Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 30 novembre 2006– www.coni.it Decisione impugnata:  - www.figc.it Parti: G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas contro F.I.G.C. - A.C. Siena Spa Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso presentato dalla società, avverso la decisione della CAF, relativa al premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99 bis NOIF, dovuto in relazione al debutto in serie A del calciatore nella squadra professionistica. La procedura di arbitrato azionata innanzi alla Camera è, infatti, prevista dall’art. 12, comma 3, dello Statuto CONI, laddove è detto che “la Camera ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping”. La società quale associazione sportiva affiliata alla FIGC, ha impugnato in questa sede la decisione della CAF, organo giurisdizionale di vertice della FIGC. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, infatti, la CAF “è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni (..) della Commissione vertenze economiche”. Sono stati, pertanto, previamente esauriti i ricorsi interni alla FIGC e la materia oggetto del presente procedimento non rientra tra quelle escluse dal 3 ° comma del citato art. 12. A nulla rileva, poi, l’eccezione secondo cui la controversia de qua rientrerebbe nell’ipotesi di esclusione della competenza arbitrale della Camera prevista dal 6° comma dell’art. 12 citato, ai sensi del quale “restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali”. Nel contesto dell’ordinamento sportivo, infatti, la CAF e la CVE sono, a tutti gli effetti, organi di giustizia sportiva della Federazione e, pertanto, non possono considerarsi “procedimenti arbitrali”.
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