Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 DELL’ 11.1.2017

Massima: Non è in posizione irregolare la calciatrice, in quanto a seguito delle dimissioni non era più tesserata come allenatore per altra società. Risulta decisiva la scansione temporale dei tesseramenti. Come indicato dal T.F.N. in sentenza la calciatrice è stata tesserata dalla società come calciatrice in data 8.9.2016; successivamente la stessa società ha tesserato la calciatrice come tecnico, in data 27.9.2016; in data 26.11.2016, quest’ultima ha rassegnato le dimissioni da tecnico, ratificate il 28 novembre successivo; infine, in data 2.12.2016 è stato sottoscritto l’atto di trasferimento della calciatrice ad altra società. Ne deriva che tale ultimo atto di trasferimento è conforme alla normativa in esame. Segnatamente non si ravvisa la violazione degli artt. 40, comma 2, N.O.I.F. e 37, comma 2, del Regolamento del settore tecnico.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 13/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 711 del 3.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE SSD ARL CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/TERNANA CALCIO FEMMINILE SSD ARL DEL 3.3.2017

Massima: Non è in posizione irregolare la calciatrice, in quanto a seguito delle dimissioni non era più tesserata come allenatore per altra società

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.90/CDN del 12 Maggio 2011 n.,8, 9 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011 Impugnazione – istanza: (482) – Appello della società ASD Lupa Frascati avverso le sanzioni della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale.(483) – Appello della società ASD Roccasecca Terra San Tommaso avverso le sanzioni della inibizione per giorni 15 ciascuno ai sigg. S.M. (Presidente) e R. P. (dirigente) e della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed  € 1.000,00 di ammenda, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: La società è sanzionata con la sola ammenda e non anche con la penalizzazione di punti 8 in classifica per aver tesserato quale calciatore, facendogli disputare 12 gare in posizione irregolare perché, ai sensi dell’art. 21 comma 4 NOIF, in quanto dirigente di società egli non poteva tesserarsi come calciatore (né come tecnico, collaboratore, dirigente) per società diverse dalla sua ed associate alla stessa Lega. Nel caso in esame il calciatore era il presidente di una società di puro settore giovanile. Occorre considerare che il primo Giudice ha evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, “in quanto esse – si cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”. Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai presidenti ed ai dirigenti delle due società “in quanto – si cita testualmente – gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l’elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale”. In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell’ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell’ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell’art. 10 comma 6 CGS. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN del 29 Luglio 2010 n. 4 - Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 63 del 27.5.2010 Impugnazione - istanza: (345) – Appello del sig. G. M. (calciatore della soc. ASD Nuova Montalbano Calcio) avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2010, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica fino al 30.09.2010 per la violazione dell’art. 1 co 1 C.G.S. in relazione all’art. 7 co. 1 e 16 dello Statuto Federale ed art. 40 delle NOIF, per la posizione irregolare, con riferimento alla partecipazione di costui ad alcune gare n. 18, in quanto tesserato come dirigente per altra società

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 Maggio 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 595 del 17.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Futsal Carmenta/Petrarca Padova Calcio a 5 del 15.4.2009

Massima: L’addetto stampa della società può essere tesserato come calciatore per il medesimo sodalizio. L’art. 22, comma 2 delle N.O.I.F. esplicitamente vieta tra l’altro ai collaboratori il tesseramento come tecnici o calciatori presso la medesima società. La problematica della vicenda si fulcra nello stabilire se le funzioni di addetto stampa valgano a conferire al soggetto la qualifica di collaboratore. Soccorre, in proposito, la norma dianzi citata che, al comma 1, chiarisce come collaboratori sportivi di una società possano definirsi solo coloro che, previa retribuzione o altro compenso, svolgano per essa funzioni ”che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”. Alla luce di dette puntualizzazioni è sufficiente, nel caso che ne occupa, da un lato evidenziare come la reclamante non abbia dimostrato che il calciatore, per la sua attività collaterale, percepisse dalla società emolumenti o compensi di qualunque tipo, e dall’altro sottolineare come le funzioni di addetto stampa, notoriamente limitate ai rapporti tra il sodalizio e i “media”, difficilmente possano essere ricondotte nell’ambito concettuale di ”attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.”. Nulla pertanto impediva il suo tesseramento e la sua legittima utilizzazione nell’incontro contestato.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 20 Dicembre 2007 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell’8.11.2007 – Campionato di Promozione Impugnazione - istanza:Reclamo della societa’ AS Vis Terracina avverso le decisioni merito gara Scauri Minturno-Vis Terracina del 14.10.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che risulta ancora tesserato come allenatore per atra società. La permanenza di iscrizione all’Albo dei Tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che – e la deroga vale solo in ambito dilettantistico – il tecnico intenda svolgere anche l’attività di calciatore per la stessa squadra che allena o richieda la sospensione dal predetto Albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni. La apparente concorrenza del tesseramento come tecnico e come calciatore impone la disamina della normativa sottesa alla fattispecie in esame, costituita dagli artt. 38 e 40 N.O.I.F. 17, 18, 31, 33 e 34 Regolamento del Settore Tecnico. L’art. 38 N.O.I.F. sancisce che: “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività (co. 1)”. L’art. 40 N.O.I.F. sancisce che: “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico (co. 2)”. L’art. 17 R.S.T. sancisce che: “Il conseguimento dell’abilitazione da parte del S.T….è condizione per l’iscrizione all’Albo dei Tecnici (co. 2)…I Tecnici, ancorché iscritti all’Albo, se non in regola con le condizioni previste per l’appartenenza all’Albo, non possono essere tesserati da parte delle società (co. 3)”. L’art. 18 R.S.T. sancisce che: “I Tecnici che non versano le quote d’iscrizione annuali sono sospesi temporaneamente dall’Albo (co. 1, lett. a)…sono cancellati dall’Albo qualora ne facciano richiesta (co. 1, lett. c)…I Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dall’Albo alle condizioni indicate nell’art. 30. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dall’Albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo “status di tecnico” (co. 3)”. L’art. 31 R.S.T. sancisce che: “Il tesseramento dei Tecnici iscritti all’Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C. (co. 1)” L’art. 33 R.S.T. sancisce che: “I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività (co. 1)…Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione (co. 3)”. L’art. 34 R.S.T. sancisce infine che: “le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società (co. 2)”. Da queste premesse deriva che: 1. l’iscrizione all’Albo dei Tecnici ed il tesseramento per una società sono posizioni giuridiche distinte e la prima è condizione necessaria per il secondo; 2. gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico; 3. la sospensione “coatta” dall’Albo dei Tecnici – quindi anche per l’omesso pagamento delle quote sociali – non fa perdere lo status di tecnico; 4. (solo) la sospensione “volontaria” dall’Albo dei Tecnici consente lo svolgimento di attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, previa presentazione, al Settore Tecnico, di domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività. (Nel caso di specie l’allenatore che si è limitato ad inviare una dichiarazione di annullamento del tesseramento come allenatore in seconda che, sebbene sia stata sottoscritta dal Presidente della stessa, non è atto idoneo a determinare la sospensione dall’Albo, che è l’unica condizione per l’espletamento della nuova attività). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 129 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione Impugnazione - istanza: (247) - Reclamo della società Vis Terracina avverso le decisioni merito gara Virtus Latina/Vis Terracina del 2.3.2008 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che, ancorché iscritto nell’Albo Allenatori, di fatto non svolge la conseguente attività. Dalla correlazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 34 del Regolamento del Settore Tecnico, si evince che gli allenatori dilettanti possono tesserarsi come calciatori o per le società presso le quali svolgono attività di tecnici ovvero per qualsiasi società nel caso in cui l’attività di tecnico non sia di fatto svolta. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 97 del 27.3.2008 – Campionato di Eccellenza Impugnazione - istanza: (243) - Reclamo della società U.S Calcio Montenero avverso le decisioni merito gara Calcio Montenero/Atletico Trivento del 24.2.2008 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che, ancorché iscritto nell’Albo Allenatori, di fatto non svolge la conseguente attività, sicché egli poteva richiedere il tesseramento quale calciatore dilettante giusto l’art. 40 comma secondo NOIF. La sua partecipazione alla gara è pertanto del tutto regolare. Non sussiste contraddittorietà tra la presente decisione e quella del 13 dicembre 2007, trattandosi di diversa fattispecie afferente il caso di un tesserato che, nel mentre svolgeva l’attività di allenatore per una società, era nel contempo tesserato quale calciatore per altra società, così incorrendo nel divieto deducibile a contrario dal medesimo art. 40 comma 2 NOIF Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 dell’1.4.2005 Impugnazione - istanza:Appello A.S. Ciampino Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Ciampino Calcio a 5/Pro Alatri del 12.3.2005 Massima: L’art.31.2 Regolamento del Settore Tecnico recita “le attività di calciatore e di allenatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società”. (Nel caso di specie dagli atti risulta invece che il soggetto era tesserato dal 22.9.2004 con una società quale allenatore di calcio a cinque e quindi non poteva contrarre il vincolo quale calciatore dilettante con altra società, nella specie). Consegue la punizione sportiva della perdita della gara per la società che ha impiegato il soggetto in qualità di calciatore, oltre l’ammenda a carico della società, l’inibizione per il dirigente accompagnatore e la squalifica per il calciatore.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 22 Dicembre 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Stella Azzurra Drosi avverso decisioni merito gara Seminarese/Stella Azzurra Drosi del 26.10.2003

Massima: L’inibizione all’impiego come calciatore dei dirigenti è riservato esclusivamente a coloro che sono tesserati come calciatori per una squadra e come dirigenti per altra e diversa squadra associata alla stessa Lega e ciò al fine di evitare situazioni di incompatibilità.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 4 Agosto 2003 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione degli artt. 21, 36 e 37 delle N.O.I.F., circa la compatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione con il tesseramento quale calciatore per altra società professionistica, militante nel medesimo campionato

Interpretazione: Non è possibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di amministrazione di altra società sportiva, associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello stesso Campionato.

Interpretazione: Ai sensi dell’articolo 21 comma 1 e 4 N.O.I.F. emerge con chiarezza che il tesseramento quale calciatore non può essere effettuato con riferimento a chi riveste la qualifica di dirigente. In tal senso si è già espressa la Corte federale con riferimento al caso “Mancini”, anche con riguardo al contemporaneo incarico, di responsabile tecnico e di dirigente, nella stessa società sportiva. D’altra parte, il citato comma 1 dell’articolo 21 qualifica dirigenti gli amministratori delle società, senza richiedere, in particolare, che essi rivestano specifici incarichi in ambito sportivo o che assumano un ruolo attivo nella gestione della società. Ora, è amministratore di una società chi fa parte dell’organo di amministrazione. “Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione” (disposizione confermata dall’art. 2380 bis c.c., nel testo modificato dalla recente riforma del diritto societario). Dunque, chi siede nel consiglio di amministrazione è amministratore, senza che occorra effettuare altra indagine e la qualificazione di “amministratore” comporta, per l’Ordinamento sportivo, la attribuzione della qualifica di “dirigente” della società, con il conseguente regime di incompatibilità sopra richiamato.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 dell’11.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Collemare avverso decisioni merito gara Collemare/ Nicotera del 19.1.2003

Massima: Un dirigente non può tesserarsi come calciatore per una società diversa da quella per la quale riveste la carica dirigenziale ma può tesserarsi come calciatore per detta società. Tale principio emerge in modo testuale dall’art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.P. Valdipierle avverso decisioni merito gara Valdipierle/Ponticellese del 24.11.2002

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 24 febbraio 2003 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Prestige S. Biagio avverso decisioni merito gara Villimpentese/Prestige S. Biagio del 22.12.2002 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che al momento della disputa della gara risulta tesserato come dirigente per altra società della medesima Lega. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 70 del 3.5.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Castelverde avverso decisioni merito gara Leonessa/Castelverde del 14.4.2002 Massima: Gli artt. 21, comma 4, e 22, comma 2, delle N.O.I.F. prevedono rispettivamente, che i dirigenti delle società ed i collaboratori non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, ma, è da intendersi, come chiarito nel periodo successivo, “in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile”. La suddetta interpretazione letterale non può considerarsi inficiata dall’evidente refuso che caratterizza la versione formale del testo dei citati articoli, consistente nella mancanza della virgola a chiusura dell’incidentale negativa “né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore”. Consegue che il soggetto può essere tesserato sia come calciatore che come dirigente per la medesima società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 7.2.2002

Impugnazione - istanza:Appello della Giov. Pol. S. Pier Niceto avverso decisioni merito gara S. Pier Niceto/Pellegrino del 20.1.2002

Massima: L’art. 21, comma 4, pone il divieto di rivestire nello stesso tempo il ruolo di calciatore e di dirigente “in altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore Giovanile e Scolastico”.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Casalvelino avverso decisioni merito gara Agropoli Brad/Casalvelino del 28.1.2001

Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, il medico sociale della società, non iscritto negli abilitanti elenchi del Settore Tecnico, può essere tesserato come calciatore per la medesima società. Consegue che è regolare la sua partecipazione alla gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Licata avverso decisioni merito gara Licata/Grotte del 18.2.2001 Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che è tesserato sia come calciatore e sia come tecnico, laddove quest’ultimo tesseramento è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, anche successivamente alla gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Licata avverso decisioni merito gara Licata/Ribera del 28.1.2001 Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che è tesserato sia come calciatore e sia come tecnico, laddove quest’ultimo tesseramento è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, anche successivamente alla gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Casalvelino avverso decisioni merito gara Agropoli Brad/Casalvelino del 28.1.2001

Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, il medico sociale della società, non iscritto negli abilitanti elenchi del Settore Tecnico, può essere tesserato come calciatore per la medesima società. Consegue che è regolare la sua partecipazione alla gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 19 aprile 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Catanzaro Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Wisser Club/Catanzaro Calcio a 5 del 6.1.2001

Massima: Ai sensi dell’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata alla stessa Lega. Dall’interpretazione letterale della norma, che va letta alla luce della sua finalità, si deve ritenere che ai dirigenti di una società è inibito il tesseramento come calciatori e l’assunzione di una pari qualifica di dirigente soltanto in “altra squadra associata alla stessa Lega”. La ratio della disposizione è infatti quella di evitare una situazione di incompatibilità e quindi di pericolo per la contemporaneità del ruolo svolto o rivestito dalla stessa persona in società diverse. Nessuna incompatibilità e nessuna situazione di potenziale pericolo sono pertanto ravvisabili nel tesseramento come calciatore del dirigente della stessa società che riveste la qualifica di presidente.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 del 11.12.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ispra Calcio avverso decisioni merito gara Ispra Calcio/Cardano 91 del 28.9.1998

Massima: È noto che, ai sensi dall'art. 21 comma 4 N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati, quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore, di altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico. L'acclarata incompatibilità comporta l'irritualità del tesseramento del calciatore e l'irregolarità del suo impiego nella gara.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C - Riunione del 16 aprile 1998 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.3.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Scorrano 1949 avverso decisioni merito gara Virtus Tiggiano/Scorrano dell’8.2.1998Massima: Una persona può essere tesserata come calciatore presso una società di2a Categoria del Comitato Regionale e come dirigente presso una società militante nella Lega Professionisti Serie C. In tal caso, infatti, non ricorre l'incompatibilità prevista dell'art. 21 comma 4 N.O.I.F. militando le due squadre in due diverse Leghe.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C - Riunione del 26 marzo 1998 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 12.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. S. Egidio avverso decisioni merito gara Victoria/S. Egidio del 10.1.1998

Massima: Nel settore dilettantistico nessuna norma vieta il tesseramento e l'impiego di un dirigente quale calciatore presso la stessa squadra; è invece negata ai dirigenti delle società la possibilità di essere tesserati quali calciatori o tecnici, o di assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico (art. 21 comma 4 N.O.I.F.).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 28 marzo 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Pulsano avverso decisioni merito gara Leporano Fisav/Pulsano del 7.1.1996

Massima: L’art. 21 comma 4 N.O.I.F. nel nuovo testo pubblicato nel C.U. della F.I.G.C. n. 52/A del 31 ottobre 1995 stabilisce una incompatibilità oggettiva, che ha ovviamente carattere bipolare, tra lo status di calciatore e per quel che interessa la qualifica di dirigente. Tutte le norme che sanciscono incompatibilità hanno una portata obiettiva che prescinde dalle posizioni conoscitive delle singole parti che, quindi, si appalesano irrilevanti. Ne consegue la posizione irregolare del calciatore che si è venuto a trovare in tale situazione di incompatibilità e per l’effetto deve essere inflitta alla società di questi la sanzione sportiva della perdita nella gara.

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