Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione della F.C. Messina Peloro Srl al Campionato di Calcio Professionistico di Serie A per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: F.C. Messina Peloro Srl contro F.I.G.C. Massima: E’ ammissibile l’intervento ad adiuvandum e/o ad opponendum della società nell’arbitrato promosso da altra società alla Camera di Conciliazione con il quale quest’ultima chiede l’ammissione al campionato professionistico di competenza. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione dell’A.C. Perugia S.p.A. al Campionato di Calcio Professionistico di Serie B per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: A.C. Perugia S.p.A. contro F.I.G.C. Massima: E’ ammissibile l’intervento della società nell’arbitrato promosso da altra società alla Camera di Conciliazione con il quale quest’ultima chiede l’ammissione al campionato professionistico di competenza, in quanto il Regolamento particolare stabilisce, nel suo art. 7, una serie di condizioni di ammissibilità dell’intervento. In base a tale disposizione la società che intende intervenire nell’arbitrato disciplinato dal Regolamento particolare debba:i. avere nella controversia tra altri insorta “un interesse individuale e diretto”;ii. dichiarare nella istanza di autorizzazione all’intervento che riconosce irrevocabilmente la decisione arbitrale sulle istanze proposte come manifestazione della propria volontà e che di conseguenza si impegna a rispettarla;iii. versare i diritti amministrativi dovuti;iv. essere vincolata dalla clausola compromissoria sulla quale è basato l’arbitrato tra altri avviato.Nel caso di specie la società che interviene, pur non titolare di una posizione soggettiva giuridicamente qualificata nei confronti di un eventuale “ripescaggio” disposto dalla FIGC in esito all’esclusione della società che ha promosso l’arbitrato dal campionato di Serie B, è nella condizione di fatto di poter aspirare a tale ripescaggio, quale titolare di un’aspettativa che,a prescindere dalla sua configurazione giuridica, sarebbe comunque pregiudicata dall’accoglimento delle domande della ricorrente.Si sottolinea come l’interesse individuale e diretto menzionato dall’art. 7 del Regolamento possa consistere anche nella tutela di un’aspettativa di fatto, che possa essere legata solo ad un determinato esito dell’arbitrato tra altri avviato, così da concretizzarsi solo in dipendenza dell’accoglimento delle domande spiegate dall’interveniente. Massima: E’ inammissibile l’intervento della società nell’arbitrato promosso da altra società alla Camera di Conciliazione con il quale quest’ultima chiede l’ammissione al campionato professionistico di competenza, quando l’intervento è diretto ad ottenere, attraverso la pronuncia della Camera di Conciliazione, l’ammissione al campionato di Serie B. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Non ammissione della Salernitana Sport S.p.A. al Campionato Professionistico di Serie B, per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: Salernitana Sport S.p.A. contro F.I.G.C. Massima: E’ ammissibile l’intervento della società nell’arbitrato promosso da altra società alla Camera di Conciliazione con il quale quest’ultima chiede l’ammissione al campionato professionistico di competenza, in quanto il Regolamento particolare stabilisce, nel suo art. 7, una serie di condizioni di ammissibilità dell’intervento. In base a tale disposizione la società che intende intervenire nell’arbitrato disciplinato dal Regolamento particolare debba:i. avere nella controversia tra altri insorta “un interesse individuale e diretto”;ii. dichiarare nella istanza di autorizzazione all’intervento che riconosce irrevocabilmente la decisione arbitrale sulle istanze proposte come manifestazione della propria volontà e che di conseguenza si impegna a rispettarla;iii. versare i diritti amministrativi dovuti;iv. essere vincolata dalla clausola compromissoria sulla quale è basato l’arbitrato tra altri avviato. Nel caso di specie la società che interviene, pur non titolare di una posizione soggettiva giuridicamente qualificata nei confronti di un eventuale “ripescaggio” disposto dalla FIGC in esito all’esclusione della società che ha promosso l’arbitrato dal campionato di Serie B, è nella condizione di fatto di poter aspirare a tale ripescaggio, quale titolare di un’aspettativa che,a prescindere dalla sua configurazione giuridica, sarebbe comunque pregiudicata dall’accoglimento delle domande della ricorrente. Si sottolinea come l’interesse individuale e diretto menzionato dall’art. 7 del Regolamento possa consistere anche nella tutela di un’aspettativa di fatto, che possa essere legata solo ad un determinato esito dell’arbitrato tra altri avviato, così da concretizzarsi solo in dipendenza dell’accoglimento delle domande spiegate dall’interveniente. Massima: E’ inammissibile l’intervento della società nell’arbitrato promosso da altra società alla Camera di Conciliazione con il quale quest’ultima chiede l’ammissione al campionato professionistico di competenza, quando l’intervento è diretto ad ottenere, attraverso la pronuncia della camera di Conciliazione, l’ammissione al campionato di Serie B. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla FIGC relativa all’organizzazione del Campionato di Calcio di Serie A 2003/2004, con particolare riferimento all’iscrizione ad esso delle squadre partecipanti - www.figc.it Parti: Piacenza Football Club S.p.A.contro F.I.G.C. + Altri. Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione per tardività l’intervento proposto dalla società, innanzi alla Camera di Conciliazione, in sede arbitrale, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., basato su un interesse ad agire autonomo e indipendente rispetto a quello delle parti originarie del giudizio arbitrale, quando è proposto decorsi 60 giorni dalla conoscenza dell’atto che si intende impugnare. A mente dell’art. 4 Regolamento, una controversia può essere sottoposta alla Camera entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell’atto contestato. Conoscenza che si deve presumere avvenuta, dal momento che in tale data è stata curata la pubblicazione ufficiale da parte della F.I.G.C. del proprio provvedimento. A tal riguardo, non pare inutile ricordare che, a mente di concorde dottrina e giurisprudenza, è possibile distinguere tre categorie di intervento volontario, a seconda della connessione esistente tra la situazione giuridica che il terzo fa valere ed il rapporto giuridico oggetto del giudizio tra le parti originarie. La giurisprudenza del Supremo Collegio, peraltro, ha chiarito che il potere di qualificazione dell’intervento spetta all’organo giudicante, in base ad una valutazione oggettiva della situazione sostanziale dedotta dal terzo, e senza che sia vincolante la denominazione indicata dalla parte (Cass. n. 3080 del 1978; Cass., n. 1990 del 1969). In particolare, si qualifica autonomo, ovvero litisconsortile, l’intervento con il quale il terzo proponga nei confronti di una delle parti una domanda connessa a quella originariamente proposta dalle parti, per identità di oggetto e di causa petendi. A quest’ultima categoria pare doversi sussumere l’intervento dispiegato dalla società, la quale , peraltro, in tal modo qualifica la propria domanda nella successiva memoria. Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione l’intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma 2, c.p.c. , in quanto, avendo natura adesiva è privo di portata innovativa sul piano oggettivo del giudizio, soprattutto in caso di riforma della domanda di parte attrice.
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