Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 giugno 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 54 del 05/12/2007 - www.figc.it
Parti: S.S.C. Venezia S.p.a. e Arrigo Poletti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’art. 9, comma 1°, lett. e) del regolamento della Camera impone alla parte che intende instaurare il procedimento arbitrale di far pervenire alla Camera stessa e alla controparte un’istanza contenente, tra l’altro, “l’esposizione dei fatti e delle pretese”. In base alla norma richiamata, l’istanza arbitrale debba contenere elementi sufficienti a consentire al Collegio e alla controparte la precisa e specifica individuazione delle questioni e delle domande sottoposte ad arbitrato. Diversamente opinando si realizzerebbe una lesione del principio del contraddittorio, in quanto il convenuto, non essendo in condizione di conoscere tutte le pretese della parte istante, non potrebbe spiegare compiutamente le proprie difese. Nel caso di specie l’istanza di arbitrato non fa alcuna menzione della questione relativa all’inammissibilità del deferimento del deferito in virtù del C.G.S. nel testo vigente dopo il 1 luglio 2007, e non contiene alcuna domanda o pretesa al riguardo, rinvenendosi semplicemente nell’atto introduttivo un generico richiamo alle memorie svolte nei precedenti gradi “per una più dettagliata esposizione delle ragioni degli incolpati”. La mancata, specifica, deduzione della questione de qua con le relative domande o pretese, ancorché sollevata dinanzi ai precedenti organi di giustizia sportiva, non soddisfa la condizione posta dalla richiamata norma regolamentare e vale a ingenerare nel convenuto il legittimo affidamento sull’abbandono della stessa da parte dell’istante. Ed infatti la F.I.G.C. non ha mai dedotto alcunché sul punto. La conseguenza è che devono ritenersi inammissibili i rilievi contenuti alle pagine 7 e 8 della memoria presentata dagli istanti in data 3 aprile 2008.