con la improcedibilità, istituto giuridico che preclude la prosecuzione di un procedimento pur consentendo alla parte di riproporre la medesima domanda una volta rimosso il vizio procedurale (e sempreché non sussistano impedimenti di altro genere, quali il decorso dei termini o altri). La parte attrice, nel rivolgersi alla Camera, si è avvalsa per convenire in giudizio la F.I.G.C. della clausola compromissoria di cui all’art. 27 comma 4 dello Statuto F.I.G.C., disposizione la quale (nella versione vigente al momento dell’istanza) prevede, per quanto qui rileva, che «la Federazione ed i soggetti di cui al precedente comma 1 accettano di risolvere la controversia in via definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., con nomina degli arbitri e svolgimento della procedura sulla base dello Statuto del C.O.N.I. e del relativo regolamento di attuazione». Dunque la parte attrice, con la propria istanza arbitrale, ha accettato di rispettare lo Statuto del CONI e, in particolare, la disciplina regolamentare la quale, in attuazione dello Statuto, disciplina specificamente la Camera. Nonostante ciò, nella sua istanza la parte attrice si è rifiutata di formulare la predetta dichiarazione in base all’argomento che il presente procedimento non avrebbe vera natura arbitrale ma si tratterebbe di “ultimo grado dei ricorsi interni all’ordinamento sportivo” e che la mancata emissione della dichiarazione consentirebbe alla stessa attrice di fare “salva la successiva proposizione dell’azione giurisdizionale ai sensi della legge n. 280/2004 e dei principi costituzionali”. Quando il Collegio ha concesso alle parti un termine per argomentare sul punto, la parte attrice non si è avvalsa della possibilità di meglio articolare il suo pensiero né ha chiesto al Collegio di poter rimuovere la causa di improcedibilità integrando l’istanza con la prescritta dichiarazione. Il Collegio, considerato l’argomento prospettato dalla parte attrice, non può accoglierlo. In effetti, trattandosi di una dichiarazione prescritta da una norma regolamentare deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dello Statuto del CONI (ex articoli 6 comma 4 lett. l, e 12 comma 1) e allo stato perfettamente vigente sotto tutti i profili, non rientra tra i poteri del Collegio valutare l’utilità e l’opportunità della dichiarazione o, ancor meno, disattendere o disapplicare la norma che la prescrive. Invero, nel Regolamento è stabilito esplicitamente all’art. 1 comma 4 che la «Camera svolge le proprie funzioni secondo le disposizioni del presente Regolamento». Dunque, a prescindere dalla natura giuridica del procedimento, il Collegio è comunque tenuto ad uniformarsi alle norme regolamentari che ne disciplinano l’attività, peraltro accettate dalle parti. Né il Collegio comprende per quale motivo la parte attrice abbia ritenuto che la formulazione della dichiarazione di adesione alla pronuncia potesse compromettere la sua facoltà – nel caso di esito negativo della procedura arbitrale – di proporre successivamente l’azione giurisdizionale. Ad avviso del Collegio, la detta dichiarazione (della quale, come si è detto, è precluso al Collegio valutarne l’utilità o opportunità) è volta in particolare a indicare l’irritualità del procedimento e l’obbligatorietà per le parti dell’emananda pronuncia, ma non può certo precludere alla parte che l’ha formulata l’esercizio di un diritto soggettivo di ricorso in giudizio davanti al giudice previsto dalla legge 280/2003. In effetti, una dichiarazione di una parte privata può avere al più un valore negoziale che non può certo imporsi su norme imperative contenute in leggi statali. Pertanto, l’espresso rifiuto di formulare la prescritta dichiarazione appare essere ingiustificato, o forse potrebbe spiegarsi con il desiderio della parte attrice di vedersi subito rigettata l’istanza arbitrale, così evitando di entrare nel merito in questa sede e prospettando il merito direttamente al giudice previsto dalla legge 280/2003 (se tale ipotesi rispondesse al vero, tuttavia, il giudice statale successivamente adito potrebbe porsi il problema dell’effettivo rispetto da parte dell’attrice dell’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva prescritto dalla stessa legge 280/2003). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 3 settembre 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione della Cosenza Calcio 1914 S.p.A.al Campionato Professionistico- www.figc.it Parti: Società Cosenza calcio 1914 S.p.A. contro F.I.G.C. Massima: L’assenza di una domanda di ammissione al campionato di competenza formulata nei termini e con le modalità stabilite nel C.U. n. 167/A si converte in un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso Infatti, il Regolamento ad hoc, sub art. 2, dispone che «[…] La procedura di arbitrato disciplinata dal presente Regolamento si basa […] b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico [s.d.r.] e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una Società e altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico […]». La società, non avendo formulato la domanda di ammissione al campionato di competenza ex C.U. n. 167/A, non ha mai sottoscritto la clausola compromissoria sulla quale si fonda la competenza del Collegio Arbitrale e, in generale, l’applicabilità del Regolamento ad hoc.
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