Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.90/CDN del 12 Maggio 2011 n.7 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 42 del 20.4.2011 Impugnazione – istanza:(481) – Appello della società US Comacchio Lidi avverso le sanzioni della squalifica per mesi 6 al sig. J.Y.R. (calciatore), della inibizione per anni 1 ai sigg. P.L.F. e F.B. (dirigenti)  e della penalizzazione di punti 6 nella classifica della corrente stagione sportiva nonché l’ammenda di € 750,00 alla società, inflitte a seguito di Deferimento della Procura Federale. Massima: Vengono ridotti da 7 a 4 i punti di penalizzazione in classifica irrogati alla società oltre che all’ammenda di Euro 750,00 perchè in sei gare ufficiali del Campionato Eccellenza ha utilizzato il calciatore in posizione irregolare in quanto non ancora tesserato e le distinte afferenti le gare erano state sottoscritte dai due dirigenti quali accompagnatori ufficiali della squadra, in ragione di tre distinte ciascuno. Non è dubitabile che il primo Giudice abbia applicato la penalizzazione dei punti in classifica con il criterio rigido di un punto di penalizzazione per ogni gara a cui ebbe a partecipare il calciatore di che trattasi, venendo così meno al consolidato orientamento di questa Commissione Disciplinare, afferente l’applicazione della sanzione secondo equità, avuto riguardo al caso concreto. La partecipazione irregolare del calciatore alle sei gare del Campionato di competenza è stata causata non dal mancato tesseramento dello stesso, bensì dalla inefficacia del tesseramento sino al momento della autorizzazione della FIGC, dalla cui data decorre detta efficacia, di guisa che la violazione ascritta alla società non può ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 10 comma 6 CGS (falsa attestazione di cittadinanza del calciatore, falsità e/o alterazione di documenti di cittadinanza) e va pertanto sanzionata in misura inferiore all’applicato. La riduzione della sanzione della penalizzazione dei punti in classifica comporta la riduzione delle altre sanzioni comminate al calciatore ed ai due dirigenti. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN del 07 Aprile 2011 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 101 del 10.2.2011 Impugnazione – istanza:(340) – Appello della società ASD Nuova Cassino Calcio 1924 avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 1 e ammenda di € 1.000,00, e del sig. M.V. (presidente) avverso la sanzione della inibizione per mesi 1, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per aver utilizzato in posizione irregolare il calciatore, che in quel momento risultava vincolato con altra società. Quest’ultima è sanzionata con l’ammenda per la responsabilità a carico del proprio calciatore. A mente dell’art. 45 comma 3 CGS non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione della Presidenza Federale, i provvedimenti disciplinari afferenti le squalifiche dei calciatori sino a due giornate e le inibizioni dei dirigenti sino ad un mese, nonché la squalifica del campo di gioco per una giornata e le ammende non superiori a cinquanta o a centocinquanta euro, a seconda dei casi. Pertanto, poiché la inibizione risulta entro i limiti fissati dalla norma, il ricorso andrà dichiarato sul punto inammissibile. Per quel che concerne la posizione della società, le sanzioni ad essa inflitte devono essere confermate stante la contemporanea sussistenza della responsabilità diretta e della responsabilità oggettiva, con conseguente applicazione per la prima della penalizzazione di punti in classifica (art. 18 comma 1 lettera g) richiamato dall’art. 10, comma 8 CGS), per la seconda dell’ammenda (art. 18 comma 1 lettera c) richiamato dall’art. 10 comma 8 CGS), che peraltro il primo Giudice ha inteso applicare senza la diffida e quindi in misura più favorevole alla attuale ricorrente. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.69/CDN del 24 Marzo 2011 n.3-4-5 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 49 del 27.1.2011 Impugnazione – istanza:  (303) – Appello della società US Castiglionese ASD avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 al sig. M.V.(dirigente) e della penalizzazione di punti 6 da scontarsi nell’attuale campionato e ammenda di € 500,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale.  (307) – Appello del Sig.F.G. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Alberoro) avverso la sanzione della squalifica per anni 2 e del sig. C.R. (dirigente della Soc. USD Alberoro) avverso la sanzione della inibizione per anni 2, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. (321) – Appello del Sig. R.C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pontassieve) avverso la sanzione della inibizione per anni 2, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica e l’ammenda di € 500,00 per aver fatto partecipare un calciatore a n. 6 gare senza averne titolo ed un altro calciatore a n. 2 gare delle medesime gare sempre senza averne titolo. Il comma 8 dell’art. 17 del CGS infatti deve essere considerato nel contesto dell’oggetto cui è deputato “Sanzioni inerenti la disputa della gara” e secondo il dettato letterale “Alla Società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiamo partecipato i predetti calciatori”. La norma vuole evidentemente colpire con sanzione grave le società che, attraverso artifici abbiano indotto in errore la Federazione procurando un tesseramento irregolare del quale poi abbiano fatto scientemente uso. Nel caso di specie come detto innanzi, non si tratta di falsa attestazione né di irregolare tesseramento, ma di una ipotesi di irregolarità di trasferimento mai realizzata e quindi mai revocata. Il comma 6 dell’art. 10 è espressamente previsto per le ipotesi di false attestazioni intese ad eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari. Alla previsione originaria, la norma collega l’ipotesi di partecipazione di calciatori, sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Per queste violazioni il comma 6 statuisce la applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Questi due commi successivi discriminano – seconda dell’accertamento della responsabilità – oggettiva diretta della società (comma 8) e dei dirigenti o tesserati (comma 9). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.31/CDN del 18 Novembre 2010 n.1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 41 del 7.10.2010 Impugnazione – istanza:(125) – Appello della società Pomezia Srl avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 3 al sig. G.B. (dirigente), della squalifica per mesi 2 al sig. A.M. (calciatore) e della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nel Campionato Allievi Nazionali 2010/2011 e ammenda di € 800,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nel campionato allievi nazionali e l’ammenda di € 8.00,00 per aver fatto disputare la gara ad un calciatore che non ne aveva diritto. L’arbitro al momento del c. d. riconoscimento effettuato prima della gara ha controllato la lista della squadra e i documenti di identificazione prodotti dal dirigente accompagnatore, e quindi si sarebbe immediatamente accorto se non gli fosse stato esibito il cartellino indicato nella distinta. L’accertamento compiuto dall’arbitro in ordine all’identità dei calciatori che hanno preso parte alla gara non può essere inficiato dalle dichiarazioni prodotte soltanto in sede di appello dalla Società, che appaiono strumentali alla tesi difensiva dell’appellante ed in ogni caso contrastanti con le risultanze degli atti ufficiali. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN del 05 Luglio 2010 n. 9 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (224) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.G.V. (Presidente della Società ASD Pro Scicli), A.G., G. M., M. V. (Dirigenti della Società ASD Pro Scicli), A.M.(Calciatore attualmente svincolato), A.F. (Calciatore già tesserato per la Società FC Brera, attualmente tesserato per la Società Pol. Quartiere Marina), R.C. B. e G.Q. (Calciatori non tesserati FIGC) e della società ASD PRO Scicli e FC Brera (Nota N°. 5241/995pf08-09/AM/ma del 1.03.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 15 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 per aver utilizzato in 15 gare valide per il campionato di serie A - Divisione Calcio a 5, n. 4 calciatori, che non erano tesserati per tale Società e che non avevano pertanto titolo per la partecipazione alla gara. La società per la quale erano tesserati i calciatori, invece, è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 poiché la responsabilità oggettiva della Società è disciplinata dall’Ordinamento sportivo e ricorre in ogni ipotesi di violazione che sia imputabile a un tesserato della Società deferita, prescindendo dalla conoscenza dell’occorso e dalla consapevolezza della violazione da parte della stessa Società deferita. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN del 22 Luglio 2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (357) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.N. (Calciatore attualmente tesserato per la Società Moniego Calcio), F.S. e F. P. (Dirigenti della Società AC Sangiovannese 1927 Spa) e le Società AC Sangiovannese 1927 Spa e Moniego Calcio - (nota N°. 8734/1588 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 10.6.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale “D. Berretti” nella Stagione Sportiva 2010/2011, per aver impiegato due calciatori in occasione della disputa di quattro gare valevoli per il Campionato Nazionale “D. Berretti” S.S. 2009-2010 in posizione irregolare di tesseramento poiché tesserati per altra società. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN del 01 Luglio 2010 n. 1 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 473/cdt del 18.5.2010 Impugnazione - istanza: (333) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Real Taormina (ammenda € 1.000,00), emessa a seguito di proprio deferimento. Massima: La società oltre con l’ammenda di € 1.000,00 è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 atteso che la stessa ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore tesserato per essa in maniera irregolare. Seppur in base alle vigenti norme regolamentari non sussiste automaticità tra l’utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare di tesseramento e l’applicazione della penalizzazione nei confronti della società resasi colpevole dell’illecito, per costante giurisprudenza di questa Commissione in fattispecie analoghe alla presente la predetta sanzione della penalizzazione è quella che più si adatta alla situazione, non essendo adeguatamente affittiva la sola sanzione pecuniaria. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN del 01 Luglio 2010 n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 65 del 3.5.2010 Impugnazione - istanza: (309) – Appello della società ASD Marciano avverso le sanzioni della squalifica per 11 giornate di gara al sig. M.G. (calciatore), dell’inibizione per mesi 18 al sig. .... (dirigente) e la penalizzazione di 16 punti da scontarsi nella classifica del campionato 2010/2011 e ammenda € 3.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società oltre con l’ammenda di € 1.500,00 è sanzionata con la penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 per aver fatto disputare al calciatore senza averne titolo perché al momento non tesserato 16 gare, il tutto in violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del CGS. Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 6 gare effettive, mentre il dirigente per aver sottoscritto 16 distinte gara in cui dichiarava che il giocatore era regolarmente tesserato e partecipa alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza è sanzionato con l’inibizione per 9 mesi. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN del 01 Luglio 2010 n. 5 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 170 del 22.4.2010 Impugnazione - istanza: (289) – Appello del sig. T.R.(calciatore attualmente tesserato per la soc. SSD San Marcello) avverso la sanzione della squalifica per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per mesi 6 per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 commi 2 e 6 del CGS, per aver disputato una gara, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta società, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all’art. 21 CGS per aver reiterato le condotte antisportive. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 316 del 31.12.2009 Impugnazione – istanza:1) Ricorso dell’A.S.D. Futsal Palestrina calcio a/5 avverso decisioni merito gara Futsal Palestrina/rocca massima latina del 19.12.2009 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per la posizione irregolare di tesseramento del calciatore ai sensi dell’art. 40, comma 10 N.O.I.F. in quanto il tesseramento è avvenuto successivamente alla disputa della gara, a nulla rilevando l’inoltro della richiesta di tesseramento. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 42/CDN  del 03 Dicembre 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 49 del 15.10.2009 Impugnazione - istanza:  (104) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla società ASD Villa Adriana Sporting (ammenda € 500,00), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società, a seguito di deferimento, è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per aver fatto partecipare in tre gare del Campionato di competenza Allievi Provinciali un calciatore in posizione irregolare. L’art. 10. comma 6, secondo inciso, CGS, prevede che alle stesse sanzioni indicate ai commi 8 e 9 dello stesso articolo soggiacciano le Società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Il comma 8 prevede che, nella ipotesi in cui venga contestata alla Società la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, CGS, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere C (ammenda con diffida), G (penalizzazione di uno o più punti in classifica), H (retrocessione all’ultimo posto in classifica), I (esclusione dal campionato di competenza) dell’art. 18. comma 1, CGS. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN  del 26 Novembre 2009  n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 37 del 24.9.2009 Impugnazione - istanza: (77) Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla società TSC Lazio C/5 (ammenda € 500,00), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società, a seguito di deferimento, è sanzionata con la penalizzazione di punti (5) da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010 per  aver schierato in nove gare il calciatore in posizione irregolare. La valutazione dell’elemento psicologico dell’agente – ovvero dolo o colpa – seppur rilevante, non può certamente minare il principio dell’afflittività della sanzione a fronte di accertati comportamenti che abbiano violato le norme della giustizia sportiva. Nel caso di specie, la sanzione della sola ammenda inflitta in Primo Grado non appare affatto congrua ed afflittiva rispetto al comportamento posto in essere dalla società deferita, ovvero l’aver utilizzato incautamente in ben nove gare di campionato un calciatore in posizione irregolare, traendone conseguentemente i relativi vantaggi agonistici e sportivi. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 maggio 2009 –  www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.88 del 7 maggio 2009 Parti: F.C. San Marco contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Massima: La società, essendo dilettantistica, è sanzionata la penalizzazione di punti (2) in classifica e con l’ammenda e non con la penalizzazione di punti (4) in classifica come comminata in ultima istanza dalla CDN, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per aver il calciatore disputato 8 gare in posizione irregolare di tesseramento, sulla erronea convinzione dei dirigenti della società che lo stesso fosse, all’inizio della stagione 2008/2009 svincolato ai sensi dell’art.32 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC ( NOIF) e regolarmente tesserabile mediante richiesta di aggiornamento, atteso che i competenti Uffici hanno provveduto a comunicare alla società il diniego del tesseramento del calciatore quando erano trascorsi quasi tre mesi dalla presentazione della richiesta, con un campionato in corso e gare da disputare regolarmente, in tal modo ingenerando affidamenti in capo ai richiedenti ed impedendo di fatto l’utile esperibilità dei rimedi previsti dalla vigente normativa (il sistema dei reclami alla competente Commissione tesseramenti disciplinati dagli art. 95 e 100 delle NOIF ), rimedi posti a presidio della necessità di avere in tempi brevi chiarezza per tutti sui trasferimenti e sui tesseramenti. L’art. 10 CGS prevede, nell’ultima parte del comma sesto che le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte soggiacciono alle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Nel caso di accertamento di responsabilità oggettiva della società, la sanzione va dall’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato; nel caso di accertamento di responsabilità diretta della società, la sanzione minima è la penalizzazione di un punto in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato. La norma prevede inoltre che i dirigenti riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma sesto sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Al dirigente accompagnatore è invece stata applicata, nella fattispecie, la sanzione dell’inibizione per un mese, notevolmente al di sotto del citato minimo edittale. Tale circostanza porta evidentemente ad una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie di cui si tratta talchè a fronte di un comportamento di un dirigente della società sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. La norma prevede inoltre che i dirigenti riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma sesto sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Nei confronti dei dirigenti responsabili della società sono invece stata applicata, nella fattispecie sanzioni notevolmente al di sotto del citato minimo edittale. Tale circostanza porta evidentemente ad una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie di cui si tratta talchè a fronte di un comportamento di un dirigente della società sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale , viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. L’Arbitro unico ritiene auspicabile un intervento del legislatore che integri la normativa vigente sul punto con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento della società Tutto quanto sopra ritenuto, si reputa che la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica a carico della società, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento sia eccessiva se commisurata alle effettive responsabilità che residuano come provate a carico della medesima società all’esito del giudizio, trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica e debba pertanto essere sensibilmente ridotta tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dai dirigenti responsabili Valutata anche l’incidenza della presente decisione sullo svolgimento della fase dei play off e sull’individuazione della squadra che avrà titolo per accedere alla categoria superiore si ritiene di ridurre la penalizzazione a carico della società da quattro a due punti da scontare nel campionato corrente e di applicare l’ammenda. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 maggio 2009 – www.coni.it  Decisione impugnata: Parti: F.C. SAN MARCO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI Massima TNAS: (1) Deve sottolinearsi una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie relativamente al tesseramento, laddove a fronte di un comportamento di un dirigente della società, sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN  del 21 gennaio 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 33 del 19.11.2008 Impugnazione - istanza:(90) – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruita’ della sanzione (ammenda € 1.000,00) inflitta alla societa’ US VO’ a seguito di proprio deferimento Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica per aver schierato in otto gare un calciatore senza averlo regolarmente tesserato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN  del 28 ottobre 2008  n.  3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (265) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N.C. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. USD Albianese), P.M. (dirigente della Soc. ASD FO.CE. Vara) e della società ASD FO.CE. Vara (nota n. 4194/561pf07-08/MS/en del 16.4.2008) Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica, per aver fatto giocare in due gare del Campionato Giovanile Provinciale, un calciatore nato nel 1993 non tesserato per tale società, bensì tesserato per altra società. Anche il calciatore è sanzionato con la squalifica (4 giornate), nonché il dirigente accompagnatore che ha stilato la distinta di gara (4 mesi di inibizione). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2008  n. 7 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 97 del 19.6.2008 – Play Off Giovanissimi Regionali Impugnazione - istanza: - Reclamo della società SCD Promotion Soccer avverso le decisioni merito gara Virtus Alba S. Nicola/Promotion Soccer dell’11.6.2008 Massima: A norma dell'art. 17, c. 5, CGS, l'eventuale irregolare posizione di tesseramento del calciatore di riserva non determina l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ove questi non vi prenda parte. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 12 Dicembre 2007 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 19 dell’8.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria Impugnazione - istanza: Reclamo della società USD Junior San Gaudenzio avverso le decisioni merito gara Junior San Gaudenzio-Euro Sportmanager del 14.10.2007.Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che al momento della disputa della gara risulta non tesserato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n.5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale Comitato Provinciale Autonomo di Trento - C.U. n. 18 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria Impugnazione - istanza: Reclamo della società A,C. Leno avverso le decisioni merito gara Castelsangiorgio-Leno del 4.10.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che pur non essendo tesserato partecipa alla gara. E’ preciso onere delle società avere diretta cognizione dello stato di tesseramento dei propri calciatori, non potendo la società essere ritenuta liberata da un tale onere sul presupposto di un mancato preventivo “avvertimento” da parte degli organi federali di cui non vi è traccia nelle norme federali. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 13 Giugno 2005 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005 Impugnazione - istanza: Appello U.S. Ariano Irpino avverso le sanzioni della squalifica per n. 6 gare al calciatore D’.I.A.e dell’ammenda di € 5.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 Massima: Ai calciatori che partecipano alla gara, senza essere ancora regolarmente tesserati, può essere ridotta la sanzione, nel caso in cui la società si giustifica adducendo di non aver provveduto all’invio delle rituali raccomandate, relative ai tesseramenti sottoscritti pochi giorni prima, all’Ufficio della Lega Calcio a causa delle proibitive condizioni atmosferiche (neve) ed a ciò non aveva provveduto a causa di forza maggiore ed anche nella convinzione che fossero atleti che non avrebbero partecipato alla gara, che, invece, hanno partecipato per l’assenza degli altri calciatori bloccati dalla neve. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 16 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo della P.C.F Aosta Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che al momento della gara non risultava tesserato per la società, in seguito alla successiva pronuncia da parte della Commissione Tesseramenti. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 14 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo della S.S. Stella Azzurra avverso decisioni merito gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra Nocera del 26.1.2003 Massima: Verte in posizione irregolare il calciatore non tesserato che partecipa alla gara entrando in sostituzione di altro calciatore.  
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