Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2005– www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione del Nissa F.C. A.S.D.al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it
Parti: Nissa F.C. A.S.D. contro F.I.G.C. - Comitato Interregionale LND
Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione, per carenza di interesse ad agire, il ricorso con il quale la società chiede di venire ammessa al Campionato nazionale di serie D per la stagione 2005/2006 quale Società avente maggiore diritto rispetto ad altre società nella speciale graduatoria di merito per i ripescaggi. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse sotto altri profili: - sia quanto all’istanza di ammissione della società in “soprannumero” per effetto della presunta illegittimità delle due ammissioni “straordinarie”, giacché non si potrebbe mai configurare l’ammissione “straordinaria” della società al campionato superiore; - sia con riferimento alla pretesa violazione delle norme relative al ripescaggio (C.U. n. 86 del 29 dicembre 2004; C.U. n. 110 del 3 febbraio 2005 e C.U. n. 179 del 19 maggio 2005), in quanto la società non sarebbe comunque titolare di una posizione giuridicamente tutelabile, atteso che la posizione in graduatoria della società è posteriore rispetto a quella delle altre società ammesse in base ai criteri di cui al C.U. n. 224/A del 13 giugno 2005, come è esplicitamente riconosciuto nell’istanza della società stessa (che non ha fatto, d’altra parte, oggetto di impugnativa i provvedimenti di ammissione delle altre società che la precedono nella graduatoria). La società risulta priva di interesse di agire che è – secondo molteplici recenti pronunzie dei Collegi Arbitrali – un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante. E l’interesse ad agire è anche requisito per la trattazione del merito della controversia e l’accertamento della sussistenza dello stesso va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; una siffatta indagine verte sulla idoneità astratta delle pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (per tutti, vedasi lodo 27 aprile 2004 Piacenza contro FIGC e Atalanta).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 agosto 2005– www.coni.it
Decisione impugnata Iscrizione della S.S. Juve Stabia Srl al Campionato Nazionale di Serie C1 per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it
Parti: S.S. Calcio Giugliano Srl contro S.S. Juve Stabia Srl - F.I.G.C.
Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione, il ricorso della società vertente sulla iscrizione di una società ad un campionato di calcio professionistico in sostituzione di altra società non ammessa (ossia sul c.d. “ripescaggio”). Nel caso di specie ritiene la ricorrente che la FIGC a torto abbia “ripescato” nel campionato di Serie C1 la società, la quale non avrebbe posseduto i requisiti per godere di tale beneficio e che dunque essa ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa al campionato di Serie C1 in luogo della società. E’ esclusa la legittimazione ad agire delle società aspiranti al ripescaggio in quanto non sono titolari, né nell’ordinamento federale, né (tantomeno) nell’ordinamento generale, di una posizione giuridica soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo) degna di tutela. Infatti, l’ultimo paragrafo del CU n. 224/A così dispone: “Tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”. Giusta tale disposizione deve pertanto essere.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 agosto 2004 – www.coni.it
Decisione impugnata: Ripescaggio dell’S.S. Tivoli Calcio 1919 s.r.l- www.figc.it
Parti: S.S. Tivoli Calcio 1919 S.R.L. contro F.I.G.C.
Massima: E’ inammissibile il “Ricorso”, sottotitolato “Istanza di Arbitrato” della società che ha chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che venisse dichiarata la nullità della delibera del Consiglio Federale, “nella parte in cui, riformando immotivatamente la graduatoria compilata dalla Lega Competente” ha escluso la suddetta società. Ciò in quanto la Camera di Conciliazione non è competente a giudicare in materia di “ripescaggi”.